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Sentenza

Sentenza del 18/09/2017 n. 236 - Comm. Trib. Prov. Como

Avviso di intimazione - Notifica a mezzo P.E.C - Legittimità - Mancanza dell'attestazione di conformità - Irrilevanza.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha eccepito l’illegittimità della notifica dell’intimazione di pagamento effettuata a mezzo P.E.C., sostenendo che alla copia informatica dell’atto cartaceo dovesse essere allegata un’attestazione di conformità all’originale. La contestazione si fondava, in particolare, sulla presunta applicabilità dell’art. 149-bis c.p.c. e sulla mancanza di tale attestazione.

La decisione

La contestazione è stata ritenuta infondata. La notifica a mezzo P.E.C. dell’intimazione di pagamento è stata considerata legittima, poiché l’art. 50, comma 2, del d.P.R. 602/1973 richiama l’art. 26, comma 2, del d.P.R. 600/1973, il quale rinvia all’art. 60 dello stesso decreto. L’art. 60, comma 7, esclude l’applicazione dell’art. 149-bis c.p.c.; di conseguenza, non era necessaria un’attestazione di conformità della copia informatica all’originale cartaceo. L’impugnazione è quindi stata respinta e l’atto di intimazione è rimasto valido.

Norme richiamate

  • Art. 50, comma 2, d.P.R. 602/1973

    La disposizione disciplina l’intimazione di pagamento e richiama, per le modalità di notificazione, la normativa prevista dall’art. 26, comma 2, del d.P.R. 600/1973.

  • Art. 26, comma 2, d.P.R. 600/1973

    La norma rinvia alle modalità di notificazione previste dall’art. 60 del medesimo decreto, rendendo applicabile tale disciplina anche alla notificazione dell’intimazione di pagamento.

  • Art. 60, comma 7, d.P.R. 600/1973

    La disposizione esclude l’applicabilità dell’art. 149-bis c.p.c. alle notificazioni disciplinate dall’art. 60. Pertanto, la notifica tramite P.E.C. non richiede, in questo caso, l’attestazione di conformità della copia informatica all’originale cartaceo.

  • Art. 149-bis c.p.c.

    La norma, relativa alla notificazione telematica degli atti, non è stata ritenuta applicabile alla fattispecie per effetto dell’espressa esclusione contenuta nell’art. 60, comma 7, del d.P.R. 600/1973.

Massime di principio

  • La notificazione a mezzo P.E.C. di un’intimazione di pagamento può essere valida anche senza attestazione di conformità della copia informatica all’originale cartaceo, quando trova applicazione la disciplina speciale richiamata dagli artt. 50 del d.P.R. 602/1973, 26 e 60 del d.P.R. 600/1973.
  • In materia tributaria e di riscossione, la disciplina speciale delle notificazioni prevale sulle regole generali del codice di procedura civile quando contiene un espresso rinvio o una specifica esclusione.
  • La mera mancanza dell’attestazione di conformità non determina automaticamente l’illegittimità della notifica: occorre verificare quale norma disciplini concretamente l’atto e se tale norma imponga effettivamente l’attestazione.
  • Per contestare efficacemente una notifica P.E.C. non è sufficiente dedurre l’assenza dell’attestazione di conformità; devono essere individuati ulteriori vizi previsti dalla disciplina applicabile, come l’inesistenza della notifica, l’errata individuazione del destinatario o l’assenza degli elementi essenziali dell’atto.

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