Sentenza del 18/09/2017 n. 3510 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La contribuente aveva impugnato una cartella di pagamento di euro 10.361,07, relativa a IVA per l'anno 2008 e a sanzioni per violazioni del Codice della Strada, sostenendo che la cartella fosse stata notificata in modo incompleto: soltanto 7 delle 16 pagine risultavano allegate. La Commissione provinciale aveva annullato la cartella per la parte tributaria e dichiarato inammissibile il ricorso per la parte relativa alle violazioni stradali. Riscossione Sicilia ha appellato la decisione sostenendo che la mera produzione di una copia incompleta non provasse l'incompletezza della notifica e che la relata attestasse la consegna dell'atto completo.
La decisione
L'appello di Riscossione Sicilia è stato accolto. La Commissione regionale ha riformato la sentenza di primo grado nella parte in cui aveva annullato la cartella, confermandone la validità limitatamente alla pretesa tributaria e mantenendo ferma la decisione di inammissibilità relativa alle violazioni del Codice della Strada. È stato ritenuto insufficiente dichiarare che mancassero alcune pagine, senza proporre querela di falso contro la relata di notifica o fornire altra prova formale. Inoltre, la proposizione del ricorso ha dimostrato che l'atto aveva raggiunto il proprio scopo, consentendo alla contribuente di conoscere la pretesa e difendersi. La contribuente è stata condannata alle spese di entrambi i gradi, liquidate complessivamente in euro 1.500,00.
Norme richiamate
Art. 60, comma 1, d.P.R. 600/1973
Richiama, per la notificazione degli avvisi e degli altri atti da notificare al contribuente, le norme degli artt. 137 e seguenti c.p.c.
Il richiamo alle norme del codice di procedura civile rende applicabile il principio secondo cui la nullità della notificazione non può essere pronunciata se l'atto ha comunque raggiunto il proprio scopo.
Artt. 156 e 160 c.p.c.
La nullità non può essere pronunciata quando l'atto ha raggiunto lo scopo cui è destinato.
La notificazione eventualmente nulla può essere sanata, con effetto retroattivo, dalla tempestiva proposizione del ricorso, se questa dimostra che il destinatario ha conosciuto l'atto e ha potuto esercitare il diritto di difesa.
Cass. civ., sez. tributaria, 13 aprile 2005, n. 7707
L'avviso di accertamento ha carattere di "provocatio ad opponendum" e soddisfa l'obbligo di motivazione quando pone il contribuente in condizione di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali.
L'atto impositivo non deve necessariamente contenere ogni dettaglio possibile, ma deve consentire al destinatario di comprendere la pretesa e di contestarla efficacemente.
Cass. civ., sezioni unite, 5 novembre 2004, n. 19854
La proposizione del ricorso sana la nullità della notificazione dell'avviso di accertamento, salvo che nel frattempo l'amministrazione sia decaduta dalla pretesa.
La tempestiva impugnazione dimostra il raggiungimento dello scopo della notificazione e impedisce di far valere la nullità quando il contribuente ha comunque potuto difendersi.
Cass. civ., sez. tributaria, 12 dicembre 2002, n. 17762
La notificazione dell'avviso di accertamento affetta da nullità rimane sanata, con effetto ex tunc, dalla tempestiva proposizione del ricorso.
La sanatoria opera retroattivamente quando l'atto, nonostante i vizi della notificazione, è stato conosciuto e impugnato dal contribuente.
Massime di principio
- La semplice disponibilità in giudizio di una copia incompleta dell'atto notificato non prova, da sola, che la notificazione originaria sia avvenuta in modo incompleto: le pagine potrebbero essere state smarrite o rimosse successivamente.
- Quando la relata di notifica attesta il numero complessivo delle pagine consegnate, contestare tale attestazione richiede una contestazione formale, normalmente mediante querela di falso, oppure altri elementi probatori specifici e coerenti.
- Un vizio della notificazione tende a essere sanato se il destinatario propone tempestivamente ricorso e dimostra così di aver conosciuto la pretesa e di aver potuto esercitare il proprio diritto di difesa.
- Per valutare la validità di una cartella o di un atto impositivo occorre verificare se il contenuto essenziale della pretesa sia conoscibile: tributo, periodo, importi e ragioni della richiesta devono consentire una difesa concreta.
- La nullità formale non comporta automaticamente l'annullamento dell'atto: è necessario verificare se il vizio abbia realmente compromesso la conoscenza dell'atto o il diritto di difesa, salvo ipotesi di inesistenza o decadenza dell'amministrazione.
- Le pretese tributarie e quelle relative a sanzioni del Codice della Strada possono essere soggette a regole di impugnazione e giurisdizione differenti; la parte interessata deve contestare ciascuna componente davanti al giudice competente e nei termini previsti.
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