Sentenza del 18/09/2017 n. 3686 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Violazioni finanziarie e sanzioni - Concorso di persone - Duplicazione di sanzione - Sanzione irrogata all'amministratore - Sanzione irrogata alla società - Ammissibilità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa contestazione è stata ritenuta infondata. Non sussiste duplicazione di sanzioni quando la sanzione viene irrogata sia alla società sia all'amministratore, poiché l'art. 9 del d.lgs. 472/1997 prevede che, in caso di concorso di persone nell'illecito, la sanzione sia applicata a ciascun concorrente e per l'intero importo. La responsabilità distinta dei concorrenti consente quindi l'irrogazione della sanzione a entrambi.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente contestava l'applicazione della sanzione tributaria sia alla società sia al suo amministratore, ritenendo che ciò determinasse una duplicazione della sanzione per il medesimo illecito finanziario.
Norme richiamate
Art. 9 del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472
La sanzione è applicata a ciascuno dei soggetti che hanno concorso nella violazione.
In caso di concorso nell'illecito tributario, ogni concorrente risponde autonomamente dell'intera sanzione. Pertanto, la medesima violazione può comportare l'irrogazione della sanzione sia alla società sia all'amministratore, senza che ciò costituisca una duplicazione illegittima.
Massime di principio
- La sanzione tributaria può essere applicata separatamente alla società e alla persona fisica che abbiano concorso nella medesima violazione.
- L'irrogazione della sanzione a più concorrenti non costituisce automaticamente una duplicazione vietata: occorre verificare se ciascun soggetto sia autonomamente responsabile dell'illecito.
- L'amministratore può rispondere personalmente quando abbia partecipato alla violazione tributaria, anche se la società è stata sanzionata per lo stesso fatto.
- La disciplina del concorso di persone comporta, in linea generale, che ciascun concorrente sia destinatario dell'intera sanzione prevista, salvo specifiche disposizioni applicabili al caso concreto.
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