Sentenza del 31/05/2016 n. 11335 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La contribuente aveva impugnato una cartella di pagamento di Euro 5.599,93, relativa a IRAP, IRPEF, interessi e sanzioni per l'anno 2000, sostenendo che fosse illegittima perché priva dell'indicazione del responsabile del procedimento, in violazione dell'art. 7, comma 2, lett. a), della legge n. 212/2000. La Commissione Tributaria Regionale aveva accolto il ricorso. L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la decisione sostenendo, in primo luogo, che la disciplina introdotta dal D.L. n. 248/2007, art. 36, comma 4-ter, non potesse determinare la nullità di una cartella riferita a ruoli consegnati prima del 1° giugno 2008 e, in secondo luogo, che l'omessa indicazione del responsabile non comportasse comunque l'annullabilità della cartella.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto entrambi i motivi dell'Agenzia delle Entrate, ha cassato la sentenza della CTR e, decidendo direttamente nel merito, ha rigettato il ricorso originario della contribuente. La cartella, riferita a un ruolo consegnato prima del 1° giugno 2008, non è stata ritenuta né nulla né annullabile per la sola omissione dell'indicazione del responsabile del procedimento. Le spese dell'intero giudizio sono state compensate tra le parti.
Norme richiamate
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 36-bis
Disciplina la liquidazione automatizzata delle imposte e costituisce il fondamento della cartella relativa a IRPEF e IRAP oggetto del giudizio.
Legge 27 luglio 2000, n. 212, art. 7, comma 2, lett. a)
Impone l'indicazione, negli atti dell'amministrazione finanziaria, del responsabile del procedimento. Tuttavia, per le cartelle anteriori al 1° giugno 2008, la sua violazione non comporta automaticamente nullità o annullabilità.
D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, art. 36, comma 4-ter, convertito dalla Legge 28 febbraio 2008, n. 31
Ha previsto la nullità delle cartelle prive dell'indicazione del responsabile del procedimento con riferimento ai ruoli consegnati agli agenti della riscossione a decorrere dal 1° giugno 2008, escludendo tale sanzione per i ruoli consegnati anteriormente.
Legge 7 agosto 1990, n. 241, art. 5
Riguarda l'individuazione del responsabile del procedimento, ma la sua violazione non determina, di per sé, l'invalidità della cartella quando l'atto è vincolato e il suo contenuto non avrebbe potuto essere diverso.
Legge 7 agosto 1990, n. 241, art. 21-octies
Esclude l'annullabilità del provvedimento per violazioni procedimentali o formali quando, trattandosi di attività vincolata, il contenuto dell'atto non avrebbe potuto essere diverso e non risulta leso il diritto di difesa.
Codice di procedura civile, art. 384
Ha consentito alla Corte di cassazione, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, di decidere direttamente la causa nel merito rigettando il ricorso della contribuente.
Massime di principio
- Per stabilire gli effetti dell'omessa indicazione del responsabile del procedimento in una cartella, è decisiva la data di consegna del ruolo all'agente della riscossione, non soltanto la data di notifica della cartella.
- Per i ruoli consegnati prima del 1° giugno 2008, l'omissione dell'indicazione del responsabile del procedimento viola l'obbligo formale previsto dallo Statuto del contribuente, ma non determina automaticamente né la nullità né l'annullabilità della cartella.
- Per i ruoli consegnati dal 1° giugno 2008 in poi, la mancanza dell'indicazione del responsabile può comportare la nullità della cartella in base alla disciplina speciale introdotta dal D.L. n. 248/2007.
- Quando l'atto tributario è vincolato e l'omissione formale non ha inciso concretamente sul diritto di difesa né avrebbe potuto modificare il contenuto dell'atto, opera il principio di non annullabilità previsto dall'art. 21-octies della legge n. 241/1990.
- La sola omissione del responsabile del procedimento non consente quindi di annullare automaticamente una cartella: occorre verificare la disciplina temporale applicabile e l'eventuale concreta lesione delle garanzie difensive.
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