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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 47330/2024 del 23/12/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Provenzano chiedeva la riparazione per ingiusta detenzione relativa a custodia cautelare in carcere e successivi arresti domiciliari nell'ambito di un procedimento per reati connessi a estorsione e associazione. Il ricorrente impugnava l'ordinanza di rigetto sostenendo (1) che la Corte territoriale aveva fondato il rigetto su frequentazioni ritenute dalla difesa provate solo da intercettazioni tra terzi irrilevanti, da una breve intercettazione personale e da dichiarazioni di collaboratori di giustizia prive di riscontri; (2) la parziale incostituzionalità dell'art. 314, comma 1, c.p.p., che limita l'indennizzo a chi non abbia concorso a cagionare la detenzione per dolo o colpa grave.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte di legittimità ha ritenuto legittima la valutazione del giudice della riparazione che ha escluso l'indennizzo perché la condotta del Provenzano presentava colpa grave: egli manteneva frequenti e strette relazioni con soggetti affiliati al clan 'Ruà-Lanzino' (in particolare Mario Gatto e Renato Mazzulla), collegati all'estorsione oggetto del procedimento, come desunto da colloqui carcerari, intercettazioni ambientali e dichiarazioni di collaboratori acquisite nel procedimento di riparazione. La Corte ha chiarito che il rapporto causale ostativo si forma con la condotta (le frequentazioni ambigue), non con i singoli mezzi di prova; ha inoltre respinto la questione di costituzionalità dell'art. 314, comma 1, ritenendola manifestamente infondata. Per effetto della declaratoria di inammissibilità il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende; non sono state liquidate spese a favore del Ministero resistente per mancato contributo contro i motivi.

Norme richiamate

  • art. 314, comma 1, cod. proc. pen.

    La Corte ha ritenuto legittima la limitazione che esclude dall'indennizzo chi abbia concorso a cagionare la detenzione con dolo o colpa grave: la norma non è stata ritenuta incostituzionale e preserva la funzione solidaristica e riparatoria dell'istituto.

  • artt. 110, 56, 629 comma 2, in relazione all'art. 628 comma 3 n. 3, cod. pen.; legge 12 luglio 1991, n. 203

    Normativa penale relativa ai fatti oggetto dell'indagine e della detenzione; le accuse hanno costituito il quadro fattuale del procedimento cautelare e dell'istruttoria sulla qualifica della condotta del ricorrente, pur non essendo qui materia di decisione sul merito penale.

  • Cost., artt. 2, 3, 13, 27 (commi 1 e 2), 76

    Articoli costituzionali invocati dal ricorrente nella questione di legittimità dell'art. 314 c.p.p.; la Corte ha ritenuto la doglianza infondata, confermando la compatibilità costituzionale della limitazione dell'indennizzo.

  • Sez. 4, n. 9948 del 25/11/2008 (Gongu)

    Principio secondo cui il giudice della riparazione dispone di poteri officiosi per accertare fatti costitutivi o preclusivi del diritto alla riparazione; citata a fondamento del potere di valutare elementi acquisiti nel procedimento di riparazione.

  • Sez. 4, n. 4377 del 10/12/2002 (Min. Finanze in proc. Demurtas)

    Conferma la possibilità, per il giudice della riparazione, di un accertamento autonomo dei fatti rilevanti ai fini dell'indennizzo.

  • Sez. 4, n. 29550 del 05/06/2019 (Morabito)

    Principio che le frequentazioni ambigue con soggetti condannati nello stesso procedimento possono integrare colpa grave ostativa all'indennizzo, purché accompagnate dalla consapevolezza dell'illiceità altrui e non necessitate.

  • Sez. 4, n. 7956 del 20/10/2020 (Abbruzzese)

    Conferma che la condotta consapevole e percepibile come contigua all'attività criminosa altrui integra gli estremi della colpa grave che ostano all'indennizzo.

  • Sez. U, n. 51779 del 28/11/2013 (Nicosia)

    Richiamata in tema di funzione e limiti dell'indennizzo: l'erogazione non può coprire pregiudizi cagionati con dolo o colpa grave dall'interessato, pena la dissoluzione della ratio solidaristica dell'istituto.

  • Sez. U, n. 877 del 14/07/2022 (Sacchettino) e Sez. U, n. 5466 del 28/01/2004 (Gallo)

    Principi sul non riconoscimento delle spese a favore dell'Avvocatura dello Stato nelle forme di giudizio camerale non partecipato, quando essa non contribuisce specificamente alla discussione dei motivi.

Massime di principio

  • Il giudice della riparazione può esercitare poteri officiosi e valutare prove acquisite nel procedimento di riparazione anche se non sono state decisive nel processo penale; l'assenza di opposizione della difesa a verbali acquisiti può rendere tali elementi utilizzabili.
  • Per escludere l'indennizzo ai sensi dell'art. 314 c.p.p. non è necessario un accertamento penale di responsabilità: è sufficiente che la condotta del detenuto, valutata ex ante, evidenzi colpa grave, ad esempio attraverso frequenti e consapevoli rapporti con soggetti notoriamente coinvolti in attività illecite.
  • Le frequentazioni ambigue con soggetti condannati per reati connessi a quello oggetto della detenzione possono integrare colpa grave se emerge la consapevolezza dell'illiceità altrui e la non necessità di tali rapporti.
  • La contestazione sulla costituzionalità dell'art. 314 c.p.p. è difficilmente accolta: la limitazione dell'indennizzo risponde alla funzione riparatoria e alla tutela della responsabilità civile del cittadino.
  • Nelle procedure camerali non partecipate, l'Avvocatura dello Stato non ha diritto automatico alle spese di costituzione se non apporta un contributo specifico e contrastante sui motivi di impugnazione.

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