Cassazione Penale, Sentenza n. 6163/2023 del 14/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente deduceva la nullità per violazione di legge processuale (artt. 178, lett. c), 420-bis e 420-ter c.p.p.) per avere il Tribunale celebrato l'udienza del 05.07.2019 in assenza dell'imputato che era detenuto presso la casa circondariale di Rimini. Si sosteneva che la detenzione, anche se comunicata in udienza tramite atto di nomina del sostituto, configurava un legittimo impedimento assoluto che imponeva al giudice di disporre la traduzione o il rinvio senza che ricorresse un onere di formale, preventiva comunicazione a carico dell'imputato. La Corte d'appello aveva respinto l'eccezione rilevando l'assenza di una formale richiesta di rinvio e la mancata prova dello stato di detenzione dalle ricerche DAP; la difesa invece produceva documenti (ordine di esecuzione/custodia) dimostranti la detenzione nel periodo rilevante.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato: ha richiamato la giurisprudenza di legittimità che qualifica la detenzione per altra causa come impedimento assoluto e l'obbligo del giudice, se a conoscenza o se appare "probabile" che l'assenza sia dovuta a impossibilità assoluta, di accertare la detenzione e disporre la traduzione o il rinvio. Ha rilevato inoltre che non grava sull'imputato l'onere di preventiva comunicazione (diverso è l'onere del difensore). La Corte ha accertato documentalmente che il ricorrente era detenuto alla data dell'udienza (PEC e nota dell'ufficio dibattimento) e ha annullato la sentenza impugnata e la sentenza di primo grado per la nullità dell'udienza, disponendo il rinvio del giudizio al Tribunale di Ascoli Piceno in diversa composizione per nuovo processo, ai sensi dell'art. 185, comma 3, c.p.p.
Norme richiamate
art. 23, comma 8, D.L. 137/2020
norma che autorizza il trattamento cartolare del ricorso in Cassazione (procedimento trattato senza camera di consiglio tradizionale)
art. 178, comma 1, lett. c), c.p.p.
nullità di ordine generale derivante dalla celebrazione del giudizio nonostante l'impedimento assoluto dell'imputato; la violazione va rilevata o eccepita prima della deliberazione della sentenza del grado successivo
art. 420-bis c.p.p.
richiama le regole sulla celebrazione del giudizio in assenza dell'imputato e sulla necessità di verificare impedimenti; rilevante nel quadro delle garanzie di partecipazione
art. 420-ter c.p.p.
impone al giudice l'obbligo di accertare l'eventuale impedimento quando appaia semplicemente "probabile" che l'assenza sia dovuta ad impossibilità assoluta; obbliga il giudice a compiere accertamenti e, se necessario, disporre traduzione o rinvio
art. 102 c.p.p.
riferimento alla nomina di difensore e alla possibilità di comunciare lo stato detentivo tramite atto di nomina/sostituto processuale
art. 185, comma 3, c.p.p.
regola la regressione del procedimento al grado in cui è stato compiuto l'atto nullo e l'effetto di annullamento che comporta il rinvio per nuovo giudizio
art. 62, n. 4, c.p.
attenuante riconosciuta in sede di appello (richiamata nel capo di giudizio disciplinante la pena)
art. 73, comma 5, TU Stupefacenti
riferimento alla qualificazione dell'ipotesi lieve per il reato di detenzione a fini di spaccio, applicata nel giudizio di merito
art. 111 Cost.
richiamato per affermare il valore costituzionale del diritto dell'imputato a partecipare al proprio processo
art. 6 CEDU
richiamato (lett. c), d), e)) a sostegno dei principi di giusto processo e diritto alla difesa che impongono la partecipazione dell'imputato o l'adozione di misure per garantirla
art. 14 Patto internazionale sui diritti civili e politici (ICCPR)
richiamato per analogia ai principi internazionali sul diritto all'assistenza e alla partecipazione nel processo penale
art. 127, comma 2, c.p.p.
citato nel ragionamento giurisprudenziale per precisare che non può essere imposto all'imputato un termine rigido (es. 5 giorni) per manifestare la volontà di comparire se ristretto
Massime di principio
- La detenzione dell'imputato per altra causa costituisce un impedimento assoluto alla comparizione e impone al giudice di accertarne l'esistenza e di adottare misure (traduzione o rinvio) per assicurare la partecipazione.
- Non grava sull'imputato l'onere di preventiva, formale comunicazione dell'impedimento: è sufficiente che lo stato detentivo emerga o sia rappresentato in qualsiasi modo in udienza o negli atti perché scatti l'obbligo del giudice.
- Se il giudice procede nonostante la conoscenza o la probabilità di un impedimento assoluto dell'imputato, la celebrazione dell'udienza è affetta da nullità di ordine generale (art. 178 c.p.p.) e comporta la regressione del procedimento al grado in cui è stato compiuto l'atto nullo.
- La rappresentazione dello stato detentivo anche tramite sostituto del difensore o atto di nomina deve indurre il giudice ad accertamenti e non può essere disattesa per inadempienze formali del difensore.
- Le verifiche documentali (es. ricerche DAP) non esonerano il giudice dall'obbligo di compiere accertamenti effettivi quando appaia probabile che l'assenza sia dovuta a detenzione; eventuali discrepanze vanno risolte con acquisizione di atti e, se necessario, con la traduzione dell'imputato.
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