Ordinanza n. 191/2026 - Bari, Sezione 1
per l'esecuzione del giudicato civile di cui sentenza n. 3922/2023 del Tribunale di Foggia - Sezione Lavoro, pubblicata in data 20 dicembre 2023.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: perdurante inadempimento del Ministero rispetto alla sentenza civile e alla successiva sentenza di ottemperanza
Esito
Favorevole al ricorrente (beneficiaria del giudicato)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente, dopo avere ottenuto la sentenza del Tribunale di Foggia – Sezione Lavoro n. 3922/2023 e la successiva sentenza del TAR Puglia n. 163/2025, che aveva accolto il ricorso per l'esecuzione del giudicato e assegnato all'amministrazione un termine di sessanta giorni per adempiere, ha rappresentato la scadenza del termine senza integrale adempimento. Con istanza del 16 luglio 2025 ha quindi chiesto, nella fase successiva del giudizio di ottemperanza, la nomina di un commissario ad acta.
La decisione
Il TAR ha ritenuto comprovato il perdurante inadempimento del Ministero e ha accolto l'istanza. Ha nominato commissario ad acta il Direttore generale pro tempore per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con facoltà di delega ad altro dirigente dell'ufficio. Il commissario dovrà provvedere in luogo dell'amministrazione inadempiente entro novanta giorni dalla comunicazione o notificazione dell'ordinanza. Le spese della fase ulteriore di ottemperanza sono state poste a carico del Ministero e liquidate in euro 250,00, oltre al rimborso del contributo unificato; le spese della fase precedente erano state compensate.
Massime di principio
- In caso di perdurante inadempimento dell’amministrazione all’obbligo di conformarsi a un giudicato, il giudice dell’ottemperanza può nominare un commissario ad acta, individuato anche nell’ambito dell’amministrazione, affinché provveda in luogo dell’amministrazione inadempiente entro il termine stabilito dal giudice.
- La scadenza senza adempimento del termine assegnato con la sentenza di ottemperanza costituisce presupposto sufficiente, alla luce dell’inadempimento rappresentato e ritenuto sussistente dal giudice, per l’attivazione della fase commissariale dell’esecuzione del giudicato.
- Le spese della fase ulteriore del giudizio di ottemperanza conseguente all’inadempimento dell’amministrazione possono essere poste a carico dell’amministrazione medesima, con liquidazione giudiziale e rimborso del contributo unificato.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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