Cassazione Penale, Ordinanza n. 12162/2026 del 31/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente, impugnando la sentenza della Corte di appello di Bari del 13/12/2024, deduceva un solo motivo: l'eccessività della pena irrogata, in particolare dell'aumento applicato per la recidiva ritenuta dal giudice di merito. Dalla motivazione emerge che la doglianza era diretta a contestare il trattamento sanzionatorio, assumendo che l'aggravamento fosse ingiustificato o comunque eccessivo. La Corte di cassazione ha però rilevato che il motivo non era scrutinabile in sede di legittimità nei termini proposti e che, in ogni caso, era manifestamente infondato, poiché la Corte territoriale aveva motivato in modo specifico sull'accresciuta pericolosità e sul più intenso grado di colpevolezza, valorizzando il rapporto tra i fatti già accertati e quelli ancora in corso di accertamento.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che l'unico motivo, relativo alla pretesa eccessività della pena aumentata per recidiva, non fosse consentito in sede di legittimità e fosse comunque manifestamente infondato. Ha inoltre osservato che la Corte d'appello aveva adeguatamente motivato la valutazione della recidiva, richiamando elementi ritenuti decisivi e rilevanti e senza incorrere in manifesta illogicità o errori di diritto. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e delle ulteriori conseguenze di legge, nei limiti desumibili dal testo.
Massime di principio
- La censura relativa alla quantificazione della pena, quando investe la valutazione di merito sulla recidiva e non denuncia specifici vizi di legittimità, non è di regola scrutinabile in cassazione nei termini in cui venga proposta come mera doglianza di merito.
- La motivazione sulla recidiva è sufficiente quando il giudice di merito dia conto, in modo specifico, dell'accresciuta pericolosità e del più intenso grado di colpevolezza del soggetto, collegando la valutazione ai precedenti e ai fatti oggetto di esame.
- In sede di legittimità è censurabile solo una motivazione manifestamente illogica o affetta da errori di diritto; non basta opporre una diversa lettura del materiale valutativo compiuta dal giudice di merito.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e delle conseguenze previste dalla legge.
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