Sentenza n. 6698/2026 - Roma, Sezione 2B
per l'annullamento previa sospensione 1) dell'ordinanza sindacale, contingibile ed urgente, n. 8 del 01/02/2024, Prot. n. 0001748/2024 del 01/02/2024, adottata ai sensi dell'art. 192 del d.lgs. 152/2006 s.m.i., con la quale il Sindaco di Cittaducale ha ordinato al ricorrente, in qualità di delegato in materia ambientale della “Terni Polimeri” s.r.l.:“- di provvedere con la massima urgenza e comunque entro e non oltre il termine di 30 (trenta) giorni dalla notifica della presente Ordinanza, alla rimozione dei rifiuti abbandonati in Fraz. Santa Rufina, Viale L. da Vinci n. 9 del Comune di Cittaducale, come in premessa individuata, ed allo smaltimento/recupero degli stessi, nei modi di legge e tramite ditte opportunamente autorizzate; - di ripristinare lo stato dei luoghi; - di comunicare a questo Comune l'avvenuta esecuzione di quanto ordinato al fine di consentire l'effettuazione delle opportune verifiche da parte dei competenti organi di controllo”; con espressa riserva di motivi aggiunti per eventuali ulteriori atti lesivi non conosciuti; 2) di ogni altro atto precedente, presupposto, attuativo ed integrativo connesso e/o consequenziale al succitato provvedimento ovvero da quest'ultimo richiamato, ancorché non conosciuto dal ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza sindacale ex art. 192 d.lgs. 152/2006 che imponeva la rimozione e lo smaltimento di rifiuti abbandonati, il ripristino dei luoghi e la comunicazione dell'avvenuta esecuzione
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza sindacale deducendo, per quanto emerge dalla decisione, l'illegittimità dell'individuazione della propria responsabilità quale soggetto obbligato alla rimozione dei rifiuti, il mancato avvio di un contraddittorio procedimentale sull'individuazione del responsabile, l'omessa caratterizzazione dei rifiuti e il difetto di istruttoria, anche in relazione alla successiva esclusione della presenza di fibre di amianto. È stata inoltre prospettata l'applicabilità della disciplina del deposito temporaneo. Il ricorrente aveva chiesto anche la sospensione cautelare dell'ordinanza, già respinta sia in sede monocratica sia in sede collegiale. Nel corso del giudizio, dopo avere dato atto dell'esecuzione dell'ordinanza, il ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione di merito, mantenendo soltanto l'interesse alla pronuncia sulle spese.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, poiché l'ordinanza era stata integralmente eseguita e i suoi effetti giuridici e materiali si erano esauriti. Ha escluso che fosse stata tempestivamente e ritualmente richiesta una pronuncia di merito ai sensi dell'art. 34, comma 3, c.p.a. Ai fini della regolazione delle spese, il Collegio ha tuttavia applicato il criterio della soccombenza virtuale, esaminando la probabile fondatezza delle censure. Ha ritenuto che l'ordinanza trovasse fondamento nell'art. 192 d.lgs. 152/2006 e non nei poteri extra ordinem degli artt. 50 e 54 d.lgs. 267/2000, poiché nel caso concreto mancava il presupposto della contingibilità, essendo disponibile lo specifico rimedio tipico previsto dall'art. 192. Ha qualificato il ricorrente come autore mediato dell'abbandono dei rifiuti, in quanto delegato ambientale della società che aveva affidato lavori di manutenzione a una ditta specializzata e che avrebbe dovuto sovrintendere alla rimozione e allo smaltimento dei materiali e delle apparecchiature non interessati dai lavori, nonché dei materiali di risulta. In tale qualità, egli era soggetto obbligato alla rimozione senza necessità di accertare il grado di compartecipazione soggettiva richiesto invece per il proprietario o titolare di diritti sull'area non autore dell'abbandono; sono state quindi ritenute infondate le censure relative al mancato contraddittorio sull'individuazione dell'obbligato. L'omessa caratterizzazione dei rifiuti non è stata ritenuta viziante, poiché l'adempimento invocato riguardava l'art. 191 d.lgs. 152/2006, relativo a ordinanze contingibili e urgenti per la gestione temporanea dei rifiuti, e non l'ordinanza ex art. 192, concernente uno specifico episodio di abbandono. È stato inoltre escluso il difetto di istruttoria, poiché l'assenza di amianto riguardava soltanto una parte dei rifiuti. Infine, non è stata ritenuta applicabile la disciplina del deposito temporaneo ex art. 185-bis d.lgs. 152/2006, quantomeno con riferimento ai RAEE, agli imballaggi e ai contenitori di emulsioni di oli esausti e pericolosi. Il ricorrente è stato condannato, per soccombenza virtuale, al pagamento di 1.500 euro oltre accessori in favore del Comune.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
Consente di dichiarare l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse; la norma è stata applicata perché l'atto impugnato era stato integralmente eseguito e i suoi effetti si erano esauriti.
art. 34, comma 3, c.p.a.
Consente, in presenza di interesse ai fini risarcitori, una pronuncia sull'illegittimità dell'atto anche quando non sia più utile l'annullamento; il TAR ha escluso l'applicazione perché il ricorrente non aveva manifestato tempestivamente tale interesse nelle forme processuali richieste.
art. 73, comma 3, c.p.a.
È stato richiamato quale fondamento dell'avviso alle parti sulla possibile improcedibilità rilevata d'ufficio.
art. 73 c.p.a.
Il TAR ha ritenuto che l'eventuale richiesta di pronuncia ex art. 34, comma 3, c.p.a. dovesse essere formulata entro i termini per il deposito di memorie e repliche in vista dell'udienza di merito.
art. 192 d.lgs. 152/2006
Il sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie [ossia occorrenti a “procedere alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi”] ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate.
Attribuisce al Sindaco il potere tipico di ordinare la rimozione, il recupero o lo smaltimento dei rifiuti abbandonati e il ripristino dei luoghi. La responsabilità dell'autore, anche mediato, dell'abbandono è distinta da quella del proprietario o titolare di diritti sull'area; per quest'ultimo occorre l'accertamento, in contraddittorio, dell'imputabilità a titolo di dolo o colpa.
artt. 50 e 54 d.lgs. 267/2000
I poteri sindacali extra ordinem presuppongono la contingibilità, intesa come mancanza o inadeguatezza di rimedi tipici per fronteggiare il pericolo in modo adeguato e tempestivo; tali presupposti non ricorrevano perché era applicabile l'art. 192 d.lgs. 152/2006.
art. 191 d.lgs. 152/2006
Disciplina il potere di ordinanza contingibile e urgente per il ricorso temporaneo a forme, anche speciali e derogatorie, di gestione dei rifiuti; la relativa caratterizzazione dei rifiuti non è stata ritenuta necessaria per l'ordinanza adottata ai sensi dell'art. 192 in relazione a uno specifico abbandono.
art. 185-bis d.lgs. 152/2006
La disciplina del deposito temporaneo non è applicabile ai materiali RAEE, agli imballaggi e ai contenitori di emulsioni di oli esausti e pericolosi accertati nel caso concreto; può riguardare, al più, parte dei materiali di risulta da demolizione.
art. 73 c.p.a.
Richiamato anche quale base per la trattazione delle memorie depositate dalle parti in vista dell'udienza di merito.
Massime di principio
- Quando un'ordinanza di rimozione dei rifiuti è adottata in relazione a uno specifico episodio di abbandono, il potere tipico applicabile è quello previsto dall'art. 192 d.lgs. 152/2006; non è necessario ricorrere ai poteri sindacali contingibili e urgenti degli artt. 50 e 54 d.lgs. 267/2000, il cui esercizio presuppone l'assenza o l'inadeguatezza di rimedi tipici.
- L'art. 192 d.lgs. 152/2006 distingue la responsabilità dell'autore dell'abbandono da quella del proprietario o titolare di diritti reali o personali di godimento sull'area: per il proprietario non autore è necessario accertare, in contraddittorio, l'imputabilità dell'abbandono a titolo di dolo o colpa; tale verifica non è richiesta nei confronti di chi sia individuato come autore, anche mediato, dell'abbandono.
- Il delegato ambientale che, nell'ambito di lavori di manutenzione o rimozione, ha l'obbligo di sovrintendere alla corretta gestione e allo smaltimento dei materiali e delle apparecchiature presenti può essere qualificato come autore mediato dell'abbandono dei rifiuti e destinatario dell'ordine di rimozione ai sensi dell'art. 192 d.lgs. 152/2006.
- L'obbligo di caratterizzazione dei rifiuti collegato all'art. 191 d.lgs. 152/2006 riguarda il diverso potere contingibile e urgente relativo alla gestione temporanea dei rifiuti e non costituisce, di per sé, requisito di legittimità di un'ordinanza ex art. 192 adottata per fronteggiare uno specifico abbandono.
- La sopravvenuta integrale esecuzione dell'ordinanza impugnata e l'esaurimento dei suoi effetti determinano la sopravvenuta carenza di interesse all'annullamento e l'improcedibilità del ricorso. Una pronuncia sul merito ai sensi dell'art. 34, comma 3, c.p.a. richiede una manifestazione tempestiva e rituale dell'interesse ai fini risarcitori entro i termini processuali stabiliti per memorie e repliche.
- Anche quando il giudizio è definito per improcedibilità sopravvenuta, il giudice amministrativo può valutare la fondatezza virtuale delle censure ai fini della liquidazione delle spese e condannare la parte virtualmente soccombente.
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