Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 32018/2021 del 05/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (danneggiato)

La controversia

Un automobilista aveva agito per ottenere il risarcimento dei danni subiti dalla propria vettura a seguito dell'improvviso attraversamento della carreggiata da parte di un capriolo, con impatto avvenuto su una strada provinciale. In primo grado il giudice di pace aveva estromesso la provincia e l'ente parco per difetto di legittimazione passiva e aveva poi condannato la regione al risarcimento. La regione aveva appellato deducendo, da un lato, il proprio difetto di legittimazione passiva e, dall'altro, l'insufficienza della prova della propria responsabilità; l'appello era stato accolto dal tribunale, con rigetto della domanda risarcitoria contro la regione e rigetto dell'appello incidentale dell'attore. In cassazione il danneggiato ha dedotto: (1) violazione delle norme sul giudicato e sull'impugnazione differita, sostenendo che l'appello della regione contro l'estromissione delle altre parti fosse tardivo e che la relativa statuizione fosse passata in giudicato, con conseguente preclusione di una diversa individuazione del soggetto passivamente legittimato; (2) violazione dell'art. 2052 c.c., dell'art. 2043 c.c. e della legge n. 157/1992, assumendo che il tribunale avesse erroneamente escluso la responsabilità della pubblica amministrazione per i danni causati da fauna selvatica e avesse mal ripartito l'onere della prova.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo, rilevando che esso non coglieva la ratio decidendi della sentenza impugnata e difettava di specificità, anche perché non riproduceva il contenuto della comunicazione della prima sentenza richiamata come presupposto della tesi sulla tardività dell'appello. Ha invece accolto il secondo motivo, richiamando l'orientamento più recente secondo cui i danni cagionati da fauna selvatica sono risarcibili ai sensi dell'art. 2052 c.c.; la legittimazione passiva spetta in via esclusiva alla regione, e il danneggiato deve provare il nesso eziologico tra animale ed evento lesivo, mentre alla regione incombe la prova liberatoria del caso fortuito. La sentenza del tribunale è stata quindi cassata con rinvio al Tribunale di L'Aquila, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    viene richiamato come norma che consente di denunciare in cassazione violazioni di legge e nullità processuali; il primo motivo è però ritenuto inammissibile per mancata attinenza alla ratio decidendi e per difetto di specificità.

  • art. 327 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente nel primo motivo in tema di impugnazione e termini di appello.

  • art. 340 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente nel primo motivo per sostenere la tardività della riserva di impugnazione differita.

  • art. 129 disp. att. c.p.c.

    richiamato nel primo motivo in relazione alla forma e alla tempestività della riserva di impugnazione differita.

  • art. 2909 c.c.

    richiamato per sostenere l'efficacia preclusiva del giudicato formatosi sulla sentenza di primo grado.

  • art. 324 c.p.c.

    richiamato in relazione al giudicato formale della sentenza non impugnata tempestivamente.

  • art. 2052 c.c.

    la Corte ribadisce che il danno da fauna selvatica è risarcibile a norma di questa disposizione, che si fonda sulla proprietà o utilizzazione dell'animale e non sul dovere di custodia; la prova liberatoria spetta alla regione.

  • art. 2043 c.c.

    richiamato dalla parte ricorrente in via subordinata/alternativa; la Corte, aderendo all'orientamento recente, esclude che nei danni da fauna selvatica debba farsi applicazione solo della clausola generale aquiliana.

  • L. 11 febbraio 1992, n. 157

    richiamata come disciplina della fauna selvatica protetta e del relativo regime pubblicistico, funzionale a fondare l'imputazione alla regione e il riparto dell'onere probatorio.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    la Corte rileva l'insussistenza dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, poiché il ricorso è stato accolto parzialmente.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    richiamato come parametro del contributo unificato dovuto per il ricorso.

Massime di principio

  • Nei danni cagionati da fauna selvatica, il criterio di imputazione della responsabilità è quello dell'art. 2052 c.c.: non rileva un dovere di custodia in senso stretto, ma la titolarità pubblica del patrimonio faunistico e la sua gestione nell'interesse della tutela ambientale.
  • In tali controversie la legittimazione passiva spetta in via esclusiva alla regione, quale ente titolare delle funzioni normative, di programmazione, coordinamento e controllo in materia di fauna selvatica; eventuali altri enti possono rilevare solo ai fini dell'eventuale rivalsa o chiamata in causa.
  • Il danneggiato deve provare il nesso causale tra la condotta dell'animale selvatico e il danno subito; spetta invece alla regione dimostrare il caso fortuito, cioè che l'evento sia dipeso da una causa autonoma, eccezionale, imprevedibile o inevitabile nonostante l'adozione delle misure esigibili.
  • Nel ricorso per cassazione il motivo è inammissibile se non coglie la ratio decidendi della sentenza impugnata e se difetta di specificità nella riproduzione degli atti e dei documenti posti a fondamento della censura.
  • La disciplina del giudicato e dell'impugnazione differita non può essere invocata in modo astratto: occorre confrontarsi con la concreta motivazione della sentenza impugnata e con gli atti processuali richiamati.

Come è indicizzato

MaterieResponsabilità da cose e animaliImpugnazioni
RamiResponsabilità civileProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNesso di causalitàCaso fortuito e forza maggioreGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.