Cassazione Civile, Ordinanza n. 00690/2026 del 12/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un accertamento IRPEG/IRES in materia di consolidato fiscale nazionale relativo al periodo d'imposta 2010. La società, a seguito di attività di controllo dell'Ufficio, aveva presentato dichiarazioni integrative del modello UNICO e del modello CNM per correggere errori relativi agli interessi passivi indeducibili e al riporto/utilizzo delle perdite pregresse nel perimetro del consolidato. L'Agenzia aveva però notificato avviso di accertamento contestando l'indebita deduzione di interessi passivi e l'indebito utilizzo in compensazione di perdite pregresse, con richiamo agli artt. 84 e 96 TUIR. In appello la CTR aveva respinto il ricorso ritenendo, da un lato, inapplicabili le dichiarazioni integrative perché dirette a mantenere invariato il reddito complessivo consolidato e, dall'altro, non provata la sussistenza dei presupposti per l'utilizzo parziale delle perdite, affermando che esse dovessero essere integralmente computate nel primo periodo utile. La società ha quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi: violazione dell'art. 2, comma 8, d.P.R. 322/1998, per avere la CTR escluso la rilevanza delle dichiarazioni integrative solo perché non incidevano sul saldo complessivo, e violazione dell'art. 84 TUIR, per avere ritenuto obbligatorio lo scomputo delle perdite nel primo anno utile anziché facoltativo per il contribuente.
La decisione
La Corte ha accolto entrambi i motivi di ricorso. Ha affermato che la dichiarazione integrativa ex art. 2, comma 8, d.P.R. 322/1998 può correggere qualsiasi dato della dichiarazione, anche se il reddito complessivo o l'imponibile restano invariati, poiché la dichiarazione fiscale è atto di scienza emendabile. Ha inoltre ribadito che l'art. 84 TUIR attribuisce al contribuente una facoltà/opzione circa l'utilizzo delle perdite pregresse, con la conseguenza che la scelta di riportarle o utilizzarle ha natura negoziale e non può essere modificata liberamente, salvo errore essenziale e riconoscibile. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, per nuovo esame conforme ai principi di diritto indicati e per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 2, comma 8, d.P.R. n. 322/1998
"la dichiarazione integrativa di cui all'art. 2, co. 8, del D.P.R. n. 322/98 non impedisce di mantenere invariato il reddito complessivo (o l’imponibile) pur modificando altri dati"
La norma consente al contribuente di correggere qualsiasi dato della dichiarazione, anche senza variazione del risultato fiscale complessivo, purché si tratti di rettifica di errori dichiarativi.
art. 84 TUIR
"la perdita di un periodo d’imposta… può essere computata…"
La disposizione attribuisce al contribuente una facoltà di utilizzo delle perdite pregresse; l'opzione è rimessa alla sua scelta e non può essere sostituita o imposta dall'Amministrazione. La relativa indicazione in dichiarazione, quando esprime una scelta sull'utilizzo delle perdite, ha natura negoziale e non mera dichiarazione di scienza, salvo errore essenziale e riconoscibile.
art. 96 TUIR
È richiamato dall'avviso di accertamento per la contestazione dell'indebita deduzione di interessi passivi nel consolidato fiscale.
art. 1427 c.c.
È richiamato per affermare che la rettifica della scelta sull'utilizzo delle perdite è ammessa solo in presenza di errore essenziale e obiettivamente riconoscibile.
art. 1428 c.c.
È richiamato quale criterio per la rettifica della manifestazione di volontà relativa al riporto delle perdite nel consolidato, in presenza di errore essenziale e riconoscibile.
artt. 1427 e ss. cod. civ.
Richiamati per qualificare la possibilità di emenda dell'opzione fiscale come subordinata ai vizi del consenso.
Massime di principio
- La dichiarazione fiscale integrativa può emendare qualunque dato dell'originaria dichiarazione, anche quando la correzione non modifica il reddito imponibile o l'imposta complessiva, perché la dichiarazione dei redditi è un atto di scienza e non un negozio dispositivo.
- L'utilizzo delle perdite fiscali pregresse, quando la legge lo configura come facoltà del contribuente, costituisce esercizio di un'opzione e non un automatismo imposto dall'Ufficio: la scelta se e quando utilizzare le perdite spetta al contribuente.
- Quando una dichiarazione fiscale contiene una scelta rimessa all'autonomia del contribuente, la sua rettifica non è libera ma richiede la prova di un errore essenziale e obiettivamente riconoscibile secondo i principi sui vizi del consenso.
- Nel consolidato fiscale, le perdite maturate dalla consolidata dopo l'esercizio dell'opzione per la tassazione di gruppo possono rilevare automaticamente secondo il meccanismo di consolidamento, ma la rettifica del riporto delle perdite già nella disponibilità del consolidante resta soggetta alla disciplina dell'opzione fiscale.
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