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Sentenza

Sentenza n. 1127/2026 - Ancona, Sezione 1

per l'annullamento - del decreto del Questore della Provincia di -OMISSIS- Cat. -OMISSIS-, adottato ai sensi degli artt. 1, 9, 10 e 100 100 Tulps e art. 9 della L.n. 287/91, recante l'ordine di sospensione immediata per giorni sette della SCIA alla somministrazione di alimenti e bevande e della Autorizzazione di Pubblico Spettacolo e Intrattenimento ai sensi dell'art. 68 Tulps riferite all'esercizio pubblico denominato “-OMISSIS-” sito in -OMISSIS-; - di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente, nonché per la condanna dell'Amministrazione resistente al risarcimento dei danni subiti dal ricorrente per gli effetti dell'impugnato provvedimento come quantificati in corso di causa.

Giustizia amministrativa202200431

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Marche, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto del Questore del 27 aprile 2022 di sospensione immediata per sette giorni delle autorizzazioni alla somministrazione di alimenti e bevande e di pubblico spettacolo e intrattenimento della discoteca

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (autorità di pubblica sicurezza)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha impugnato il decreto questorile e ha chiesto il risarcimento dei danni. Con il primo motivo ha dedotto violazione degli artt. 100 TULPS e 9 l. 287/1991, anche in relazione agli artt. 4, 35, 41 e 97 Cost., per carenza ed erroneità dei presupposti, difetto di istruttoria e di motivazione: i disordini sarebbero stati di limitata gravità e non imputabili alla società, che sosteneva di avere predisposto controlli, assistenza sanitaria e misure contro il consumo di alcolici, soprattutto da parte dei giovani. Ha inoltre contestato la proporzionalità della sospensione rispetto alla libertà d'iniziativa economica. Con il secondo motivo ha censurato il tempo intercorso tra gli episodi e l'adozione della misura, sostenendo che tale ritardo ne escludesse la concreta funzione preventiva e lamentando che l'Amministrazione non avesse considerato l'assenza di precedenti episodi violenti nei oltre dieci anni di attività del locale. Con il terzo motivo ha contestato l'efficacia immediata del decreto, notificato il 29 aprile 2022, per asserita lesione del diritto di difesa e del buon andamento, anche in ragione del mancato differimento nonostante l'evento programmato per il 30 aprile. Con il quarto motivo ha dedotto violazione degli artt. 3, 7, 8, 10 e 21-octies l. 241/1990 per omessa comunicazione di avvio del procedimento e compressione della partecipazione procedimentale. La domanda risarcitoria riguardava la chiusura del 30 aprile 2022: € 30.000 per biglietti in prevendita, € 61.900 per tavoli e consumazioni e almeno € 100.000 per danno d'immagine, da liquidarsi equitativamente. Il decreto era fondato su cinque episodi tra il 27 febbraio e il 10 aprile 2022, verificatisi all'interno o nelle pertinenze del locale e nelle sue vicinanze, nonché sulla somministrazione di alcolici a minorenni; la Questura ha inoltre documentato interventi della Croce Rossa, nelle serate del 19 e 26 marzo, su circa 10-15 ragazzi per serata, anche minorenni, per ebbrezza, malori e lesioni lievi.

La decisione

Il TAR ha respinto tutti i motivi e la domanda risarcitoria. Sul primo motivo ha ritenuto sussistenti i presupposti dell'art. 100 TULPS: i cinque episodi violenti in poco più di due mesi documentavano oggettivamente un pericolo per l'ordine pubblico, a prescindere dalla responsabilità soggettiva del gestore e dal fatto che gli episodi fossero avvenuti anche all'esterno o nelle pertinenze del locale. La sospensione ha finalità preventiva e deterrente, non punitiva; il pericolo per la sicurezza pubblica è sufficiente e il sindacato giudiziale sulle valutazioni discrezionali del Questore è limitato alla manifesta irragionevolezza. La durata di sette giorni non è stata ritenuta idonea a causare un serio pregiudizio economico e, comunque, l'interesse economico è recessivo rispetto alla sicurezza dei cittadini; gli interventi ricorrenti della Croce Rossa corroboravano il quadro di rischio. Sul secondo motivo, il Collegio ha ritenuto che il tempo necessario alla Questura per svolgere l'istruttoria non facesse venir meno la funzione cautelare: le due settimane non erano un intervallo tale da sconfessarla, e la prevista straordinaria affluenza per l'evento del 30 aprile rafforzava le esigenze preventive. Sul terzo motivo ha escluso che l'urgenza imponesse di differire l'efficacia per consentire una tutela giurisdizionale preventiva: la natura urgente della misura non tollerava il differimento e la breve durata della sospensione limitava il possibile pregiudizio. Sul quarto motivo ha ritenuto giustificata l'omissione della comunicazione di avvio per esigenze di celerità, specificamente indicate nel decreto in relazione alla tutela dell'incolumità, alla sicurezza dei cittadini e al rischio di reiterazione di condotte illecite, anche lesive dei minori. La legittimità del provvedimento ha escluso il presupposto per accertare danni risarcibili. Spese compensate.

Norme richiamate

  • art. 100 r.d. 773/1931

    La finalità perseguita dalle disposizioni di cui all'art. 100 TULPS, in tema di sospensione della licenza di pubblico esercizio, non è quella di sanzionare la soggettiva condotta del gestore del pubblico esercizio per avere consentito la presenza, nel proprio locale, di persone potenzialmente pericolose per l'ordine pubblico e la sicurezza dei cittadini, ma piuttosto quella di impedire, attraverso la temporanea chiusura del locale, il protrarsi di una situazione di pericolosità sociale, ragion per cui si ha riguardo esclusivamente all'obiettiva esigenza di tutelare l'ordine e la sicurezza dei cittadini, anche a prescindere da ogni personale responsabilità dell'esercente.

    La sospensione è una misura preventiva diretta a interrompere una situazione oggettiva di pericolosità e non una sanzione della condotta del gestore; può quindi essere disposta anche in assenza di responsabilità soggettiva dell'esercente.

  • art. 9, comma 3, l. 287/1991

    L’art. 9 della L. n. 287/ del 1991, al comma 3, si premura di precisare che “la sospensione del titolo autorizzatorio prevista dall'articolo 100 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, non può avere durata superiore a quindici giorni; è fatta salva la facoltà di disporre la sospensione per una durata maggiore, quando sia necessario per particolari esigenze di ordine e sicurezza pubblica specificamente motivate.”

    La sospensione ordinaria non può superare quindici giorni; una durata maggiore è possibile solo in presenza di particolari esigenze di ordine e sicurezza pubblica specificamente motivate. Nel caso deciso, la misura di sette giorni rispettava il limite ordinario.

  • art. 7 l. 241/1990

    Devono sicuramente ritenersi sussistenti le esigenze di celerità rilevanti ai sensi dell’inciso iniziale dell’art. 7 della legge n. 241 del 1990, alle quali il Questore di -OMISSIS- ha fatto specifico cenno nel provvedimento impugnato, allegando, in caso contrario, la possibile elusione delle necessità di “tutela dell’incolumità delle persone e della sicurezza dei cittadini, nonché in relazione al concreto pericolo di reiterazione di condotte illecite, che potrebbero compromettere diritti personali dei minori, la loro integrità e salute”.

    La comunicazione di avvio può essere omessa quando ricorrono esigenze di celerità effettive e specificamente riferite nel provvedimento alla tutela urgente dell'incolumità e della sicurezza e alla prevenzione della reiterazione di condotte illecite.

Massime di principio

  • La sospensione della licenza di un pubblico esercizio ai sensi dell'art. 100 TULPS ha natura preventiva e deterrente, non punitiva: è diretta a interrompere una situazione oggettiva di pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblici e non presuppone la responsabilità soggettiva del gestore.
  • Ai fini dell'art. 100 TULPS, i disordini rilevano anche quando originano all'interno del locale e proseguono nelle sue vicinanze o avvengono nelle pertinenze dell'esercizio; non è necessario che si svolgano interamente all'interno della struttura.
  • La misura prevista dall'art. 100 TULPS può fondarsi sul mero pericolo per la sicurezza pubblica; il sindacato giurisdizionale sulle valutazioni discrezionali del Questore è circoscritto alla manifesta irragionevolezza.
  • Il tempo occorrente all'autorità di pubblica sicurezza per svolgere un'adeguata istruttoria non esclude di per sé la funzione preventiva della sospensione; la valutazione va compiuta in relazione alla durata dell'intervallo e alle esigenze cautelari concrete.
  • La comunicazione di avvio del procedimento può essere omessa quando esigenze di celerità, specificamente motivate, richiedano un intervento urgente a tutela dell'incolumità e della sicurezza pubbliche e per prevenire la reiterazione di condotte illecite.

Come è indicizzato

MateriePubblici esercizi e somministrazioneLicenze e autorizzazioni di poliziaPartecipazione al procedimento
RamiCommercio e attività produttiveProcedimento amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezzaPartecipazione procedimentale

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