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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 27370/2022 del 14/07/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'Appello di Caltanissetta (24/09/2020) che lo aveva condannato a 1 anno di reclusione per il reato di cui all'art. 629 in relazione all'art. 628, commi 1 e 3 c.p., con applicazione dell'aumento per continuazione con reati già giudicati irrevocabilmente. I motivi di cassazione denunciavano: (1) violazione di legge ex art. 606 lett. b) ed e) c.p.p. per mancata motivazione sulla negazione delle circostanze attenuanti generiche; (2) violazione di legge ex art. 606 in relazione all'art. 95, comma 4 c.p.p. e art. 92 c.p.p., per omissione di motivazione circa l'eventuale esclusione dalle parti civili dell'Associazione Antiracket FAI e dell'ex Consorzio ASI di Caltanissetta e per aver trascurato il consenso della persona offesa richiesto dalla disciplina dell'intervento.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo profilo ha ritenuto manifestamente infondato il motivo: quando si accerta la continuazione con reato più grave già oggetto di condanna irrevocabile, è applicabile soltanto l'aumento per continuazione e non è possibile concedere le attenuanti generiche, perché ciò implicherebbe riesaminare condotte già comprese nel giudicato. Sul secondo profilo ha stabilito che il consenso della persona offesa è richiesto solo per l'istituto dell'intervento (art. 91 c.p.p.) e non per la costituzione di parte civile (artt. 76 e ss.), pertanto l'Associazione Antiracket FAI e l'ex Consorzio ASI potevano legittimamente costituirsi parte civile senza il consenso della persona offesa. Per tali ragioni il ricorso è stato dichiarato inammissibile; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali, al rimborso delle spese sostenute dalla parte civile Consorzio ASI (liquidate in euro 3.510,00 oltre accessori di legge) e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 606 cod. proc. pen.

    La Corte ha ritenuto i motivi ex art. 606 (lett. b) ed e)) manifestamente infondati: il vizio dedotto non supera la soglia di ammissibilità perché la giurisprudenza impedisce la concessione delle generiche quando sussiste continuazione con reato già giudicato.

  • art. 628 e art. 629 cod. pen.

    Norme sostanziali relative al reato contestato (rapina e circostanza aggravante/connessione). La Corte ha confermato la statuizione di merito relativa alla qualificazione del fatto e all'aumento per continuazione.

  • art. 95, comma 4 cod. proc. pen.

    Richiamata nella censura del ricorrente, ma la Corte ha precisato che la norma sul consenso è riferita all'istituto dell'intervento e non alla costituzione di parte civile; pertanto non ostava alla partecipazione come parte civile degli enti citati.

  • art. 91 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina l'intervento degli enti e delle associazioni: il consenso della persona offesa è previsto per l'intervento, non per la costituzione di parte civile.

  • art. 92 cod. proc. pen.

    Riferita dal ricorrente ma ritenuta inconferente: la norma non impedisce la costituzione di parte civile degli enti che dimostrino il danno e la diretta lesione dell'interesse tutelato.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che autorizza la Corte di Cassazione a condannare il ricorrente al pagamento delle spese e ad irrogare somme alla Cassa delle Ammende; applicata per liquidare il contributo di euro 3.000 per l'inammissibilità risultante da profili di colpa.

Massime di principio

  • Quando una condanna successiva si basa sulla continuazione con reati già oggetto di sentenza irrevocabile, il giudice può applicare soltanto l'aumento per continuazione: le attenuanti generiche non sono concedibili perché richiederebbero il riesame di fatti già compresi nel giudicato.
  • La costituzione di enti e associazioni come parte civile (artt. 76 e ss. c.p.p.) è distinta dall'intervento (art. 91 c.p.p.): il consenso della persona offesa è rilevante per l'intervento, non per la costituzione della parte civile.
  • La parte civile costituita deve dimostrare il nesso eziologico tra il reato e il danno all'interesse statuito nello statuto dell'ente per poter essere ammessa come parte civile.
  • La Cassazione può respingere come manifestamente infondati i motivi che si fondano su una errata ricostruzione giuridica consolidata o su riferimenti normativi inapplicabili al caso concreto.
  • In caso di inammissibilità per profili di colpa il ricorrente può essere condannato non solo alle spese, ma anche a versamenti alla Cassa delle Ammende secondo art. 616 c.p.p.

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