Sentenza del 10/04/2015 n. 7230 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha rilevato che la medesima controversia era già stata decisa con una precedente sentenza della Corte, avente ad oggetto un ricorso analogo relativo allo stesso accertamento e alle medesime operazioni ritenute inesistenti. In applicazione del giudicato già formatosi, ha dichiarato cessata la materia del contendere, ha cassato senza rinvio la sentenza impugnata e ha disposto l'integrale compensazione delle spese di giudizio.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia delle Entrate aveva notificato alla società un avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 1999, recuperando a tassazione sopravvenienze passive derivanti da note di credito ritenute fittizie, poiché collegate a prestazioni di servizi inesistenti. La società contestava, tra l'altro, il difetto di motivazione dell'avviso, sostenendo che l'atto si fondasse su una segnalazione della Polizia tributaria. La CTR aveva ritenuto sufficiente la motivazione, poiché l'accertamento era stato integrato mediante l'allegazione della segnalazione.
Norme richiamate
memoria ex art. 378 c.p.c.
La norma consente il deposito di memorie illustrative prima dell'udienza, utilizzate dalla ricorrente per segnalare l'esistenza di una precedente decisione della Corte sulla medesima controversia.
Massime di principio
- Quando una controversia è già stata definitivamente decisa con efficacia di giudicato, un nuovo giudizio sulla medesima questione può essere dichiarato privo di oggetto per cessazione della materia del contendere.
- In presenza di un giudicato relativo allo stesso accertamento o alla medesima questione sostanziale, il giudice deve tenerne conto anche nel giudizio successivo e può cassare la decisione impugnata senza rinvio.
- Un avviso di accertamento può essere motivato anche mediante rinvio o allegazione a una segnalazione della Polizia tributaria, purché il contribuente possa conoscere gli elementi di fatto e di diritto posti a fondamento della pretesa fiscale.
- La cessazione della materia del contendere non implica necessariamente una pronuncia di merito sulla fondatezza dell'accertamento nel giudizio considerato; in questo caso, tuttavia, l'esito processuale è favorevole alla società perché la sentenza impugnata è stata cassata.
- La compensazione delle spese può essere disposta quando la definizione del giudizio dipende dall'esistenza di una precedente decisione o da una situazione processuale sopravvenuta, senza una piena soccombenza sostanziale di una sola parte.
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