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Sentenza

Sentenza n. 272/2026 - Bari, Sezione 1

per la riproposizione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 11 Cod. proc. amm. e dell’art. 59 della legge n. 69/2009, del giudizio R.G. n. 5245/2014, originariamente instaurato innanzi al Tribunale Civile di Foggia, per: i. dichiarare la Eurowind Orta Nova S.r.l. tenuta al pagamento in favore del Comune di Orta Nova delle somme dovute ai sensi dell’art. 3 della convenzione rep. n. 2254 del 24.08.2012; ii. condannare la Eurowind Orta Nova S.r.l. al pagamento in favore del Comune di Orta Nova delle somme pari al 2% dell’importo totale calcolato sul fatturato derivante dall’energia ceduta e sui proventi derivanti dal possesso dei certificati verdi e/o altre forme di incentivazione, a decorrere dalla data di entrata in funzione della centrale eolica e per tutta la durata della convenzione, al netto dell’IVA; iii. condannare la Eurowind Orta Nova S.r.l. al pagamento in favore del Comune di Orta Nova delle somme dovute in forza dell’art. 3 della convenzione rep. n. 2254 del 24.08.2012, a decorrere dalla data di entrata in funzione della centrale eolica a tutt’oggi, debitamente maggiorate di interessi e rivalutazione monetaria, e sino all’effettivo soddisfo.

Giustizia amministrativa202001011

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Bari, Sez. ISentenzaAzione di accertamento

Esito

DIFETTO DI GIURISDIZIONE

Favorevole al resistente (operatore economico)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il Comune ha riproposto, ai sensi dell’art. 11 c.p.a. e dell’art. 59 della legge n. 69/2009, il giudizio originariamente instaurato dinanzi al Tribunale civile, chiedendo l’accertamento dell’obbligo della società di corrispondere le somme previste dall’art. 3 della convenzione stipulata tra le parti, comprese quelle pari al 2% del fatturato derivante dall’energia ceduta e dei proventi derivanti dai certificati verdi o da altre forme di incentivazione, oltre a interessi e rivalutazione. Il TAR, dubitando della propria giurisdizione, aveva sollevato d’ufficio conflitto negativo di giurisdizione ai sensi dell’art. 11, comma 3, c.p.a., rimettendo la questione alle Sezioni Unite della Corte di cassazione.

La decisione

Il TAR prende atto dell’ordinanza delle Sezioni Unite civili della Corte di cassazione, che ha dichiarato la giurisdizione del giudice ordinario e rimesso le parti dinanzi a quest’ultimo. Per effetto della decisione vincolante sulla giurisdizione, il TAR dichiara, in rito, la sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario sulla controversia relativa al pagamento delle somme previste dalla convenzione. Le spese sono integralmente compensate in ragione della peculiarità del caso e dell’esito processuale.

Norme richiamate

  • art. 11 c.p.a.

    per la riproposizione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 11 Cod. proc. amm.

    Disciplina la riassunzione o riproposizione della controversia davanti al giudice munito di giurisdizione e il regolamento preventivo o il conflitto negativo di giurisdizione tra giudici appartenenti a diversi plessi giurisdizionali.

  • art. 11, comma 3, c.p.a.

    questa Sezione ha sollevato d’ufficio, ai sensi dell’art. 11, comma 3 Cod. proc. amm., conflitto negativo di giurisdizione

    Consente al giudice amministrativo che dubiti della propria giurisdizione di rimettere la questione alle Sezioni Unite della Corte di cassazione.

  • art. 59 l. 69/2009

    per la riproposizione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 59 della legge n. 69/2009

    È richiamato quale fondamento della riproposizione della controversia davanti al giudice ritenuto munito di giurisdizione.

  • art. 79, comma 1, c.p.a.

    ha disposto, altresì, la sospensione del presente giudizio, nelle more della decisione delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, ai sensi degli artt. 79, comma 1, Cod. proc. amm. e 295 Cod. proc. civ.

    Fondamento della sospensione del giudizio amministrativo in attesa della decisione sulla questione di giurisdizione.

  • art. 295 c.p.c.

    ha disposto, altresì, la sospensione del presente giudizio, nelle more della decisione delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, ai sensi degli artt. 79, comma 1, Cod. proc. amm. e 295 Cod. proc. civ.

    Richiamato quale base della sospensione necessaria del processo in pendenza della decisione sulla giurisdizione.

Massime di principio

  • Quando il giudice amministrativo solleva d’ufficio un conflitto negativo di giurisdizione ai sensi dell’art. 11, comma 3, c.p.a., la pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di cassazione sulla giurisdizione vincola il giudice rimettente, che deve prenderne atto e conformarsi ad essa.
  • Le controversie aventi a oggetto il pagamento di somme dovute in forza di una convenzione stipulata tra un ente locale e un operatore economico, nella fattispecie esaminata, appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario.
  • La rimessione della controversia al giudice ordinario consente la prosecuzione del giudizio davanti al plesso giurisdizionale dichiarato competente, secondo il meccanismo previsto dall’art. 11 c.p.a. e dall’art. 59 della legge n. 69/2009.

Come è indicizzato

MaterieGiurisdizione e riparto
RamiProcesso amministrativo
IstitutiRiparto di giurisdizione

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