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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 5330/2020 del 27/02/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione doganale)

La controversia

La lite trae origine dall’avviso di accertamento n. 1155 del 16 febbraio 2009, relativo a dazi e IVA all’importazione ritenuti evasi da una società risiera per importazioni di riso da Paesi terzi in regime di perfezionamento attivo. Nel 2006 l’ufficio doganale aveva rilasciato alla società 18 autorizzazioni: 13 per manipolazioni usuali e 5 per lavorazioni o trasformazioni, con successiva riesportazione dei prodotti. Dopo un esposto dell’Associazione industrie risiere italiane e dell’Ente Nazionale Risi, indagini dell’OLAF e procedure di mutua assistenza con le autorità di Libano e Turchia, un controllo a posteriori svolto nel 2007 aveva rilevato irregolarità in 12 autorizzazioni, otto relative a manipolazioni usuali e quattro a lavorazioni o trasformazioni. La società aveva impugnato l’avviso; la CTP di Pavia aveva respinto il ricorso, mentre la CTR della Lombardia, con sentenza depositata il 23 gennaio 2012, aveva accolto l’appello del fallimento. La CTR aveva ritenuto decisiva la corrispondenza quantitativa fra riso importato e riesportato, aveva svalutato i successivi controlli esteri rispetto alle verifiche iniziali e aveva escluso un utile illecito sulla base del saldo di magazzino. L’Agenzia delle Dogane ha proposto tre motivi: con il primo ha denunciato violazione degli artt. 84-90 e 114-123 del codice doganale comunitario e delle disposizioni di attuazione, sostenendo che la sola identità quantitativa non dimostrava la regolarità del regime, poiché per le manipolazioni usuali era necessario lo scarico per identità e, per alcune rotture di riso, non risultava riesportato il 15 per cento del prodotto, che non poteva essere considerato equivalente in ragione della diversa classificazione NC a otto cifre; con il secondo ha denunciato violazione del D.Lgs. n. 374/1990 e delle norme sulla cooperazione amministrativa, contestando la svalutazione degli esiti della mutua assistenza doganale e delle indagini OLAF; con il terzo ha dedotto insufficiente motivazione sulla qualità del riso esportato e sulle lavorazioni eseguite. Il fallimento ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per difetto di autosufficienza e ha sostenuto la correttezza della sentenza d’appello.

La decisione

La Corte ha respinto l’eccezione di inammissibilità del controricorrente, rilevando che il ricorso era sufficientemente documentato e comprensibile. Ha accolto il primo motivo: la CTR aveva considerato la sola corrispondenza quantitativa, senza verificare l’identità qualitativa o l’equivalenza nei limiti prescritti dalla classificazione NC a otto cifre e senza esaminare le giacenze di rotture di riso che l’ufficio assumeva non riesportate. Ha accolto anche il secondo motivo: le informazioni e i documenti acquisiti tramite mutua assistenza doganale sono utilizzabili come prova e gli accertamenti OLAF hanno piena valenza probatoria, ferma la possibilità per il contribuente di fornire prova contraria; la CTR non poteva svalutarli sulla base delle ragioni addotte. Il terzo motivo è rimasto assorbito. La riproposizione nel controricorso delle difese e dei motivi d’impugnazione rimasti assorbiti nei gradi precedenti non è stata considerata un’impugnazione incidentale ed è stata dichiarata priva di ingresso in cassazione. La Corte ha cassato la sentenza impugnata e rinviato alla Commissione tributaria regionale della Lombardia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. La decisione non determina direttamente l’importo dovuto, rimettendo il nuovo esame al giudice di rinvio.

Norme richiamate

  • artt. 114 e ss. del Regolamento (CEE) n. 2913/92 (codice doganale comunitario)

    In generale, come chiarito da Sez. 5, 27 febbraio 2013, n. 4918, nel regime di traffico per cd. perfezionamento attivo (artt. 114 e s.s. CDC) le merci di origine extracomunitaria sono importate in esenzione di dazio (rectius: in regime di sospensione dei diritti doganali) per essere lavorate nei Paesi comunitari e poi riesportate fuori dal territorio doganale comunitario sotto forma di prodotti compensatori, tali essendo tutti i prodotti ottenuti da operazioni di perfezionamento (art. 114, comma 2, lett. d), CDC) quali trasformazione, lavorazione, assemblaggio e altro.

    Il perfezionamento attivo consente la sospensione dei diritti doganali per merci extracomunitarie destinate a essere lavorate e poi riesportate sotto forma di prodotti compensatori; l’agevolazione presuppone il rispetto delle condizioni del regime.

  • artt. 531 e 541 del Regolamento (CEE) n. 2454/93 (disposizioni di applicazione del codice doganale comunitario)

    Orbene, da tale quadro normativo di dettaglio, specificativo delle previsioni generali del codice doganale comunitario, risulta evidente che la CTR, riferendosi al solo dato della quantità di merce riesportata, ha offerto una motivazione meramente cursoria omettendo del tutto di considerare l’identità qualitativa ovvero l’equivalenza (quest’ultima nei predetti limiti normativamente fissati) – emergente dal codice a 8 cifre NC – che deve necessariamente caratterizzare, ai sensi degli allegati 72 e 74, le manipolazioni usuali e le trasformazioni/lavorazioni ammesse ai fini del regime del perfezionamento attivo.

    La regolarità delle manipolazioni usuali e delle operazioni basate su merci equivalenti non si dimostra con la sola corrispondenza quantitativa: occorre accertare l’identità qualitativa o l’equivalenza secondo i requisiti normativi, compresa la classificazione NC a otto cifre.

  • allegato 72 al Regolamento (CEE) n. 2454/93

    Orbene, da tale quadro normativo di dettaglio, specificativo delle previsioni generali del codice doganale comunitario, risulta evidente che la CTR, riferendosi al solo dato della quantità di merce riesportata, ha offerto una motivazione meramente cursoria omettendo del tutto di considerare l’identità qualitativa ovvero l’equivalenza (quest’ultima nei predetti limiti normativamente fissati) – emergente dal codice a 8 cifre NC – che deve necessariamente caratterizzare, ai sensi degli allegati 72 e 74, le manipolazioni usuali e le trasformazioni/lavorazioni ammesse ai fini del regime del perfezionamento attivo.

    Per le manipolazioni usuali, tra cui le operazioni semplici di pulitura, la valutazione della regolarità deve rispettare i vincoli previsti per la classificazione NC e non può fondarsi soltanto sulla quantità riesportata.

  • allegato 74 al Regolamento (CEE) n. 2454/93

    Orbene, da tale quadro normativo di dettaglio, specificativo delle previsioni generali del codice doganale comunitario, risulta evidente che la CTR, riferendosi al solo dato della quantità di merce riesportata, ha offerto una motivazione meramente cursoria omettendo del tutto di considerare l’identità qualitativa ovvero l’equivalenza (quest’ultima nei predetti limiti normativamente fissati) – emergente dal codice a 8 cifre NC – che deve necessariamente caratterizzare, ai sensi degli allegati 72 e 74, le manipolazioni usuali e le trasformazioni/lavorazioni ammesse ai fini del regime del perfezionamento attivo.

    Per il riso l’equivalenza è ammessa soltanto se i prodotti rientrano nello stesso codice NC a otto cifre; inoltre, la compensazione per equivalenza è vietata quando le operazioni di perfezionamento attivo riguardano manipolazioni usuali.

  • art. 10, paragrafo 3, del Protocollo n. 5 allegato all’Accordo Euro-mediterraneo di associazione tra la Comunità europea e il Libano

    Ciò posto, e come del resto evidenziato dall’Agenzia ricorrente in memoria, l’art. 10, paragrafo 3, del Protocollo n. 5 (relativo all’assistenza amministrativa reciproca nel settore doganale) allegato all’“Accordo Euro-mediterraneo che istituisce un’associazione tra la Comunità Europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica libanese, dall’altra” del 2006 e l’art. 11 dell’allegato 7 (relativo all’assistenza reciproca tra le autorità amministrative nel settore doganale) della “Decisione n. 1/95 del Consiglio di associazione CE-Turchia del 22 dicembre 1995 relativa all’attuazione della fase finale dell’unione doganale (96/142/CE)” consentono la piena utilizzabilità come prova delle informazioni ottenute e dei documenti consultati nelle procedure di mutua assistenza tra autorità doganali.

    Le informazioni e i documenti raccolti attraverso la mutua assistenza amministrativa doganale con il Libano sono pienamente utilizzabili come prova.

  • art. 11 dell’allegato 7 alla Decisione n. 1/95 del Consiglio di associazione CE-Turchia

    Ciò posto, e come del resto evidenziato dall’Agenzia ricorrente in memoria, l’art. 10, paragrafo 3, del Protocollo n. 5 (relativo all’assistenza amministrativa reciproca nel settore doganale) allegato all’“Accordo Euro-mediterraneo che istituisce un’associazione tra la Comunità Europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica libanese, dall’altra” del 2006 e l’art. 11 dell’allegato 7 (relativo all’assistenza reciproca tra le autorità amministrative nel settore doganale) della “Decisione n. 1/95 del Consiglio di associazione CE-Turchia del 22 dicembre 1995 relativa all’attuazione della fase finale dell’unione doganale (96/142/CE)” consentono la piena utilizzabilità come prova delle informazioni ottenute e dei documenti consultati nelle procedure di mutua assistenza tra autorità doganali.

    Le informazioni e i documenti acquisiti attraverso la mutua assistenza amministrativa doganale con la Turchia sono pienamente utilizzabili come prova.

  • Regolamento (CE) n. 1073/1999

    In tema di tributi doganali, gli accertamenti compiuti dagli organi esecutivi dell’OLAF ai sensi del Regolamento (CE) del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 1073 del 1999 hanno piena valenza probatoria nei procedimenti amministrativi e giudiziari, spettando al contribuente che ne contesti il fondamento fornire la prova contraria.

    Gli accertamenti OLAF hanno piena valenza probatoria nei procedimenti amministrativi e giudiziari; il contribuente che ne contesta il fondamento deve fornire prova contraria.

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    Al contrario di quanto sostenuto da parte controricorrente, il ricorso risulta infatti correttamente confezionato e documentato ai fini della comprensione delle doglianze, mercè allegazione dei fatti salienti e riproduzione dei documenti rilevanti.

    Il requisito di autosufficienza è soddisfatto quando il ricorso espone i fatti rilevanti e riproduce la documentazione necessaria a comprendere le censure.

Massime di principio

  • Nel regime di perfezionamento attivo, la sospensione dei diritti doganali è subordinata al rispetto delle condizioni che regolano le operazioni autorizzate e alla conclusione fisiologica del regime mediante riesportazione dei prodotti compensatori; se le merci soggette a sospensione vengono invece immesse in libera pratica, sorge l’obbligazione doganale.
  • La corrispondenza quantitativa tra merci importate e merci riesportate non basta a dimostrare la regolarità del perfezionamento attivo: occorre verificare anche l’identità qualitativa o l’equivalenza secondo i limiti normativi, inclusa la classificazione NC a otto cifre.
  • Per il riso, l’equivalenza ai fini del perfezionamento attivo richiede l’appartenenza allo stesso codice NC a otto cifre; la compensazione per equivalenza non è ammessa quando le operazioni riguardano manipolazioni usuali.
  • Le informazioni e i documenti ottenuti tramite procedure di mutua assistenza tra autorità doganali sono utilizzabili come prova nei procedimenti amministrativi e giudiziari.
  • Gli accertamenti compiuti dall’OLAF hanno piena valenza probatoria nei procedimenti amministrativi e giudiziari; spetta al contribuente che ne contesti il fondamento fornire la prova contraria.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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