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Sentenza

Sentenza n. 12444/2026 - Roma, Sezione 3Q

per l'annullamento • del provvedimento, pubblicato sul sito istituzionale di Aifa in data 16 dicembre 2025 - modificato in data 18 dicembre 2025 - all’indirizzo https://www.aifa.gov.it/-/avvio-procedimento-pay-back-convenzionata-1-83-procedura-retrocessione-1-semestre-2025, con il quale la predetta Autorità comunicava alle aziende interessate l’apertura della piattaforma relativa all’avvio del procedimento di pay-back convenzionata 1,83% e della procedura di retrocessione - 1° semestre 2025, all’interno della quale era possibile prendere visione delle tabelle, suddivise per Regione, recanti la determinazione del valore complessivo di pay back relativo al 1° semestre 2025 (doc. 1); • della “Nota metodologica” e dei relativi allegati, concernenti, per quanto d’interesse in questa sede, la procedura di calcolo del “pay back spesa farmaceutica convenzionata primo semestre 2025”, pubblicata in data 16 dicembre 2025 sul sito istituzionale di Aifa all’indirizzo https://www.aifa.gov.it/documents/20142/895959/Nota_metodologica_Payback_1.83_I_semestre2025.pdf (doc. 2); • della tabella pubblicata sul portale Front End di Aifa, contenente i dati relativi agli importi richiesti a titolo di “pay back Convenzionata I semestre 2025” calcolati con riferimento alla società ricorrente (doc. da 3A a 3D); • del documento, pubblicato in data 16 dicembre 2025 sul sito istituzionale di Aifa all’indirizzo web: https://www.aifa.gov.it/documents/20142/895959/modalita_versamento_riferimenti_bancari_13.05.2025.pdf contenente le modalità di versamento alle Regioni degli importi richiesti a titolo di “pay back Convenzionata I semestre 2025” (doc. 4); • nonché di tutti gli atti ad essi preordinati, consequenziali e/o comunque connessi ancorché non conosciuti, ivi compresi, ove ed in quanto occorrer possa, di tutti gli atti endoprocedimentali relativi al procedimento di definizione del pay back 1,83% per il I° semestre 2025

Giustizia amministrativa202602796

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III quaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: atti AIFA di avvio della procedura e determinazione del pay-back sulla spesa farmaceutica convenzionata dell'1,83% relativo al primo semestre 2025, inclusi la nota metodologica, le tabelle di calcolo e le modalità di versamento

Esito

DIFETTO DI GIURISDIZIONE

Favorevole al resistente (autorità indipendente)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha contestato gli importi richiesti a titolo di pay-back convenzionata dell'1,83%, sostenendo che i dati OsMed utilizzati da AIFA fossero superiori alla spesa effettiva desumibile dai dati di fatturazione aziendale. Ha dedotto la violazione e falsa applicazione dell'art. 11, comma 6, del d.l. 78/2010, la violazione dell'art. 53 Cost. e degli artt. 7 e seguenti della l. 241/1990, nonché eccesso di potere per insufficienza ed erroneità dell'istruttoria, difetto dei presupposti, travisamento dei fatti e manifesta ingiustizia. Ha lamentato, inoltre, la violazione dei principi di trasparenza, partecipazione procedimentale, completezza e verificabilità dei dati, sostenendo che AIFA avrebbe dovuto instaurare un contraddittorio, esaminare i rilievi formulati e fornire dati analitici anziché soltanto dati aggregati regionali. La controversia riguardava esclusivamente la correttezza del calcolo concreto del pay-back e non la legittimità astratta dell'istituto.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo. Ha ritenuto che la normativa vincoli AIFA a utilizzare il flusso OsMed quale fonte per il monitoraggio della spesa farmaceutica convenzionata e per il calcolo del pay-back, senza attribuirle poteri discrezionali, valutativi, autonomi di accertamento o di rettifica dei dati trasmessi secondo le procedure normative. L'attività dell'AIFA è stata qualificata come meramente tecnico-contabile, ricognitiva e riepilogativa, priva di esercizio di potere autoritativo o anche di discrezionalità tecnica. La pretesa economica si colloca quindi nell'ambito di un rapporto obbligatorio nel quale l'impresa vanta un diritto soggettivo al corretto calcolo dell'importo dovuto. Applicando il criterio del petitum sostanziale, il giudice ha rilevato che la controversia riguarda la verifica dei presupposti di fatto e delle modalità matematiche di quantificazione del debito, e non l'esercizio di un potere amministrativo. La controversia spetta pertanto al giudice ordinario. È stata indicata la possibilità di riassumere la causa davanti a quest'ultimo entro tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza, ai sensi dell'art. 11 c.p.a. Le spese sono state compensate per la complessità delle questioni giuridiche sostanziali e processuali.

Norme richiamate

  • art. 11, comma 6, d.l. 78/2010

    “... le aziende farmaceutiche, sulla base di tabelle approvate dall'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) e definite per regione e per singola azienda, corrispondono alle regioni medesime e all'erario un importo dell'1,83 per cento sul prezzo di vendita al pubblico al lordo dell'imposta sul valore aggiunto dei medicinali erogati in regime di Servizio sanitario nazionale”.

    La disposizione fissa direttamente la percentuale del pay-back e collega il suo calcolo ai dati relativi ai medicinali erogati a carico del Servizio sanitario nazionale.

  • art. 48, comma 5, lett. b), d.l. 269/2003

    “monitorare, avvalendosi dell'Osservatorio sull'impiego dei medicinali (OSMED) ... il consumo e la spesa farmaceutica territoriale ed ospedaliera ... a carico del SSN”.

    Attribuisce ad AIFA il compito di monitorare la spesa farmaceutica avvalendosi dell'OsMed.

  • art. 5, comma 2, d.l. 159/2007

    “l'AIFA effettua il monitoraggio mensile dei dati di spesa farmaceutica ... sulla base dei dati dell'Osservatorio nazionale sull'impiego dei medicinali”.

    Conferma l'utilizzo dei dati dell'Osservatorio quale base normativa del monitoraggio della spesa farmaceutica.

  • art. 8, comma 2, d.P.R. 371/1998

    “le farmacie consegneranno ... un idoneo supporto informatico contenente i dati rilevati con penna ottica dal fustello al fine di consentire alla parte pubblica il tempestivo utilizzo”.

    Disciplina la trasmissione dei dati di dispensazione delle farmacie alla parte pubblica.

  • art. 68, commi 9 e 10, l. 448/1998

    “Le farmacie pubbliche e private ... trasmettono ... i dati di vendita dei medicinali dispensati con onere a carico del Servizio sanitario nazionale”.

    Prevede la trasmissione informatica dei dati di vendita dei medicinali e consente l'acquisizione di ulteriori dati utili ai compiti dell'Osservatorio.

  • art. 11 c.p.a.

    Consente la riassunzione davanti al giudice munito di giurisdizione entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della pronuncia che declina la giurisdizione.

  • art. 133 c.p.a.

    Il TAR ha precisato che la controversia non rientra in un'ipotesi di giurisdizione esclusiva, rendendo applicabile il criterio ordinario di riparto fondato sulla natura della situazione giuridica e sul petitum sostanziale.

Massime di principio

  • Quando la quantificazione di un pay-back farmaceutico è effettuata dall'amministrazione mediante la mera acquisizione, somma e riepilogo di dati provenienti dal flusso normativamente previsto, senza margini di discrezionalità amministrativa o tecnica e senza poteri autonomi di rettifica, la relativa attività non costituisce esercizio di potere autoritativo.
  • La controversia concernente l'erroneità dei dati di spesa utilizzati per calcolare l'importo del pay-back farmaceutico riguarda un diritto soggettivo al corretto calcolo dell'obbligazione pecuniaria e appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, quando non siano contestati l'impianto normativo dell'istituto o l'esercizio di un potere discrezionale.
  • Ai fini del riparto di giurisdizione occorre avere riguardo al petitum sostanziale: se la domanda mira, in concreto, a verificare la correttezza dei presupposti fattuali e dell'applicazione matematica di una percentuale legislativamente predeterminata, la controversia si colloca a valle del potere amministrativo e attiene a un rapporto paritario.
  • La riassunzione della causa davanti al giudice ordinario, dopo la declinatoria di giurisdizione del giudice amministrativo, è consentita ai sensi dell'art. 11 c.p.a. entro tre mesi dal passaggio in giudicato della pronuncia.

Come è indicizzato

MaterieFarmaci e dispositiviGiurisdizione e riparto
RamiSanitàProcesso amministrativo
IstitutiRiparto di giurisdizioneDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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