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Sentenza

Sentenza del 26/09/2018 n. 4034 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia

Donazione - valore donato inferiore alla franchigia - imposta di registro- non dovuta.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguardava un atto contenente esclusivamente una o più disposizioni a titolo gratuito, aventi un valore complessivo inferiore alla franchigia prevista per l'imposta sulle successioni e donazioni. Il ricorrente sosteneva che, trattandosi di una donazione, l'atto fosse soggetto unicamente all'imposta sulle successioni e donazioni, se dovuta, e non anche all'imposta di registro. In particolare, la gratuità dell'attribuzione esclude l'applicazione dell'imposta di registro propria degli atti a titolo oneroso.

La decisione

La pretesa dell'imposta di registro è stata esclusa. Per gli atti contenenti esclusivamente disposizioni donative, con valore inferiore alla franchigia, non deve essere corrisposta né l'imposta sulle successioni e donazioni, in quanto non dovuta sotto la franchigia, né l'imposta di registro. L'imposta di registro può assumere rilievo, ai fini dell'atto complesso, soltanto per eventuali disposizioni a titolo oneroso; non si applica invece alle disposizioni esclusivamente gratuite.

Norme richiamate

  • Art. 2, comma 49, D.L. n. 262/2006

    Disciplina il ripristino e la regolazione dell'imposta sulle successioni e donazioni, comprese le franchigie applicabili in relazione al grado di parentela.

  • Artt. 55 e 60, D.Lgs. n. 346/1990

    Regolano la dichiarazione, la liquidazione e il pagamento dell'imposta sulle successioni e donazioni in sede di registrazione degli atti.

  • Art. 41, comma 2, D.P.R. n. 131/1986

    È richiamato per la disciplina dell'imposta di registro e per la determinazione dell'imposta eventualmente dovuta in presenza di disposizioni soggette a registrazione.

  • Art. 25, D.P.R. n. 131/1986

    Concorre a delimitare l'ambito dell'imposta di registro rispetto agli atti e alle disposizioni che non hanno natura onerosa.

  • D.Lgs. n. 336/1990

    Richiamato quale normativa di coordinamento in materia tributaria e di imposta di registro.

Massime di principio

  • Un atto composto esclusivamente da disposizioni donative, quindi gratuite, non è soggetto all'imposta di registro proporzionale prevista per gli atti a titolo oneroso.
  • Se il valore della donazione è inferiore alla franchigia applicabile, l'imposta sulle successioni e donazioni non è dovuta e non può essere sostituita o affiancata automaticamente dall'imposta di registro.
  • Quando nello stesso atto convivono disposizioni gratuite e onerose, occorre esaminare separatamente le singole disposizioni: l'imposta di registro può applicarsi a quelle onerose, mentre quelle donative restano soggette esclusivamente alla disciplina dell'imposta sulle successioni e donazioni.
  • La gratuità deve risultare effettiva dalla struttura dell'atto: se l'attribuzione costituisce in realtà il corrispettivo di una prestazione o è collegata a una disposizione onerosa, l'operazione può essere riqualificata e assoggettata alla relativa imposizione.
  • La disciplina concreta dipende dal rapporto di parentela, dal valore trasferito, dalle eventuali precedenti donazioni rilevanti ai fini della franchigia e dalla presenza di altri negozi nell'atto.

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