Cassazione Penale, Ordinanza n. 07192/2026 del 23/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (imputato)
La controversia
Nel corso di un procedimento penale pendente davanti al tribunale di Messina, nei confronti di due soggetti erano stati sequestrati preventivamente alcuni immobili ritenuti profitto o provento del reato di bancarotta. Successivamente, il giudice per le indagini preliminari, rilevato che gli stessi continuavano ad occupare gli immobili e che disponevano di redditi e beni tali da giustificare una corresponsione, ha disposto il pagamento mensile di un'indennità di occupazione, oltre oneri condominiali, con obbligo di rilascio in caso di mancato pagamento. I ricorrenti hanno impugnato il provvedimento deducendo, in via preliminare, l'incompetenza funzionale del giudice per le indagini preliminari, sostenendo che la competenza a disporre sgombero differito e indennità di occupazione spettasse al tribunale ai sensi dell'art. 40 d.lgs. 159/2011. Hanno inoltre lamentato la violazione dell'art. 40 d.lgs. 159/2011, dell'art. 47 l.f., degli artt. 2 e 3 Cost. e dell'art. 8 CEDU, assumendo che l'imposizione dell'indennità avrebbe inciso illegittimamente sul diritto di abitazione e che l'importo fosse incongruo perché superiore al valore di mercato. La Corte, richiamando l'art. 104-bis disp. att. c.p.p. e l'assetto normativo e giurisprudenziale in materia, ha ritenuto che il rimedio corretto non fosse il ricorso per cassazione, bensì l'opposizione al medesimo giudice che ha emesso il provvedimento; pertanto ha riqualificato il ricorso come opposizione, da trasmettere al giudice per l'ulteriore corso.
La decisione
La Corte ha ritenuto che il provvedimento impugnato, relativo alla gestione esecutiva di beni sequestrati e alla determinazione di un'indennità di occupazione per chi continua ad abitare gli immobili, non fosse immediatamente impugnabile con ricorso per cassazione. Ha valorizzato la disciplina dell'art. 104-bis disp. att. c.p.p., che nel procedimento penale ordinario richiama il sistema del codice antimafia per l'amministrazione dei beni sequestrati e consente di attribuire al giudice procedente i poteri del giudice delegato. In tale quadro, il rimedio avverso le determinazioni sulla gestione dell'immobile e sulla misura dell'indennità va individuato nell'opposizione al medesimo giudice che ha emesso il decreto, secondo lo schema degli artt. 667, comma 4, e 666 c.p.p. La Corte ha quindi qualificato il ricorso come opposizione e ha disposto la trasmissione degli atti al giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Messina per l'ulteriore corso.
Norme richiamate
art. 321, comma 1, c.p.p.
fondamento del sequestro preventivo originario disposto sugli immobili.
art. 104-bis disp. att. c.p.p.
norma di riferimento per l'amministrazione dei beni sequestrati nel procedimento penale ordinario; richiama la disciplina del codice antimafia e consente di individuare il giudice competente per le decisioni gestorie.
art. 104-bis, comma 1-bis, disp. att. c.p.p.
prevede l'applicabilità delle disposizioni del d.lgs. 159/2011, compresa la disciplina dell'art. 40, quando sia nominato l'amministratore giudiziario.
art. 104-bis, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.
stabilisce che i compiti del giudice delegato sono svolti, per tutto il procedimento, dal giudice che ha emesso il decreto di sequestro; se il sequestro è emesso dal GIP, questi resta il giudice delegato.
art. 40, d.lgs. 159/2011
disciplina il differimento dello sgombero e l'eventuale imposizione di un'indennità di occupazione; nel procedimento ordinario opera per effetto del richiamo dell'art. 104-bis.
art. 40, comma 2-bis, d.lgs. 159/2011
consente al tribunale di differire l'esecuzione dello sgombero dell'immobile abitativo e di imporre un'indennità, con revoca del provvedimento in caso di mancato pagamento.
art. 21, comma 2, d.lgs. 159/2011
norma richiamata per la valutazione dei presupposti dello sgombero degli immobili occupati senza titolo o con titolo privo di data certa anteriore al sequestro.
art. 47 legge fallimentare
richiamata come modello della tutela dell'abitazione e degli alimenti per il fallito e la famiglia, estesa nella disciplina antimafia.
art. 568, comma 5, c.p.p.
consente la riqualificazione dell'impugnazione secondo il rimedio corretto, in base al contenuto dell'atto.
art. 667, comma 4, c.p.p.
richiamato come schema procedurale dell'opposizione nei procedimenti incidentali di esecuzione.
art. 666 c.p.p.
indicato come modello dell'incidente di esecuzione e del successivo ricorso per cassazione contro l'ordinanza resa sull'opposizione.
art. 279 c.p.p.
richiamato quale parametro generale sulle istanze cautelari nel procedimento penale ordinario.
art. 590 c.p.p.
richiamato per individuare il giudice competente dopo la pronuncia della sentenza e prima della trasmissione degli atti.
art. 91 disp. att. c.p.p.
individua il giudice competente a provvedere sulle questioni incidentali a seconda della fase processuale.
art. 2 Cost.
invocato dai ricorrenti a tutela dei diritti fondamentali incisi dal provvedimento di occupazione abitativa.
art. 3 Cost.
invocato dai ricorrenti sotto il profilo della ragionevolezza e dell'uguaglianza del trattamento imposto.
art. 8 CEDU
invocato dai ricorrenti a tutela del diritto al rispetto della vita privata e familiare e del domicilio.
Massime di principio
- Nel procedimento penale ordinario, quando i beni sequestrati sono affidati a un amministratore giudiziario, le disposizioni del codice antimafia sull'amministrazione dei beni sequestrati possono applicarsi per effetto del rinvio dell'art. 104-bis disp. att. c.p.p., anche per quanto riguarda le misure sulla gestione degli immobili abitati dal destinatario del sequestro.
- Se il sequestro preventivo è stato emesso dal giudice per le indagini preliminari, questi assume per tutta la fase procedimentale i compiti del giudice delegato in materia di amministrazione del bene sequestrato.
- I provvedimenti che regolano lo sgombero dell'immobile sequestrato, il differimento dello sgombero e la determinazione di un'indennità di occupazione attengono alla gestione esecutiva della misura, non alla sua impugnazione nel merito come atto cautelare autonomamente ricorribile.
- Contro il provvedimento del giudice che disciplina l'occupazione dell'immobile sequestrato il rimedio è l'opposizione allo stesso giudice che lo ha emesso; solo l'esito dell'opposizione è poi eventualmente ricorribile per cassazione secondo il modello dell'incidente di esecuzione.
- La riqualificazione dell'impugnazione è possibile quando l'atto è stato proposto con un rimedio erroneo ma emerge chiaramente il contenuto sostanziale della doglianza e il rimedio corretto è desumibile dal sistema processuale.
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