Cassazione Civile, Ordinanza n. 04356/2024 del 19/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (curatore fallimentare)
La controversia
Il creditore aveva domandato l'insinuazione al passivo del fallimento per il compenso maturato quale sindaco effettivo della società fallita, chiedendo il riconoscimento di una parte del credito in privilegio e della restante in chirografo. Il giudice delegato aveva rigettato la domanda e il Tribunale aveva respinto l'opposizione ex art. 98 l.fall., accogliendo l'eccezione di inadempimento sollevata dalla curatela: secondo il giudice di merito, il collegio sindacale non aveva vigilato in modo adeguato sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e sulla veridicità del bilancio, omettendo tempestive segnalazioni su perdite e necessità di ricapitalizzazione, nonché sulla svalutazione di partecipazioni e crediti. Con il ricorso per cassazione il creditore ha dedotto violazione degli artt. 111, comma 6, Cost. e 132, comma 2, n. 4 c.p.c., sostenendo che il Tribunale si era limitato ad aderire alle conclusioni della CTU senza motivare sulle puntuali critiche del proprio consulente di parte e senza esaminare la richiesta di rinnovazione della consulenza, inoltre lamentando che la CTU era stata svolta con giudizio ex post e senza distinguere le funzioni di sindaco da quelle di revisore legale.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato il motivo. Ha affermato che, quando il giudice di merito aderisce alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio e la relazione peritale abbia già considerato e replicato alle osservazioni del consulente di parte, l'obbligo di motivazione è assolto con il richiamo alle fonti del convincimento, senza necessità di confutare espressamente le argomentazioni difensive incompatibili con tale impostazione. Ha inoltre ribadito che la rinnovazione della CTU rientra nel potere discrezionale del giudice di merito e non richiede una specifica pronuncia, anche se richiesta da parte. Il ricorso è stato quindi rigettato con condanna del ricorrente alle spese e all'ulteriore contributo unificato ove dovuto.
Norme richiamate
art. 98 l. fall.
norma processuale richiamata per l'opposizione allo stato passivo; il ricorso presupponeva il rigetto di tale opposizione
art. 111, comma 6, Cost.
invocato per censurare l'asserita carenza di motivazione del decreto di merito
art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.
invocato per sostenere la nullità della motivazione del provvedimento di merito
art. 2751 bis n. 2 c.c.
richiamato con riferimento alla pretesa collocazione privilegiata di parte del credito professionale
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per dare atto della debenza dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
Massime di principio
- Se la consulenza tecnica d'ufficio ha già esaminato e replicato ai rilievi dei consulenti di parte, il giudice di merito può motivare richiamando le conclusioni del CTU senza dover confutare analiticamente ogni obiezione difensiva.
- Le critiche di parte che si risolvono nel riesame del merito tecnico già valutato dal consulente d'ufficio non impongono una motivazione autonoma e puntuale del giudice, quando siano incompatibili con la ricostruzione peritale recepita.
- La richiesta di rinnovazione della consulenza tecnica d'ufficio non vincola il giudice di merito: il rinnovo è rimesso al suo prudente apprezzamento e non esige un'espressa statuizione specifica.
- In sede di legittimità non è consentito un nuovo apprezzamento del merito delle valutazioni tecniche compiute dal CTU e recepite dal giudice di merito, salvo profili strettamente processuali.
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