Sentenza del 22/03/2021 n. 399 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
Atto impositivo - notifica - ricevute sottoscritte sempre dalla stessa persona diversa dal contribuente - presunzione di conoscenza - sussiste - legittimazione alla ricezione - sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl giudice ha ritenuto che, poiché le relata di notifica sono state compilate in modo rigoroso e mostrano che il medesimo soggetto ha sempre ricevuto la corrispondenza indirizzata al contribuente, opera la presunzione di effettiva conoscenza e la legittimazione di quel soggetto a ricevere gli avvisi. Di conseguenza la contestazione del contribuente sulla mancata notifica è stata rigettata e le notifiche sono state giudicate valide.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente ha contestato la validità delle notifiche degli atti prodromici all'iscrizione ipotecaria, osservando che le ricevute di ritorno erano tutte sottoscritte dalla stessa persona diversa dal contribuente e sostenendo di non conoscere tale soggetto; da ciò deduceva la mancata conoscenza degli atti e l'inesistenza di legittimazione di quel soggetto a ricevere le notifiche.
Norme richiamate
norme sulla notificazione degli atti tributari e sulla presunzione di conoscenza
La sentenza applica il principio secondo cui la relata di notifica regolarmente compilata e la firma del ricevente fanno sorgere una presunzione iuris tantum di conoscenza dell'atto e indicano la legittimazione del soggetto che ha materialmente ricevuto la corrispondenza a ricevere gli avvisi per conto del contribuente
Massime di principio
- La firma sempre apposta dalla stessa persona nelle ricevute di ritorno, unitamente a relata di notifica regolarmente compilate, crea una presunzione di conoscenza degli atti da parte del destinatario e indica legittimazione a ricevere per conto del contribuente.
- Il contribuente che intende contestare la validità della notifica deve fornire prove idonee a superare la presunzione di conoscenza (es. prova che il sottoscrittore non aveva rapporto qualificato col destinatario, che non riceveva la corrispondenza, o che le relate sono inesatte).
- La mera asserzione di non conoscere il firmatario delle ricevute è insufficiente a vanificare notifiche altrimenti regolari: serve prova contraria concreta.
- Le relata di notifica, se compilate rigorosamente, hanno valore probatorio significativo e possono legittimare anche la successiva iscrizione ipotecaria a garanzia del credito tributario.
- In situazioni simili, chi riceve la corrispondenza abituale indirizzata a un contribuente può essere considerato legittimato a ricevere atti per suo conto; il contribuente dovrebbe conservare o fornire elementi che dimostrino l'assenza di tale legittimazione per impugnare efficacemente la notifica.
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