Sentenza n. 1676/2026 - Catanzaro, Sezione 2
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Deliberazioni aziendali di modifica dei regolamenti sul conferimento degli incarichi dirigenziali, decadenza del ricorrente dall’incarico di Direttore del Dipartimento di Prevenzione e nomina del controinteressato nel medesimo incarico
Esito
Favorevole al resistente (azienda sanitaria)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato le deliberazioni con cui l’Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza ha modificato i regolamenti relativi al conferimento degli incarichi di direzione dipartimentale, eliminando la fase comparativa e rimettendo la scelta al Direttore Generale, nonché gli atti applicativi con cui è stata disposta la sua decadenza dall’incarico e la nomina di altro dirigente. Ha sostenuto che la controversia rientrasse nella giurisdizione amministrativa, poiché avrebbe riguardato principalmente atti regolamentari di macro-organizzazione lesivi dell’interesse legittimo dei dirigenti alla trasparenza e all’imparzialità, anziché il mero rapporto individuale di lavoro. Nel merito ha dedotto: violazione dell’art. 15 del d.lgs. 502/1992, della contrattazione collettiva, dell’autovincolo procedimentale e del principio del contrarius actus, per mancato confronto con le rappresentanze sindacali; violazione delle norme sul conferimento degli incarichi dirigenziali, dei principi di imparzialità e buon andamento e degli atti aziendali anticorruzione, per la soppressione della procedura comparativa, la modifica dei requisiti di nomina e la disciplina ritenuta contraddittoria della durata degli incarichi; illegittima introduzione di cause atipiche e retroattive di cessazione anticipata dell’incarico; sviamento, per avere l’Azienda utilizzato la modifica organizzativa al fine strumentale di sostituire il precedente direttore. È stata inoltre chiesta l’ostensione di documenti ai sensi dell’art. 116, comma 2, c.p.a.
La decisione
Il TAR ha accolto l’eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dall’Azienda e dal controinteressato, senza esaminare i motivi di merito. Ha ritenuto che, ai sensi dell’art. 3, comma 1-bis, del d.lgs. 502/1992, le aziende sanitarie siano dotate di autonomia imprenditoriale e siano organizzate e funzionino sulla base di un atto aziendale di diritto privato. Di conseguenza, anche gli atti di macro-organizzazione e i regolamenti interni concernenti l’organizzazione degli uffici e del lavoro costituiscono espressione del potere privatistico del datore di lavoro, non di una potestà amministrativa autoritativa. La forma di deliberazione commissariale non modifica tale natura. Il giudice amministrativo non può quindi conoscere né degli atti organizzativi né degli atti applicativi relativi al conferimento, alla revoca o alla cessazione dell’incarico dirigenziale. Il giudice ordinario, quale giudice del lavoro, può invece verificare incidentalmente la legittimità dei regolamenti e degli atti organizzativi aziendali e disapplicarli se contrari alla legge o alla contrattazione collettiva, assicurando la tutela delle posizioni derivanti dal rapporto di lavoro. Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione, con possibilità di riassunzione davanti al giudice ordinario ai sensi dell’art. 11 c.p.a.; spese compensate.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
Consente la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, previo avviso alle parti; il TAR se ne è avvalso.
art. 116, comma 2, c.p.a.
È stato invocato dal ricorrente per chiedere l’ostensione dei documenti richiesti con istanza di accesso; la domanda non è stata esaminata per il difetto di giurisdizione.
art. 11 c.p.a.
Consente la riassunzione del processo davanti al giudice munito di giurisdizione, nel caso concreto il giudice ordinario.
art. 3, comma 1-bis, d.lgs. 502/1992
[i]n funzione del perseguimento dei loro fini istituzionali, le unità sanitarie locali si costituiscono in aziende con personalità giuridica pubblica e autonomia imprenditoriale; la loro organizzazione ed il funzionamento sono disciplinati con atto aziendale di diritto privato, nel rispetto dei principi e criteri previsti da disposizioni regionali
Attribuisce alle aziende sanitarie autonomia imprenditoriale e assoggetta la loro organizzazione e il loro funzionamento ad atti aziendali di diritto privato; anche gli atti di macro-organizzazione sono quindi riconducibili al potere privatistico del datore di lavoro.
art. 2, comma 1, d.lgs. 165/2001
Il regime pubblicistico della macro-organizzazione previsto per le amministrazioni pubbliche in generale non è applicabile agli atti organizzativi delle aziende sanitarie, caratterizzati dalla natura privatistica prevista dal d.lgs. 502/1992.
Massime di principio
- Per le aziende sanitarie, gli atti di organizzazione degli uffici e del lavoro, anche quando incidono sulla struttura complessiva dell’ente o disciplinano il conferimento degli incarichi dirigenziali, sono normalmente espressione del potere privatistico del datore di lavoro ai sensi dell’art. 3, comma 1-bis, del d.lgs. 502/1992 e non esercizio di potestà amministrativa autoritativa.
- La forma di deliberazione commissariale o la qualificazione formale dell’atto come regolamento non attribuiscono natura pubblicistica agli atti organizzativi di un’azienda sanitaria quando il loro contenuto rientra nell’organizzazione del lavoro e nella gestione del rapporto d’impiego privatizzato.
- Le controversie concernenti la legittimità degli atti organizzativi delle aziende sanitarie e degli atti di conferimento, revoca o cessazione degli incarichi dirigenziali spettano al giudice ordinario, quale giudice del lavoro, anche quando siano dedotti vizi formali o procedurali e violazioni della legge o della contrattazione collettiva.
- Il giudice ordinario può verificare incidentalmente la legittimità dei regolamenti e degli atti organizzativi aziendali e disapplicarli ove contrari alla legge o alla contrattazione collettiva, assicurando così la tutela delle posizioni derivanti dal rapporto di lavoro.
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