Cassazione Penale, Sentenza n. 23538/2023 del 30/05/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente era stata condannata dal Tribunale militare di Verona e confermata dalla Corte Militare d'Appello di Roma per il reato di insubordinazione con ingiuria aggravata (per aver pronunciato in Torino il 10/10/2018 frasi nei confronti dei superiori Domingo Lofrese e Carmelo di Leo, ad es. "... Siete dei burattini in mano ad un Sergente, che vi comanda a bacchetta ..." e "... Vi fate manipolare come manichini ..."). Pena inflitta: cinque mesi di reclusione, negazione delle circostanze attenuanti generiche e riconoscimento dei doppi benefici di legge. In cassazione il difensore ha dedotto vari motivi: nullità o vizio probatorio con riguardo alle deposizioni dei superiori (Ten. Col. Lofrese e Ten. Col. Di Leo), pretesa "prevenzione" dei testi, carenza di motivazione e insufficienza di elementi per superare il ragionevole dubbio, errata esclusione del diritto di critica per mancanza di continenza e verità, errore nell'esclusione della causa di non punibilità ex art. 131-bis e nel diniego delle circostanze attenuanti generiche.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché di natura prevalentemente rivalutativa e reiterativa rispetto ai motivi già trattati nei due gradi di merito (doppia conforme). Ha ritenuto corrette e dettagliate le motivazioni dei giudici di merito: le deposizioni dei superiori sono state ritenute attendibili e prive di interesse processuale, non è emersa prova di prevenzione dei testimoni, il compendio probatorio descritto dai giudici è stato ritenuto sufficiente a superare il dubbio, il diritto di critica è stato escluso per mancanza di continenza e per l'assenza della verità del fatto storico, la causa di non punibilità ex art. 131-bis è stata esclusa per la gravità della condotta e la non esiguità del danno/pericolo, e le attenuanti generiche sono state negate in assenza di ravvedimento e per precedenti comportamenti irriguardosi. Conseguentemente il ricorso è inammissibile; la ricorrente è condannata alle spese processuali e al versamento della somma indicata nel dispositivo alla cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
artt. 189, comma 2 e 47 n. 2 cod. pen. m.p.
artt. 189, comma 2 e 47 n. 2 cod. pen. m.p.
Norma che sanziona l'insubordinazione con ingiuria aggravata; la Corte ha ritenuto integrata la fattispecie per le frasi rivolte ai superiori in ambito militare.
art. 199 cod. pen. m.p.
Causa esimente per fatti commessi per cause estranee al servizio e alla disciplina militare; esclusa perché il fatto è riconducibile al contesto militare.
art. 500, comma 2, cod. proc. pen.
art. 500, comma 2, cod. proc. pen.
Principio secondo cui le dichiarazioni predibattimentali utilizzate per le contestazioni e poi confermate possono essere recepite come dichiarazioni rese in udienza; la Corte lo ha applicato per convalidare le dichiarazioni usate in contestazione ai testimoni.
art. 606 cod. proc. pen. (lett. c) e lett. e))
art. 606, lett. c) e lett. e) cod. proc. pen.
Regole di impugnazione in Cassazione: la Corte ha richiamato i limiti di sindacato in sede di legittimità, specialmente nei casi di doppia conforme, e ha ritenuto i motivi di natura rivalutativa e pertanto inammissibili.
art. 131-bis cod. pen.
Causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; la Corte ha escluso l'applicabilità per la gravità e la non esiguità del danno/pericolo derivante dalla condotta.
art. 62-bis cod. pen.
Norma che disciplina le circostanze attenuanti generiche; la Corte ha ritenuto non applicabili le attenuanti per l'assenza di pentimento, la recidiva o comportamenti precedenti di irriguardoso contegno.
art. 616 cod. proc. pen.
Dispositivo che permette la condanna alle spese e il versamento di somme alla cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile; la Corte ha condannato la ricorrente in base a tale norma.
Massime di principio
- In ambito militare le offese rivolte a superiori sono valutate con rigore maggiore: il diritto di critica è ammesso solo se espresso con continenza e se fondato sulla verità del fatto storico.
- La causa di non punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis) non si applica quando la condotta è ritenuta grave o produce non esiguo danno o pericolo.
- Nei casi di "doppia conforme" (sentenza di primo grado confermata in appello) la Corte di Cassazione limita il sindacato: non può riconsiderare i fatti se non per omessa valutazione di temi probatori decisivi o per manifesto travisamento delle prove.
- Per contestare la credibilità di un testimone occorre fornire prove specifiche di pregiudizio o prevenzione; mere insinuazioni generiche sono inammissibili.
- Le dichiarazioni predibattimentali possono essere utilizzate se confermate in dibattimento, ai sensi dell'art. 500 c.p.p., e non costituiscono automaticamente vizio procedurale.
- Il riconoscimento delle attenuanti generiche richiede elementi concreti quali ravvedimento, assenza di precedenti di pari natura e comportamenti compatibili con la ritrattazione; la loro mancata dimostrazione porta al diniego.
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