Cassazione Penale, Sentenza n. 19044/2026 del 26/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza della Corte d'Assise d'Appello di Milano che aveva respinto la sua domanda di riconoscimento della continuazione tra due fatti già oggetto di decisioni irrevocabili: l'omicidio di Hasnaoui Anis (condotta del 22/11/2022) e, il giorno successivo, la tentata rapina impropria di un dispositivo di ricarica elettronica in un centro commerciale. La difesa sosteneva che la contiguità temporale e la funzione del dispositivo (mantenere attivi i telefoni durante la fuga) dimostravano l'unicità del disegno criminoso. La Corte di merito aveva ritenuto il secondo episodio estemporaneo e privo di preventiva programmazione, escludendo la continuazione.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi. La Corte ha confermato che la sola contiguità temporale non è sufficiente a dimostrare la continuazione se non è accompagnata da indici di una programmazione iniziale o di una comune ideazione delle condotte. Ha ritenuto che il secondo reato fosse il frutto di una determinazione estemporanea legata a una necessità contingente (mantenere i contatti durante la fuga) e non di una programmazione in linea generale. Per effetto della dichiarazione di inammissibilità il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro tremila a favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
Norme richiamate
art. 81, secondo comma, cod. pen.
Il riconoscimento della continuazione richiede l'esistenza di un "disegno criminoso" unitario, inteso come una rappresentazione unitaria sin dal momento ideativo delle diverse condotte; non si identifica con la reiterazione di reati o con una scelta di vita delinquenziale. La programmazione può essere sommaria ma i reati successivi devono essere previsti almeno nelle loro linee essenziali
art. 616 cod. proc. pen.
Prevede la sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende per il ricorrente in caso di inammissibilità del ricorso, salvo elementi che escludano la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità
Sez. 1, n. 40123 del 22/10/2010 (giurisprudenza)
Riferimento giurisprudenziale secondo cui la continuità richiede l'unità di ideazione e non si identifica con l'abitualità o la recidiva; utile per definire i criteri di valutazione del giudice di merito
Sez. 1, n. 12905 del 17/3/2010 (giurisprudenza)
Afferma che la programmazione può consistere in una previsione di massima dei reati da compiere, con possibilità di adattamento, purché esista un fine unico e sufficientemente specifico
Sez. U, n. 28659 del 18/5/2017 (giurisprudenza)
Ribadisce che, anche in sede esecutiva, il riconoscimento della continuazione necessita di una verifica approfondita di concreti indicatori (omogeneità del bene protetto, contiguità spazio-temporale, modalità, sistematicità, programmazione iniziale) e che la presenza isolata di qualche indicatore non è sufficiente se i reati successivi sono frutto di determinazione estemporanea
Massime di principio
- La continuazione richiede unità di ideazione: deve emergere una programmazione iniziale, anche generica, finalizzata a un unico scopo criminoso; la mera vicinanza temporale non basta
- Indicatori rilevanti per valutare la continuazione: contiguità spazio-temporale, medesimezza del bene giuridico leso, modalità operative omogenee, sistematicità o abitudini programmate e prevedibilità almeno in linea generale dei reati successivi
- La reiterazione o l'abitualità nel delinquere non equivalgono di per sé all'unità di disegno criminoso
- La programmazione può essere sommaria e prevedere adattamenti alle circostanze, ma non può ridursi a esigenze contingenti o estemporanee emergenti al momento della commissione del reato
- In sede di impugnazione, motivi manifestamente inconsistenti possono determinare l'inammissibilità del ricorso con condanna alle spese e sanzione a favore della Cassa delle ammende
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 26 mag 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 18911/2026 del 26/05/2026
- Sentenza penale · 26 mag 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 18912/2026 del 26/05/2026
- Sentenza penale · 26 mag 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 18913/2026 del 26/05/2026
- Sentenza penale · 26 mag 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 18915/2026 del 26/05/2026
- Sentenza penale · 26 mag 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 18916/2026 del 26/05/2026
- Sentenza penale · 26 mag 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 18917/2026 del 26/05/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →