Cassazione Penale, Sentenza n. 19342/2026 del 27/05/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso straordinario era fondato su un presunto errore di fatto commesso dalla Sesta sezione penale della Corte di cassazione nella sentenza n. 2326/2025: la Corte aveva dichiarato inammissibile il quarto motivo del ricorso per cassazione (denunciante la mancanza di motivazione sul diniego delle circostanze attenuanti generiche) ritenendo che tale censura fosse stata sollevata soltanto nella memoria difensiva successiva e non nell'atto di appello. Ietto sosteneva invece che l'atto di appello conteneva espressamente la richiesta di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e le ragioni di tale richiesta (tra cui lo stato di incensurato e l'estraneità alla 'ndrangheta), per cui l'errore di lettura della Corte di cassazione aveva determinato un vizio nel giudizio di ammissibilità.
La decisione
La Corte ha revocato la propria precedente sentenza (n. 2326/2025) limitatamente alla valutazione sulle circostanze attenuanti generiche, riconoscendo l'errore di fatto nella lettura dell'atto di appello. Tuttavia, procedendo al giudizio sul merito rescissorio, la Corte ha comunque dichiarato inammissibile il ricorso originario di Ietto, ritenendo che i profili dedotti in appello (essere "soggetto assolutamente e sostanzialmente incensurato" e "estraneo a qualsiasi consorteria mafiosa") non fossero elementi conformi e sufficienti a fondare la concessione delle circostanze attenuanti generiche, alla stregua del terzo comma dell'art. 62-bis cod. pen. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese e a versare € 3.000,00 alla cassa delle ammende; la dichiarazione di inammissibilità è stata mantenuta limitatamente al tema delle circostanze attenuanti generiche.
Norme richiamate
art. 377-bis cod. pen.
reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria
Indica il reato per cui Ietto era stato condannato; usata per inquadrare il fatto-reato ma non direttamente decisiva sulla questione delle attenuanti.
art. 625-bis cod. proc. pen.
norma sul ricorso straordinario per errore di fatto
Consente il ricorso per errore di fatto alla Corte di cassazione e autorizza la Corte, se accoglie la richiesta, ad adottare i provvedimenti necessari per correggere l'errore; qui ha permesso la revoca dell'atto di questa Corte e la prosecuzione con giudizio rescissorio senza fase separata.
art. 597, comma 1, cod. proc. pen.
principio "tantum devolutum quantum appellatum"
Principio per cui il giudice d'appello decide solo sulle questioni devolute con l'appello; invocato dalla Corte di cassazione come criterio per l'ammissibilità dei motivi, ma nella fattispecie la Corte stessa aveva equivocato la presenza del tema nell'atto di appello.
art. 62-bis cod. pen.
"l'assenza di precedenti condanne per altri reati a carico del condannato"; "non può essere, per ciò solo, post[o] a fondamento della concessione delle circostanze di cui al primo comma"
Il terzo comma stabilisce che lo stato di incensurato non può, da solo, giustificare la concessione delle circostanze attenuanti generiche; la Corte lo ha applicato per escludere che gli elementi prodotti in appello (incensuratezza e supposta estraneità mafiosa) fossero sufficienti a rendere ammissibile il motivo relativo alle attenuanti.
art. 606, comma 1, lett. c) ed e) cod. proc. pen.
Richiamati come riferimenti normativi relativi ai motivi di ricorso per cassazione (carenza di motivazione e contraddittorietà); il ricorrente aveva denunciato carenza di motivazione sul diniego delle attenuanti generiche ai sensi di tali lettere.
art. 546 cod. proc. pen.
Riferimento normativo collegato all'obbligo di motivazione delle decisioni e al corretto esercizio del potere motivazionale del giudice; evocato nel contesto del motivo sul diniego delle attenuanti.
art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
Norma che dispone sulle spese del procedimento a carico del soggetto cui sia dichiarato inammissibile il ricorso; applicata per condannare Ietto al pagamento delle spese.
Massime di principio
- Il ricorso straordinario per errore di fatto (art. 625-bis) può ottenere la revoca di una sentenza della Corte di cassazione e la stessa Corte può procedere immediatamente al giudizio rescissorio senza una fase separata, adottando i provvedimenti necessari per correggere l'errore.
- Perché un motivo sia ritenuto devoluto al giudice d'appello (principio "tantum devolutum quantum appellatum") è necessario che la questione sia effettivamente contenuta nell'atto di appello; la corte d'appello e poi la cassazione valutano la presenza e la forma dei profili dedotti già nell'atto principale, non solo in memorie successive.
- Le cause di inammissibilità di un motivo non si sanano con atti successivi: se un motivo d'appello manca di elementi confacenti rispetto alla richiesta, la sua integrabilità mediante memoria successiva è limitata e l'inammissibilità resta rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado.
- Lo stato di incensurato o la mera affermazione di estraneità a consorterie mafiose non sono, di per sé, idonei a fondare la concessione delle circostanze attenuanti generiche, ai sensi del terzo comma dell'art. 62-bis cod. pen.; è necessario produrre elementi specifici e confacenti rispetto alla concreta richiesta di attenuazione del trattamento sanzionatorio.
- In caso di esiti negativi del ricorso (inammissibilità), il ricorrente può essere condannato alle spese e a sanzioni pecuniarie (es. contributo alla cassa delle ammende) se sono ravvisabili profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
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