Cassazione Penale, Ordinanza n. 12579/2025 del 01/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Ha quindi condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 complessivi in favore della Cassa delle ammende, rilevando che non potevano escludersi profili di colpa nella proposizione dei ricorsi.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Due imputati hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Genova del 26/06/2024. Dal testo emerge che un ricorso, presentato per uno degli imputati, è stato ritenuto del tutto generico perché privo di una puntuale critica dei passaggi motivazionali della sentenza impugnata, limitandosi ad asserzioni sui vizi dell'intera decisione. L'altro ricorso, proposto da un diverso imputato, deduceva invece l'intervenuta prescrizione, ma la censura è stata reputata infondata: la Corte richiama il principio secondo cui, per il delitto di emissione di fatture per operazioni inesistenti, la prescrizione decorre dall'ultimo degli episodi quando vi siano più fatture emesse nel medesimo periodo d'imposta, e il reato si consuma al momento dell'emissione della fattura, senza che sia necessario l'invio al destinatario o l'utilizzo del documento. Conseguentemente entrambi i ricorsi sono stati dichiarati inammissibili.
Norme richiamate
art. 8, comma 2, D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74
delitto di emissione di fatture per operazioni inesistenti
Il reato è unitario rispetto ai plurimi episodi nel medesimo periodo d'imposta e, ai fini della prescrizione, il termine decorre dall'ultimo episodio; inoltre il reato si consuma con l'emissione della fattura, senza necessità di consegna al destinatario o di utilizzo del documento.
art. 8 D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74
reato istantaneo che si consuma nel momento di emissione della fattura ovvero, ove si abbiano plurimi episodi nel medesimo periodo di imposta, nel momento di emissione dell'ultima di esse
La Corte ribadisce che la consumazione coincide con l'emissione del documento e, in caso di più fatture nello stesso periodo d'imposta, con l'ultima emissione.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione non è sufficiente denunciare in modo generico vizi dell'intera sentenza: è necessario indicare specificamente i passaggi motivazionali censurati e articolare una critica puntuale e autosufficiente.
- Per il delitto di emissione di fatture per operazioni inesistenti, la consumazione si verifica al momento dell'emissione della fattura; non occorre che il documento pervenga al destinatario né che venga effettivamente utilizzato.
- Quando l'emissione di fatture inesistenti si sviluppa in più episodi nel medesimo periodo d'imposta, ai fini della prescrizione rileva l'ultimo episodio, in ragione dell'unità del reato.
- La deduzione della prescrizione è infondata se il termine non è ancora decorso secondo il momento di consumazione individuato dalla giurisprudenza di legittimità.
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