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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 30609/2022 del 03/08/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La società impugnava l'ordinanza della Corte di cassazione che aveva dichiarato inammissibile il suo ricorso avverso l'ordinanza del Tribunale di Roma (che aveva rigettato l'appello proposto avverso la reiezione della richiesta di revoca parziale di un decreto di sequestro preventivo). Il ricorrente denunciava nullità per errore di fatto ex art. 625-bis cod. proc. pen., sostenendo che la Corte aveva erroneamente ritenuto applicabile il termine di dieci giorni previsto dall'art. 311 cod. proc. pen. per proporre ricorso per cassazione, mentre a suo avviso era applicabile il termine di quindici giorni previsto dall'art. 585, comma 1, lett. a), cod. proc. pen.; inoltre la società indicava che la notificazione era avvenuta il 17/03/2021 e che il ricorso era stato inviato via PEC il 10/04/2021, dunque entro il termine di quindici giorni.

La decisione

La Corte ha ritenuto inammissibile il ricorso. Ha comunque chiarito due profili: (1) quando la Cassazione dichiara l'inammissibilità senza formalità di procedura ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, è ammissibile il ricorso straordinario per errore di fatto ex art. 625-bis anche se, in linea generale, le decisioni della Cassazione ante iudicatum risultano non impugnabili con tale rimedio; la ragione è testuale (l'art. 610, comma 5-bis, rinvia espressamente al 625-bis) e sistematica (maggiore tutela del contraddittorio quando la decisione è resa senza formalità). (2) Tuttavia il ricorso della società non è stato accolto perché le doglianze attengono a un errore di diritto (interpretazione della disciplina dei termini: art. 311 vs art. 585), mentre il rimedio di cui all'art. 625-bis è limitato agli errori di fatto e non può essere esteso agli errori di diritto. La società è stata condannata alle spese processuali, ma non al versamento alla cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.

    «Contro tale provvedimento [ossia quello che dichiara l'inammissibilità del ricorso senza formalità] è ammesso il ricorso straordinario a norma dell'articolo 625-bis»

    La disposizione consente il ricorso straordinario per errore di fatto avverso le pronunce di inammissibilità rese senza formalità, rimuovendo il limite generale che escludeva tali decisioni dal rimedio

  • art. 625-bis, cod. proc. pen.

    Rimessa la possibilità del ricorso straordinario per 'errori di fatto'; il Collegio ribadisce che il rimedio è limitato agli errori materiali/perceptivi e non si estende agli errori di diritto

  • art. 311, cod. proc. pen.

    Norma richiamata dalla Corte come termine di dieci giorni per proporre ricorso; il ricorrente contestava l'applicabilità di questo termine nel caso di misure cautelari reali

  • art. 585, comma 1, lett. a), cod. proc. pen.

    Richiamata dal ricorrente come norma che prevede il termine di quindici giorni per impugnare decisioni in materia di misure cautelari reali; la Corte ha ritenuto che la contestazione di applicazione di questa norma costituisce questione di diritto

  • art. 325, comma 3, cod. proc. pen.

    Richiamata in relazione all'obbligo di rispetto dei termini di impugnazione e alla richiamata art. 311

  • art. 616, cod. proc. pen.

    Norma sulle conseguenze economiche dell'inammissibilità; la Corte ha disposto la condanna alle spese processuali ma non al versamento alla cassa delle ammende, in linea con la giurisprudenza costituzionale

Massime di principio

  • Quando la Corte di cassazione dichiara l'inammissibilità senza formalità (art. 610, comma 5-bis), è ammesso proporre il ricorso straordinario per errore di fatto ex art. 625-bis anche se, in generale, le decisioni della Cassazione ante iudicatum sono escluse da tale rimedio
  • Il ricorso per errore di fatto è limitato agli 'errori di fatto' (errori percettivi o materiali) e non può essere utilizzato per impugnare interpretazioni giuridiche o questioni di diritto; le doglianze sulla corretta interpretazione di quale termine sia applicabile (art. 311 vs art. 585) configurano un errore di diritto e non sono sindacabili con il rimedio ex art. 625-bis
  • Per utilizzare con successo l'art. 625-bis occorre documentare in modo chiaro e circostanziato l'errore fattuale (ad es. data di notifica errata, documento probatorio che dimostri la percezione sbagliata del giudice), distinguendolo nettamente da un contrasto interpretativo sulla normativa applicabile
  • Nei casi di decisioni rese senza formalità, la parte interessata dovrebbe tempestivamente valutare e, se possibile, proporre il ricorso straordinario per errore di fatto, accompagnandolo con prove documentali precise; in alternativa valutare altri rimedi ordinari o straordinari quando la questione concernente è di diritto
  • La Corte può condannare alle spese processuali il ricorrente che propone un ricorso non fondato, ma non sempre applicherà la cassa delle ammende se non sussistono profili di colpa nella determinazione dell'inammissibilità

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