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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 33974/2026 del 21/09/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l’ordinanza del 7 aprile 2026 della Corte di appello di Roma, in funzione di giudice dell’esecuzione, che aveva respinto la sua istanza di rideterminazione della pena indicata nell’ordine di esecuzione di pene concorrenti emesso dalla Procura della Repubblica di Civitavecchia il 26 novembre 2025. Con il primo motivo ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione sul calcolo del primo cumulo parziale, nel quale concorrevano la revoca dell’indulto e il criterio moderatore previsto dall’art. 78 c.p.: secondo il ricorrente, l’indulto avrebbe dovuto essere applicato dopo il criterio moderatore, perché applicarlo prima avrebbe impedito di beneficiarne. Con il secondo motivo ha lamentato che, nel calcolo del secondo cumulo parziale, non fosse stato computato un periodo di carcerazione pregressa di 1 anno, 4 mesi e 9 giorni, già riconosciuto con una precedente ordinanza del giudice dell’esecuzione. Dopo la proposizione del ricorso, il 16 giugno 2026 la Procura generale di Roma, divenuta competente in seguito al passaggio in giudicato di un’ulteriore sentenza di condanna, ha emesso un nuovo provvedimento di cumulo.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse. Il nuovo provvedimento di cumulo del 16 giugno 2026 ha sostituito quello impugnato quale fonte regolatrice dell’espiazione della pena; l’eventuale annullamento del precedente cumulo non avrebbe quindi prodotto un vantaggio pratico per il ricorrente. La Corte ha pertanto ritenuto di non poter esaminare nel merito i due motivi né enunciare d’ufficio un principio di diritto nell’interesse della legge, poiché tale potere non è applicabile per analogia nel processo penale. Non ha disposto la condanna alle spese processuali né il pagamento di una somma alla Cassa delle ammende, precisando che l’inammissibilità dovuta alla sopravvenuta carenza di interesse non configura soccombenza, neppure virtuale.

Norme richiamate

  • art. 655, comma 1, c.p.p.

    la Procura generale di Roma, divenuta competente ai sensi del primo comma dell’art. 655 cod. proc. pen. per effetto del passaggio in giudicato di una ulteriore sentenza di condanna, ha emesso un nuovo provvedimento di cumulo

    La competenza della Procura generale di Roma a emettere il nuovo provvedimento di cumulo è ricondotta al passaggio in giudicato di un’ulteriore sentenza di condanna.

  • art. 363 c.p.c.

    nelle ipotesi in cui il ricorso è dichiarato inammissibile, la Corte di cassazione non può enunciare d'ufficio il principio di diritto nell'interesse della legge, anche quando tale pronuncia non abbia alcun effetto sul provvedimento del giudice di merito, poichè nel sistema processuale penale non è applicabile per analogia la disposizione di cui all'art. 363 cod. proc. civ., che disciplina l'esercizio del corrispondente potere nell'ambito del processo civile

    Nel processo penale non è consentito applicare per analogia l’art. 363 c.p.c. per enunciare d’ufficio un principio di diritto nell’interesse della legge quando il ricorso è dichiarato inammissibile.

Massime di principio

  • L’interesse a impugnare richiede un vantaggio pratico e attuale derivante dall’accoglimento, consistente nell’eliminazione della lesione di una situazione soggettiva tutelata; non è sufficiente l’interesse all’affermazione astratta di un principio giuridico o alla correttezza teorica della decisione.
  • Quando, durante il giudizio di impugnazione, un nuovo provvedimento di cumulo sostituisce quello impugnato quale fonte regolatrice dell’espiazione della pena, viene meno l’interesse a ottenere l’annullamento del precedente provvedimento, se tale annullamento non può più procurare un’utilità concreta.
  • Se il ricorso è dichiarato inammissibile, la Corte di cassazione penale non può enunciare d’ufficio un principio di diritto nell’interesse della legge facendo ricorso analogico all’art. 363 c.p.c.
  • L’inammissibilità dovuta alla sopravvenuta carenza di interesse non comporta, secondo la decisione, condanna alle spese processuali né al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende, non integrando una situazione di soccombenza, neppure virtuale.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penaleEsecuzione penale

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