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Ordinanza

Ordinanza n. 282/2026 - Palermo, Sezione 1

Giustizia amministrativa202600810

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: graduatoria e assegnazione delle aree e dei padiglioni dell’ex Fiera del Mediterraneo in favore di altra impresa, con esclusione della ricorrente; parziale diniego di accesso agli atti

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato, anche con motivi aggiunti, la determinazione dirigenziale con cui il Comune di Palermo ha approvato la graduatoria relativa all’avviso pubblico per la concessione temporanea di aree e padiglioni dell’ex Fiera del Mediterraneo e ha assegnato le aree alla controinteressata, nonché i verbali della Commissione di valutazione, l’avviso pubblico, l’atto di annullamento della precedente procedura e il provvedimento di parziale accoglimento dell’istanza di accesso. La ricorrente ha contestato, in particolare, l’attribuzione di un punteggio ritenuto irrisorio e illogico alla propria istanza e di un punteggio sproporzionato a quella della controinteressata, deducendo l’irragionevolezza e l’illegittimità della valutazione comparativa e chiedendo la sospensione degli atti impugnati. Ha inoltre chiesto, ai sensi dell’art. 116, comma 2, c.p.a., l’ostensione integrale della documentazione relativa alla partecipazione e all’offerta dell’aggiudicataria, senza oscuramenti. Con motivi aggiunti è stata proposta un’ulteriore domanda cautelare, accompagnata da istanza di abbreviazione dei termini.

La decisione

Il TAR ha rigettato la domanda cautelare proposta con il ricorso introduttivo, ritenendo insussistente un sufficiente fumus boni iuris. In particolare, dagli atti non sono emersi concreti elementi idonei a far ritenere che la Commissione abbia valutato le offerte in modo irragionevole o illogico. Il giudice ha invece differito l’esame della domanda cautelare proposta con i motivi aggiunti alla camera di consiglio del 26 maggio 2026, rilevando il mancato rispetto, da parte della ricorrente, dei termini perentori fissati dal decreto presidenziale di abbreviazione dei termini ai sensi dell’art. 52, comma 1, c.p.a. Le spese della fase cautelare relativa al ricorso introduttivo sono state compensate in ragione della peculiarità della controversia.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare collegiale; la domanda è stata rigettata per insufficienza del fumus boni iuris.

  • art. 52, comma 1, c.p.a.

    I termini processuali fissati nel procedimento di abbreviazione sono stati ritenuti perentori; il loro mancato rispetto ha comportato il differimento dell’esame della domanda cautelare proposta con i motivi aggiunti.

  • art. 53 c.p.a.

    Richiamato in relazione all’istanza di abbreviazione dei termini formulata con i motivi aggiunti.

  • art. 116, comma 2, c.p.a.

    Richiamato quale fondamento della domanda di accertamento del diritto all’ostensione integrale della documentazione richiesta.

Massime di principio

  • In sede cautelare, la sospensione dell’atto impugnato non può essere concessa quando dagli atti non emergano concreti elementi idonei a evidenziare l’irragionevolezza o l’illogicità della valutazione amministrativa contestata.
  • La contestazione del punteggio attribuito dalla commissione di valutazione richiede, ai fini cautelari, elementi concreti che dimostrino una valutazione manifestamente irragionevole o illogica; la mera sproporzione prospettata dalla parte non è sufficiente.
  • I termini processuali fissati dal giudice in applicazione dell’abbreviazione dei termini hanno natura perentoria quando ciò risulta dal provvedimento e dal richiamo all’art. 52, comma 1, c.p.a.; il loro mancato rispetto può impedire la trattazione immediata della domanda cautelare.
  • La domanda cautelare proposta con motivi aggiunti può essere esaminata separatamente da quella contenuta nel ricorso introduttivo, anche mediante differimento a una successiva camera di consiglio, quando non siano stati rispettati i termini processuali necessari per la trattazione collegiale.

Come è indicizzato

MaterieBandi di finanziamento e graduatorieTutela cautelareAccesso documentale
RamiContributi e finanziamenti pubbliciProcesso amministrativoAccesso e trasparenza
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaTutela cautelareDecadenza e tardivitàTrasparenza e pubblicità

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