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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 43861/2023 del 31/10/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza dell'8/05/2023 che, in sede di rinvio dalla Corte di cassazione e su appello del pubblico ministero, aveva sostituito la precedente misura degli arresti domiciliari aplicata dal GIP con l'applicazione del dispositivo elettronico di controllo. Il ricorrente, per mezzo del difensore, deduceva inosservanza dell'art. 274 c.p.p. lamentando l'assenza di esigenze cautelari eccezionali che giustificassero l'applicazione del dispositivo elettronico, con specifico riferimento al pericolo di reiterazione e all'attualita delle esigenze cautelari

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per motivi manifestamente infondati e reiterativi. Ha ritenuto fondati i rilievi del tribunale della libertà che, richiamando anche una precedente decisione, aveva evidenziato la condanna del ricorrente a 10 anni di reclusione, il coinvolgimento in un ampio traffico di oro di origine furtiva, i collegamenti con altri imputati e la stabile dedizione ad attivita delittuose, circostanze che giustificavano sia il pericolo di reiterazione che la necessita di strumenti di controllo come il dispositivo elettronico. Il ricorrente e stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende; la decisione e stata emessa ai sensi dell'art. 606 comma terzo e art. 616 c.p.p. e sono stati disposti gli adempimenti di cancelleria

Norme richiamate

  • art. 274 cod. proc. pen.

    Norma richiamata dal ricorrente come presunta inosservata; secondo la Corte la censura relativa alla presunta inosservanza e generica e non fondata, cioe non idonea a dimostrare la carenza delle esigenze cautelari

  • art. 275-bis cod. proc. pen.

    La Corte osserva che il ricorrente ha invocato un presupposto (esigenze cautelari di eccezionale rilevanza) non previsto da questa norma per l'applicazione del dispositivo elettronico; quindi l'argomentazione del ricorrente e ritenuta non pertinente

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Norma richiamata in relazione alla modalita di motivazione sintetica del motivo di ricorso (sintesi ex art. 173 disp. att.); la Corte rileva che il motivo risulta comunque manifestamente infondato e reiterativo

  • art. 606 comma 3 cod. proc. pen.

    Base normativa per dichiarare il ricorso inammissibile per motivi manifestamente infondati o reiterativi

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che consente la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali a seguito della declaratoria di inammissibilita del ricorso

  • art. 28 reg. esec. cod. proc. pen.

    Disposizione richiamata per gli adempimenti di cancelleria successivi alla pronuncia

Massime di principio

  • Per l'applicazione del dispositivo elettronico di controllo il giudice deve valutare in concreto il pericolo di reiterazione e l'attualita delle esigenze cautelari; non e sufficiente una contestazione generica
  • L'esistenza di una sentenza di condanna, la gravita dei reati contestati, il coinvolgimento in traffici organizzati e i collegamenti con altri indagati possono legittimare l'adozione di strumenti di controllo anche se la misura sostituisce altra misura cautelare
  • Non e richiesto, ai fini dell'applicazione del dispositivo elettronico, un presupposto di 'esigenze cautelari di eccezionale rilevanza' diverso da quanto previsto dalla normativa specifica: le censure che invocano tale presupposto non previsto possono essere considerate irrilevanti
  • I ricorsi ritenuti manifestamente infondati e reiterativi possono essere dichiarati inammissibili ai sensi dell'art. 606 c.p.p., con conseguente condanna alle spese e eventuale sanzione alla cassa delle ammende
  • In un'impugnazione di provvedimenti cautelari e fondamentale offrire motivazioni specifiche e circostanziate sulle ragioni per cui la decisione impugnata sarebbe viziata; argomentazioni vaghe o ripetitive hanno scarse probabilita di successo

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