Cassazione Civile, Ordinanza n. 08733/2023 del 28/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (eredi)
La controversia
La controversia nasce da un immobile sito in Parete, rivendicato da due soggetti che ne chiedevano il rilascio e il risarcimento dei danni, assumendosi proprietari per successione dal loro dante causa, a sua volta beneficiario di una disposizione testamentaria dell'originario testatore. La convenuta contestava l'autenticità del testamento, la mancata accettazione dell'eredità da parte del beneficiario e, soprattutto, la validità della clausola testamentaria che subordinava l'attribuzione del bene alla donazione, da parte del beneficiario, di un altro immobile a favore di un terzo. Dopo la soccombenza nei gradi di merito, la parte ricorrente ha proposto due motivi di ricorso: con il primo ha denunciato la violazione dell'art. 634 c.c., sostenendo che la condizione sospensiva non fosse illecita e che la volontà di imporre una donazione non coartasse la libertà del beneficiario; con il secondo ha dedotto la violazione degli artt. 626 c.c. e 1362 c.c., lamentando che la condizione dovesse considerarsi essenziale e determinante, perché costituente l'unico motivo della disposizione, e che quindi non si potesse applicare la regola della condizione non apposta.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, confermando che è illecita la condizione testamentaria che imponga al beneficiario l'obbligo di donare un proprio bene, perché tale previsione coarta in modo non consentito la spontaneità e l'autodeterminazione richieste per la donazione. Ha inoltre osservato che non era consentito convertire d'ufficio la clausola nulla in un diverso assetto negoziale, in difetto di specifica domanda di parte. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo, perché mirava a sollecitare una nuova valutazione interpretativa del testamento, riservata al giudice di merito, senza dedurre una reale violazione delle regole ermeneutiche. Ha quindi condannato la ricorrente alle spese e ha dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 634 c.c.
La condizione illecita apposta a una disposizione testamentaria va eliminata; tuttavia la sua eventuale nullità non si estende automaticamente all'intera disposizione se non risulta che essa costituisse l'unico motivo determinante del testatore.
art. 626 c.c.
quando risulta dal testamento
L'essenzialità della condizione deve emergere dal testamento stesso e non da elementi estrinseci alla scheda.
art. 1362 c.c.
Le censure che richiedono una diversa lettura del testamento attengono all'interpretazione riservata al giudice di merito, salvo violazione delle regole ermeneutiche.
art. 1424 c.c.
La conversione del negozio nullo non può essere rilevata d'ufficio in assenza di domanda di parte, perché il contratto nullo può, ma non deve, produrre gli effetti di un diverso contratto.
art. 479 c.c.
Il diritto di accettare l'eredità si trasmette ai successori del chiamato e può essere esercitato da essi.
art. 651 c.c.
L'obbligo derivante da un onere testamentario non è sovrapponibile alla condizione sospensiva; il mancato adempimento dell'onere opera secondo una disciplina diversa, anche in termini di tutela del beneficiario.
art. 13 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
In caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228
Ha introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 del d.P.R. n. 115/2002 in tema di ulteriore contributo unificato in caso di rigetto dell'impugnazione.
Massime di principio
- È illecita la clausola testamentaria che subordinI l'acquisto del bene all'obbligo del beneficiario di compiere una donazione, perché una simile previsione comprime in modo non consentito la spontaneità e la libera autodeterminazione che caratterizzano la donazione.
- La nullità della condizione illecita non si estende necessariamente all'intera disposizione testamentaria: essa resta efficace come regola generale, salvo che dal testamento risulti che la condizione era l'unico motivo determinante della liberalità.
- L'unicità e determinatezza del motivo illecito devono risultare dal testamento, non potendo essere desunte liberamente da elementi esterni alla scheda testamentaria.
- La distinzione tra condizione e onere è decisiva: la condizione sospende l'efficacia dell'attribuzione, mentre l'onere impone un obbligo ma non sospende l'acquisto; non è quindi automaticamente convertibile una condizione nulla in un onere.
- La conversione del negozio nullo non è rilevabile d'ufficio dal giudice di legittimità in mancanza di specifica domanda di parte.
- In cassazione è inammissibile la censura che, sotto le spoglie della violazione di legge, mira in realtà a ottenere una nuova interpretazione del testamento già compiuta dal giudice di merito, se non viene denunciata una concreta violazione dei canoni ermeneutici.
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