Sentenza n. 1875/2026 - Milano, Sezione 3
per l’annullamento 1) Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - del provvedimento - prot. -OMISSIS- e successiva integrazione in atti P.G. n. 78647/2025 - di chiusura del procedimento di diniego relativo all’assegnazione di un’area di sosta riservata con il contrassegno disabili n. 93309 a favore di -OMISSIS-, in -OMISSIS-, emesso dal Comune di -OMISSIS- - Direzione Mobilità - Unità gestione permessi, in data 11.3.2025 e notificato in data 24.3.2025, e dei provvedimenti presupposti, consequenziali e connessi, ivi compresa, per quanto occorra, l’ordinanza Sindacale -OMISSIS- -OMISSIS-. 2) Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS- il 29\10\2025: - della comunicazione 27.6.2025 della Direttrice dell’Area Smart Mobility, di riapertura del procedimento relativo all’assegnazione di un’area di sosta riservata con il contrassegno disabili n. -OMISSIS- a favore di -OMISSIS-, in -OMISSIS-, con cui si dichiarava di provvedere a sottoporre l’istanza - in atti PG n. -OMISSIS- e le successive integrazioni in atti PG n. -OMISSIS- – alla “Commissione Aree di sosta Disabili personalizzate” per un riesame; - della comunicazione -OMISSIS- della Direttrice dell’Area Smart Mobility, di chiusura del procedimento relativo all’assegnazione di un’area di sosta riservata con il contrassegno disabili n. -OMISSIS- a favore di Gobbi Sofia, in -OMISSIS- - in atti PG n. -OMISSIS- e le integrazioni in atti PG n. -OMISSIS- - con cui si è comunicata l’adozione di ordinanza viabilistica istitutiva di area riservata ai veicoli autorizzati alla sosta per disabili di tipo generico in prossimità della residenza della signora -OMISSIS-, in corso di attuazione; - dell’ordinanza viabilistica n. -OMISSIS- prot. -OMISSIS- del 25.7.2025, emessa dal Direttore di Area pianificazione e programmazione mobilità allegata alla comunicazione di cui al punto precedente, nonché della concreta attuazione di essa, e della sua recente modificazione, mediante intervento sulla relativa segnaletica verticale; - del verbale della riunione della “Commissione Aree di sosta Disabili personalizzate”, di data ignota ma presumibilmente svoltasi nel luglio 2025, ad esito della quale la Commissione avrebbe determinato l’impossibilità, in assenza di nuovi elementi, di procedere al riesame di una istanza già valutata; - della comunicazione 14.10.2025 – prot. -OMISSIS- - della Direttrice dell’Area Smart Mobility, di asseriti chiarimenti a precisa richiesta di parte ricorrente del 7.10.2025, anche per la parte in cui si è negato l’accesso al verbale della riunione della Commissione di cui al punto precedente; - di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, consequenziale e connesso, anche istruttorio, ancorché non conosciuto;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Diniego di assegnazione di un’area di sosta riservata personalizzata per persona titolare di contrassegno disabili, ordinanza sindacale recante i criteri per l’assegnazione e successivo diniego adottato dopo la riapertura del procedimento
Esito
Favorevole al ricorrente (richiedenti stallo disabili)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno chiesto l’assegnazione gratuita di uno spazio di sosta riservato e personalizzato ai sensi dell’art. 381, comma 5, d.P.R. 495/1992, rappresentando l’assenza di un posto auto privato e le gravi condizioni di salute della titolare del contrassegno, invalida al 100%, portatrice di handicap grave e con grave limitazione della capacità di deambulare. Il diniego originario, fondato sul parere di una commissione medica e sull’ordinanza sindacale del 2019, è stato censurato per violazione dell’art. 381 d.P.R. 495/1992, difetto di istruttoria e carenza di motivazione. In particolare, i ricorrenti hanno contestato l’introduzione, da parte dell’ordinanza comunale, di requisiti più restrittivi rispetto alla norma statale: gravissimo, permanente e continuativo disagio motorio, patologia stabilizzata, esigenze di continua mobilità e necessità che la persona disabile fosse guidatrice anziché trasportata. Con i motivi aggiunti sono stati impugnati la riapertura e la successiva chiusura del procedimento, il diniego rinnovato, il verbale della commissione, la comunicazione relativa ai chiarimenti e l’ordinanza viabilistica che aveva istituito uno stallo generico per disabili. I ricorrenti hanno dedotto che il nuovo diniego non era sorretto da un’effettiva rivalutazione, che il verbale della commissione non riguardava la loro istanza, che l’amministrazione non aveva richiesto nuovi elementi e che era stato violato il contraddittorio. L’ordinanza viabilistica è stata contestata anche per la sua inidoneità a soddisfare la specifica richiesta di stallo personalizzato.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso principale e i motivi aggiunti. Ha annullato l’ordinanza sindacale del 2019 nei limiti delle parti contestate, il diniego originario e il successivo diniego adottato dopo la riapertura del procedimento. L’art. 381, comma 5, d.P.R. 495/1992 richiede la compresenza di particolari condizioni di invalidità, assenza di uno spazio privato accessibile e fruibile e ubicazione in una zona ad alta densità di traffico. Il Comune non può restringere tali presupposti introducendo requisiti ulteriori relativi alla gravità, stabilizzazione o continuità della patologia, alla necessità di spostamenti continui o alla qualità di guidatore della persona disabile. La discrezionalità comunale riguarda la regolazione della viabilità e la verifica di eventuali concrete esigenze di sicurezza o impedimenti oggettivi all’assegnazione, da accertare con istruttoria specifica e da illustrare nella motivazione; non comprende una rivalutazione autonoma delle condizioni sanitarie certificate né un sindacato sul grado o sulla frequenza delle esigenze di mobilità. Il diniego originario è stato inoltre ritenuto carente di istruttoria e motivazione, poiché si limitava a riprodurre formule generiche dell’ordinanza senza confrontarsi con la documentazione clinica, dalla quale emergevano patologie gravi, non reversibili e progressive e una rilevante compromissione della deambulazione. Il successivo diniego è stato annullato perché la riapertura del procedimento non era stata seguita da un’effettiva rivalutazione: il verbale della commissione acquisito in giudizio non menzionava l’istanza dei ricorrenti e non supportava l’affermazione secondo cui mancavano nuovi elementi. L’amministrazione, inoltre, non aveva richiesto ai ricorrenti ulteriore documentazione, sicché non poteva imputare loro la mancata produzione di elementi nuovi. L’impugnazione dell’ordinanza viabilistica istitutiva di uno stallo generico è stata invece ritenuta priva di concreto interesse, poiché l’atto, adottato nelle more del giudizio, non pregiudicava i ricorrenti e non impediva il successivo rilascio dello stallo personalizzato. Il Comune è stato condannato al pagamento di 1.000 euro, oltre accessori, per spese di lite.
Norme richiamate
art. 381, comma 5, d.P.R. 495/1992
Nei casi in cui ricorrono particolari condizioni di invalidità della persona interessata, il comune può, con propria ordinanza, assegnare a titolo gratuito un adeguato spazio di sosta individuato da apposita segnaletica indicando gli estremi del "contrassegno di parcheggio per disabili" del soggetto autorizzato ad usufruirne. Tale agevolazione, se l’interessato non ha disponibilità di uno spazio di sosta privato accessibile, nonché fruibile, può essere concessa nelle zone ad alta densità di traffico, dietro specifica richiesta da parte del detentore del "contrassegno di parcheggio per disabili".
La disposizione individua i presupposti sostanziali dell’assegnazione: particolari condizioni di invalidità, assenza di uno spazio privato accessibile e fruibile e zona ad alta densità di traffico. Il Comune non può aggiungere requisiti più restrittivi relativi alla stabilizzazione o continuità della patologia, alla necessità di mobilità continua o al fatto che la persona disabile sia guidatrice anziché trasportata.
art. 117, comma 2, lett. h), Cost.
La disciplina della circolazione stradale rientra, in relazione alle finalità di ordine pubblico e sicurezza, nella competenza legislativa esclusiva statale.
art. 117, comma 2, lett. l), Cost.
In relazione agli scopi dell’intervento sulla circolazione stradale possono rilevare anche le competenze legislative esclusive statali in materia di ordinamento civile.
art. 117, comma 2, lett. s), Cost.
In relazione agli scopi dell’intervento sulla circolazione stradale possono rilevare anche le competenze legislative esclusive statali in materia di tutela dell’ambiente e dell’ecosistema.
art. 118 Cost.
Spetta alla fonte primaria statale allocare le funzioni amministrative al livello di governo più idoneo secondo i criteri costituzionali; l’assegnazione di funzioni comunali non consente al Comune di restringere i presupposti fissati dalla norma statale.
art. 116, comma 2, c.p.a.
La disposizione è stata utilizzata per ottenere l’ostensione del verbale della commissione, la cui acquisizione ha evidenziato l’assenza di riscontri alla motivazione del diniego rinnovato.
Massime di principio
- L’art. 381, comma 5, d.P.R. 495/1992 consente l’assegnazione gratuita di uno spazio di sosta riservato personalizzato quando ricorrono particolari condizioni di invalidità, manca uno spazio privato accessibile e fruibile e la richiesta riguarda una zona ad alta densità di traffico; tali presupposti non possono essere aggravati da atti comunali con requisiti ulteriori non previsti dalla norma statale.
- La tutela prevista dall’art. 381, comma 5, d.P.R. 495/1992 riguarda la libertà di movimento della persona disabile in quanto tale, indipendentemente dal fatto che essa conduca il veicolo o vi sia trasportata e indipendentemente dalla continuità degli spostamenti.
- La discrezionalità comunale nell’assegnazione dello stallo personalizzato è limitata alla verifica delle concrete esigenze di viabilità e sicurezza che possano impedire l’assegnazione; essa non comprende una rivalutazione autonoma delle condizioni sanitarie medicalmente certificate né un sindacato sulla quantità o frequenza delle esigenze di mobilità.
- Il diniego di assegnazione deve confrontarsi specificamente con la documentazione sanitaria prodotta e indicare le concrete ragioni di viabilità o sicurezza ostative; la mera riproduzione di formule generiche contenute in un atto comunale non soddisfa gli obblighi di istruttoria e motivazione.
- Quando l’amministrazione riapre d’ufficio un procedimento, deve svolgere un’effettiva rivalutazione della posizione dell’interessato e non può fondare il nuovo diniego sulla mancata produzione di elementi ulteriori se non ha previamente richiesto all’interessato di fornire tale documentazione. Un verbale istruttorio che non menzioni l’istanza non è idoneo a sostenere la motivazione del provvedimento.
- L’impugnazione di un atto viabilistico provvisorio che istituisce uno stallo generico per disabili è priva di interesse concreto quando l’atto non pregiudica la posizione del richiedente, offre una possibilità ulteriore di parcheggio e non impedisce il successivo rilascio dello stallo personalizzato.
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