Cassazione Penale, Sentenza n. 7533/2025 del 25/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso straordinario ex art. 625-bis c.p.p. per presunto errore di fatto dell'ordinanza della Cassazione (03/04/2024) consistito nell'omesso esame del secondo motivo del ricorso originario. Il secondo motivo chiedeva la conversione della pena in lavori di pubblica utilità ai sensi dell'art. 186, co. 9-bis C.d.S.; la difesa sosteneva che l'omissione fosse rilevante e decisiva perché, se accolta, avrebbe comportato il rinvio per la conversione della pena, la revoca della confisca del motociclo e il dimezzamento della sospensione della patente.
La decisione
Il ricorso straordinario è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha constatato l'effettiva omissione di pronuncia sul secondo motivo, ma ha ritenuto tale omissione non decisiva: anche se il motivo fosse stato esaminato sarebbe stato dichiarato inammissibile perché la conversione della pena in lavori di pubblica utilità ex art. 186, co. 9-bis C.d.S. è frutto di una valutazione discrezionale del giudice secondo i criteri dell'art. 133 c.p., e la Corte d'appello aveva motivatamente rifiutato la conversione alla luce dei plurimi precedenti penali del ricorrente (che impedivano una prognosi favorevole). Condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
art. 186, comma 9-bis, Codice della Strada
La sostituzione della pena detentiva/pecuniaria con lavori di pubblica utilità non è automatica ma rimessa alla discrezionalità del giudice, da esercitarsi con motivazione e valutazione di merito secondo i criteri di cui all'art. 133 c.p.
art. 625-bis, cod. proc. pen.
Forma straordinaria di impugnazione per errore di fatto revocatorio; richiede che l'omesso esame o l'errore sia decisivo e tale da determinare una diversa decisione, ed è soggetta ai limiti di ammissibilità previsti dalla normativa.
art. 133, cod. pen.
Fornisce i criteri per la valutazione discrezionale del giudice in tema di determinazione della pena e per la valutazione meritoria necessaria anche per disporre la sostituzione con lavori di pubblica utilità.
art. 616, cod. proc. pen.
Norma che consente la condanna per spese e l'irrogazione di somme in favore della Cassa delle Ammende quando il ricorso è dichiarato inammissibile o infondato, anche in presenza di profili di colpa nella proposizione del ricorso.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Richiamata in relazione all'onere del ricorrente di dimostrare che la doglianza omessa era decisiva e che la sua mancanza di esame discendeva da un sicuro errore di percezione.
Corte Costituzionale, ordinanza n. 43/2013
"come risulta dall'impiego della voce verbale 'può', l'applicazione della pena sostitutiva in questione non costituisce, infatti, oggetto di un diritto dell'imputato"
Conferma che l'applicazione della misura sostitutiva prevista dall'art. 186, co. 9-bis non configura un diritto dell'imputato ma è rimessa alla valutazione discrezionale del giudice sulla base dei criteri di meritevolezza e prognosi.
Massime di principio
- L'omesso esame di un motivo in una pronuncia della Cassazione non comporta automaticamente la revoca della decisione: per il ricorso straordinario ex art. 625-bis è necessario dimostrare che l'omissione sia stata decisiva e avrebbe inevitabilmente condotto a una decisione diversa.
- La conversione della pena in lavori di pubblica utilità ai sensi dell'art. 186, co. 9-bis C.d.S. è una facoltà discrezionale del giudice e non un diritto dell'imputato; la valutazione richiede motivazione e una prognosi favorevole basata sui criteri dell'art. 133 c.p.
- Precedenti penali e comportamenti pregressi possono legittimamente impedire la concessione della misura alternativa per mancanza di una prognosi favorevole, rendendo non decisivo il mancato esame di un motivo che chiedeva tale conversione.
- Il ricorrente ha l'onere di provare che l'omissione del motivo costituisce un sicuro errore di percezione e che la sua valutazione avrebbe determinato inevitabilmente esito diverso; in mancanza, il ricorso straordinario è destinato a essere dichiarato inammissibile.
- In caso di ricorso manifestamente infondato o mal fondato possono essere disposte condanne per spese e somme a carico del ricorrente (art. 616 c.p.p.), quindi valutare attentamente la fondatezza prima di proporre il rimedio straordinario.
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