Sentenza n. 117/2026 - Catania, Sezione 4
per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza di questa Sezione n. 298/2025 pubblicata il 29/1/2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza che aveva disposto l'ostensione di documenti
Esito
Favorevole al ricorrente (richiedente accesso)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza, ai sensi dell'art. 114 c.p.a., per ottenere l'esecuzione della sentenza della stessa Sezione n. 298/2025, relativa all'ostensione di documenti. Dopo l'introduzione del giudizio, l'Azienda Sanitaria Provinciale di Messina ha provveduto all'ostensione dei documenti richiesti. Il ricorrente ha quindi chiesto la dichiarazione di cessazione della materia del contendere, insistendo per la condanna dell'amministrazione alle spese, sulla base del fatto che l'adempimento era intervenuto solo successivamente alla proposizione del ricorso.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, rilevando che l'amministrazione aveva integralmente provveduto all'ostensione dei documenti richiesta in esecuzione della sentenza ottemperanda. Le spese del giudizio sono state poste a carico dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Messina secondo il criterio della soccombenza virtuale, poiché l'adempimento è intervenuto soltanto dopo l'introduzione del giudizio. Le spese sono state liquidate in 500 euro, oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato se dovuto, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
La disposizione costituisce la base processuale del giudizio di ottemperanza promosso per ottenere l'esecuzione del giudicato amministrativo.
art. 34, comma 5, c.p.a.
Quando, nel corso del giudizio, l'amministrazione soddisfa integralmente la pretesa azionata, il giudice dichiara cessata la materia del contendere.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, l'integrale esecuzione del giudicato da parte dell'amministrazione nel corso del processo comporta la dichiarazione di cessazione della materia del contendere.
- Quando l'amministrazione adempie al giudicato soltanto dopo la proposizione del giudizio di ottemperanza, le spese possono essere poste a suo carico secondo il criterio della soccombenza virtuale, anche se il giudizio si conclude con la cessazione della materia del contendere.
- La liquidazione delle spese può essere ridotta, rispetto ai valori ordinari, in ragione dell'assenza di questioni giuridiche e della connotazione seriale del contenzioso.
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