Cassazione Civile, Ordinanza n. 01339/2024 del 12/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse conseguente alla rinuncia implicita della ricorrente alla decisione nel merito, senza accogliere la richiesta di estinzione del processo per cessata materia del contendere. Ha inoltre compensato integralmente le spese di lite e ha escluso il raddoppio del contributo unificato.
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
L'amministrazione finanziaria aveva notificato a una società in liquidazione un avviso di accertamento con riprese ai fini IVA e IRAP per l'anno d'imposta 2005. Il ricorso della contribuente era stato rigettato in primo grado e l'appello era stato respinto dalla CTR Lazio, che aveva ritenuto dimostrate dall'Ufficio le irregolarità poste a base della ripresa fiscale. La società ha quindi proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi, ma prima della decisione ha depositato memoria sostenendo di avere presentato, nelle more del giudizio, una dichiarazione di definizione agevolata relativa alle cartelle oggetto di controversia e di non avere più interesse alla prosecuzione del giudizio, chiedendo l'estinzione del processo per cessata materia del contendere e la compensazione delle spese. La Corte ha rilevato che tali allegazioni non consentivano una declaratoria di estinzione, perché riguardavano cartelle e non l'avviso di accertamento impugnato, non era stata indicata la normativa applicabile, non era stata documentata la regolarità della domanda di accesso al beneficio, né l'esecuzione dei pagamenti dovuti; tuttavia ha ritenuto che la dichiarazione integrasse una sopravvenuta carenza di interesse alla decisione nel merito e quindi una rinuncia implicita al ricorso, ritualmente comunicata alla controparte.
Norme richiamate
art. 380-bis.1 c.p.c.
memoria ex art. 380-bis.1 cod. proc. civ.
La memoria depositata in prossimità dell'adunanza è stata utilizzata per rappresentare la sopravvenuta perdita di interesse al ricorso e la volontà di non proseguire il giudizio nel merito.
art. 390, comma 3, c.p.c.
novellato art. 390, comma 3, cod. proc. civ.
La rinuncia al ricorso non richiede l'accettazione della controparte; è sufficiente la rituale comunicazione alla parte resistente.
art. 35, comma 6, D.Lgs. n. 149 del 2022
applicabile ratione temporis al caso di specie, giusta quanto previsto dall’art. 35, comma 6, del D. Lgs. n. 149 del 2022
La nuova disciplina processuale sulla rinuncia è stata ritenuta applicabile al caso concreto in ragione della data di comunicazione della fissazione dell'udienza.
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater
art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Non sono stati ravvisati i presupposti per il raddoppio del contributo unificato in presenza della definizione della controversia per sopravvenuta carenza di interesse/rinuncia implicita.
legge 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17
nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228
La norma è richiamata quale fonte della disciplina del raddoppio del contributo unificato, ma la Corte ne esclude l'applicazione nel caso concreto.
Massime di principio
- La dichiarazione della parte ricorrente di non avere più interesse alla prosecuzione del giudizio, quando sia ritualmente comunicata alla controparte, può integrare una rinuncia implicita al ricorso e determinare l'inammissibilità per sopravvenuta carenza di interesse.
- La rinuncia al ricorso per cassazione non richiede l'accettazione del controricorrente; è sufficiente la comunicazione rituale della volontà di abbandono del giudizio.
- La richiesta di estinzione per cessata materia del contendere presuppone la concreta dimostrazione del fatto estintivo dedotto; allegazioni generiche o incongruenti rispetto all'atto impugnato non sono sufficienti.
- In tema di contributo unificato, quando il giudizio si definisce per rinuncia implicita o sopravvenuta carenza di interesse, non necessariamente ricorrono i presupposti per il raddoppio del contributo.
- La Corte di cassazione può qualificare la sopravvenuta dichiarazione della parte come rinuncia al ricorso anche quando essa non sia formulata espressamente in tali termini, purché emerga in modo inequivoco la volontà di non ottenere più una decisione nel merito.
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