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Sentenza

Sentenza del 11/03/2015 n. 4838 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato per cassazione la sentenza della Commissione Tributaria Regionale dell'Emilia-Romagna, sostenendo: la tardiva costituzione dell'Agenzia nel giudizio di rinvio; l'erronea applicazione della disciplina transitoria sulla tassazione delle plusvalenze derivanti da indennità di esproprio; e la mancata applicazione della normativa sanzionatoria più favorevole. La controversia riguardava maggiori IRPEF e ILOR per il 1991, dovute in relazione a una plusvalenza non dichiarata derivante dalla percezione di un'indennità di esproprio.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per tutti e tre i motivi, poiché i quesiti di diritto e le indicazioni dei vizi motivazionali non rispettavano i requisiti dell'art. 366-bis c.p.c., applicabile alla sentenza pubblicata nel 2008. I quesiti non individuavano in modo specifico l'errore commesso dal giudice di merito né la regola giuridica da applicare al caso concreto; inoltre, le censure motivazionali non indicavano chiaramente il fatto controverso e decisivo. La Corte non ha quindi esaminato nel merito la legittimità della tassazione. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in 5.000 euro, oltre eventuali spese prenotate a debito.

Norme richiamate

  • Legge n. 413 del 1991, art. 11, comma 9

    disposizione transitoria contenuta nella L. n. 413 del 1991, art. 11, comma 9

    Secondo i giudici di merito, la tassazione della plusvalenza derivante dall'indennità di esproprio era applicabile poiché il titolo alla percezione dell'indennità si era formato nel 1989 e la somma era stata riscossa nel 1990, quindi entro il triennio decorrente dal 1° gennaio 1989. La Corte di cassazione non ha esaminato nel merito tale interpretazione, avendo dichiarato inammissibile il ricorso.

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 63, 53 e 22

    Norme processuali tributarie richiamate dal ricorrente in relazione alla costituzione dell'Agenzia delle Entrate e alla regolarità del giudizio di rinvio; le relative censure sono state dichiarate inammissibili per carenza del quesito di diritto richiesto dall'art. 366-bis c.p.c.

  • Art. 366-bis c.p.c.

    Per le sentenze pubblicate durante la sua vigenza, imponeva che i motivi fondati su violazioni di legge contenessero quesiti di diritto specifici, riferiti alla concreta controversia, e che i motivi relativi alla motivazione indicassero chiaramente il fatto controverso, le ragioni della lamentata insufficienza o contraddittorietà e la sua decisività. La violazione di tali requisiti comporta l'inammissibilità del ricorso.

  • Art. 360 c.p.c., nn. 3, 4 e 5

    Disciplina i motivi di ricorso per cassazione dedotti dal contribuente, rispettivamente per violazione o falsa applicazione di legge, nullità della sentenza o del procedimento e vizi della motivazione. La Corte ha ritenuto che tali motivi non fossero ammissibilmente formulati.

  • D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 3

    È stato invocato dal ricorrente in materia di successione delle leggi sanzionatorie e applicazione della disciplina più favorevole. La questione non è stata esaminata nel merito per l'inammissibilità del ricorso.

  • D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 1

    È stato richiamato dal ricorrente quale normativa sanzionatoria più favorevole rispetto a quella applicata dall'amministrazione. Anche questa censura è rimasta assorbita dall'inammissibilità.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione, ogni motivo deve essere formulato in modo specifico e direttamente collegato ai fatti della controversia; non è sufficiente richiamare genericamente una norma o dedurre un errore astratto.
  • Quando la legge processuale richiede un quesito di diritto o una sintesi del vizio motivazionale, la sua mancanza o genericità può comportare l'inammissibilità del ricorso senza esame delle questioni sostanziali.
  • Anche le censure relative a errori procedurali devono rispettare i requisiti formali previsti per il ricorso per cassazione e devono indicare chiaramente quale regola processuale sia stata violata e quale conseguenza concreta ne sia derivata.
  • Prima di contestare la motivazione di una sentenza occorre individuare un fatto storico, controverso e decisivo, spiegando precisamente perché la motivazione sia omessa, contraddittoria o insufficiente.
  • L'inammissibilità del ricorso impedisce alla Corte di cassazione di valutare nel merito la correttezza della tassazione o delle sanzioni; il ricorrente soccombente può inoltre essere condannato al pagamento delle spese processuali.

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