Sentenza del 11/03/2015 n. 4838 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato per cassazione la sentenza della Commissione Tributaria Regionale dell'Emilia-Romagna, sostenendo: la tardiva costituzione dell'Agenzia nel giudizio di rinvio; l'erronea applicazione della disciplina transitoria sulla tassazione delle plusvalenze derivanti da indennità di esproprio; e la mancata applicazione della normativa sanzionatoria più favorevole. La controversia riguardava maggiori IRPEF e ILOR per il 1991, dovute in relazione a una plusvalenza non dichiarata derivante dalla percezione di un'indennità di esproprio.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per tutti e tre i motivi, poiché i quesiti di diritto e le indicazioni dei vizi motivazionali non rispettavano i requisiti dell'art. 366-bis c.p.c., applicabile alla sentenza pubblicata nel 2008. I quesiti non individuavano in modo specifico l'errore commesso dal giudice di merito né la regola giuridica da applicare al caso concreto; inoltre, le censure motivazionali non indicavano chiaramente il fatto controverso e decisivo. La Corte non ha quindi esaminato nel merito la legittimità della tassazione. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in 5.000 euro, oltre eventuali spese prenotate a debito.
Norme richiamate
Legge n. 413 del 1991, art. 11, comma 9
disposizione transitoria contenuta nella L. n. 413 del 1991, art. 11, comma 9
Secondo i giudici di merito, la tassazione della plusvalenza derivante dall'indennità di esproprio era applicabile poiché il titolo alla percezione dell'indennità si era formato nel 1989 e la somma era stata riscossa nel 1990, quindi entro il triennio decorrente dal 1° gennaio 1989. La Corte di cassazione non ha esaminato nel merito tale interpretazione, avendo dichiarato inammissibile il ricorso.
D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 63, 53 e 22
Norme processuali tributarie richiamate dal ricorrente in relazione alla costituzione dell'Agenzia delle Entrate e alla regolarità del giudizio di rinvio; le relative censure sono state dichiarate inammissibili per carenza del quesito di diritto richiesto dall'art. 366-bis c.p.c.
Art. 366-bis c.p.c.
Per le sentenze pubblicate durante la sua vigenza, imponeva che i motivi fondati su violazioni di legge contenessero quesiti di diritto specifici, riferiti alla concreta controversia, e che i motivi relativi alla motivazione indicassero chiaramente il fatto controverso, le ragioni della lamentata insufficienza o contraddittorietà e la sua decisività. La violazione di tali requisiti comporta l'inammissibilità del ricorso.
Art. 360 c.p.c., nn. 3, 4 e 5
Disciplina i motivi di ricorso per cassazione dedotti dal contribuente, rispettivamente per violazione o falsa applicazione di legge, nullità della sentenza o del procedimento e vizi della motivazione. La Corte ha ritenuto che tali motivi non fossero ammissibilmente formulati.
D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 3
È stato invocato dal ricorrente in materia di successione delle leggi sanzionatorie e applicazione della disciplina più favorevole. La questione non è stata esaminata nel merito per l'inammissibilità del ricorso.
D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 1
È stato richiamato dal ricorrente quale normativa sanzionatoria più favorevole rispetto a quella applicata dall'amministrazione. Anche questa censura è rimasta assorbita dall'inammissibilità.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione, ogni motivo deve essere formulato in modo specifico e direttamente collegato ai fatti della controversia; non è sufficiente richiamare genericamente una norma o dedurre un errore astratto.
- Quando la legge processuale richiede un quesito di diritto o una sintesi del vizio motivazionale, la sua mancanza o genericità può comportare l'inammissibilità del ricorso senza esame delle questioni sostanziali.
- Anche le censure relative a errori procedurali devono rispettare i requisiti formali previsti per il ricorso per cassazione e devono indicare chiaramente quale regola processuale sia stata violata e quale conseguenza concreta ne sia derivata.
- Prima di contestare la motivazione di una sentenza occorre individuare un fatto storico, controverso e decisivo, spiegando precisamente perché la motivazione sia omessa, contraddittoria o insufficiente.
- L'inammissibilità del ricorso impedisce alla Corte di cassazione di valutare nel merito la correttezza della tassazione o delle sanzioni; il ricorrente soccombente può inoltre essere condannato al pagamento delle spese processuali.
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