Cassazione Penale, Sentenza n. 10172/2024 del 11/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso l'ordinanza che ha dichiarato inammissibile l'appello proposto nell'interesse di Guida per mancato deposito, con l'atto di impugnazione, della dichiarazione o elezione di domicilio ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio (prescrizione prevista dall'art. 581, comma 1-ter, c.p.p.). Il ricorrente ha dedotto che nel fascicolo fosse già presente una dichiarazione di domicilio resa in fase di indagini e confermata in dibattimento, e che l'atto di appello indicasse l'indirizzo di residenza, sicché lo scopo della norma sarebbe stato comunque raggiunto; ha inoltre prospettato una questione di illegittimità costituzionale della norma per violazione dell'art. 24 Cost., nella parte in cui non riconosce efficacia alla precedente elezione/dichiarazione di domicilio ai fini dell'appello e sanziona con l'inammissibilità il mancato deposito di una nuova dichiarazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha ritenuto applicabile la previsione transitoria del d.lgs. n.150/2022 e ha interpretato l'art. 581, comma 1-ter, c.p.p. come norma perentoria che richiede il deposito, entro il termine per impugnare, di una dichiarazione o elezione di domicilio specifica ai fini della notificazione del decreto di citazione per il giudizio di appello. La Corte ha affermato che la dichiarazione/electione deve essere successiva alla deliberazione della sentenza impugnata e che la precedente dichiarazione nel fascicolo non esonera dall'adempimento. La questione di costituzionalità sollevata è stata ritenuta manifestamente infondata. Per effetto dell'art. 616 c.p.p. il ricorrente è stato condannato alle spese e al versamento di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen.
con l'atto di impugnazione delle parti private e dei difensori, debba sempre essere depositata anche la dichiarazione o elezione di domicilio ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio
La disposizione è perentoria: la mancata allegazione della dichiarazione o elezione di domicilio entro il termine di impugnazione rende l'appello inammissibile; la dichiarazione richiesta deve essere specifica per il grado di giudizio e, secondo la Corte, successiva alla deliberazione della sentenza impugnata
d.lgs. n. 150 del 2022, art. 89, comma 3 (disposizione transitoria)
La disciplina transitoria rende applicabile l'art. 581, comma 1-ter, al caso in esame; occorre verificare la normativa transitoria per l'operatività della nuova regola
art. 157-ter, comma 3, cod. proc. pen.
"in caso di impugnazione proposta dall'imputato o nel suo interesse, la notificazione dell'atto di citazione a giudizio nei suoi confronti è eseguita esclusivamente presso il domicilio dichiarato o eletto ai sensi dell'art. 581, commi 1-ter e 1-quater"
Inserisce nesso tra obbligo di dichiarare/eleggere domicilio e luogo esclusivo di notificazione per l'appello, rafforzando l'esigenza di una domiciliazione aggiornata e specifica per il giudizio di impugnazione
art. 164, cod. proc. pen.
La modifica normativa ha limitato la vigenza della dichiarazione/elezione di domicilio nel tempo e per gli atti, escludendo che la dichiarazione antecedente possa automaticamente valere per ogni stato e grado del procedimento
art. 616, cod. proc. pen.
Prevede la condanna alle spese per il ricorrente in caso di declaratoria di inammissibilità e autorizza la condanna al pagamento di somme a titolo di ammenda per colpa nella proposizione del ricorso
Costituzione italiana, artt. 24, 111 e altri richiamati
Richiamati dal ricorrente e dalla Corte: art. 24 (diritto alla difesa) invocato dal ricorrente; la Corte ha raggruppato gli articoli costituzionali pertinenti per valutare la ragionevolezza della norma e ha ritenuto compatibile l'obbligo di domiciliazione rinnovata con il diritto di difesa e con il principio del giusto processo
Massime di principio
- Per proporre appello è obbligatorio depositare, entro il termine di impugnazione, una dichiarazione o elezione di domicilio specifica ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio; l'assenza di tale deposito comporta l'inammissibilità dell'impugnazione
- Una precedente dichiarazione o elezione di domicilio resa nel corso del processo di primo grado non sostituisce automaticamente l'obbligo di depositare una nuova dichiarazione per il giudizio di appello; la norma mira a garantire l'effettività delle notificazioni nel nuovo grado
- La dichiarazione/electione di domicilio deve essere aggiornata e, secondo la giurisprudenza, successiva alla deliberazione della sentenza impugnata, per assicurare che l'imputato sia effettivamente raggiungibile per le notificazioni preparatorie all'appello
- Le questioni di legittimità costituzionale avverse a questa regola hanno scarse probabilità di successo, dato che la Corte ritiene la disposizione proporzionata rispetto agli scopi di tutela del contraddittorio e di speditezza del processo
- In pratica, il difensore deve sempre allegare con l'atto di impugnazione la dichiarazione o elezione di domicilio (o depositarla contestualmente) e verificare la normativa transitoria applicabile; in caso di omissione è necessario valutare azioni correttive tempestive (es. integrazione formale nei termini, ove consentito) per evitare l'inammissibilità
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