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Sentenza

Sentenza n. 624/2026 - Cagliari, Sezione 1

per l'annullamento: I) per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - della determina del Comando regionale Sardegna della Guardia di Finanza prot. -OMISSIS-; - del verbale modello BL/G - N° -OMISSIS- redatto dal Dipartimento militare di Medicina legale di Cagliari - Ufficio C.M.O. Guardia di Finanza; - dell’eventuale ulteriore provvedimento “allo stato non conosciuto e mai notificato al ricorrente”, con il quale è stata disposta la sua collocazione in congedo; - di ogni altro atto, provvedimento e documento, presupposto e connesso, “allo stato non conosciuto e comunque lesivo degli interessi del ricorrente”, nonché di ogni provvedimento conseguente; II) per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 7 aprile 2023: - del provvedimento della Guardia di Finanza – Tenenza -OMISSIS- prot. -OMISSIS-, avente ad oggetto “Cessazione dal servizio permanente per infermità e collocamento in congedo nella riserva con decorrenza -OMISSIS-”, notificato via PEC il -OMISSIS-; - di ogni atto presupposto o consequenziale, compresi quelli ad oggi non comunicati e non noti al ricorrente, tra cui la nota nr. -OMISSIS- del Comando Regionale – Ufficio Personale e AA.GG. – Sezione Pe I.S.A.F. e la nota -OMISSIS- dell'Ufficio Comando – Sezione Personale, Protezione Sociale e AA.GG., “mai comunicati al ricorrente e resi noti solo con il provvedimento qui impugnato”.

Giustizia amministrativa202300067

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sardegna - Cagliari, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Atti di determinazione del periodo massimo di aspettativa per infermità e provvedimento di cessazione dal servizio permanente con collocamento in congedo nella riserva

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione militare)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la determinazione del Comando regionale della Guardia di Finanza, il verbale della C.M.O. e, con motivi aggiunti, il provvedimento di cessazione dal servizio permanente per infermità e collocamento in congedo nella riserva. Ha sostenuto che l’Amministrazione avrebbe illegittimamente computato nel periodo massimo di aspettativa le assenze per patologie dipendenti da causa di servizio, benché derivanti dall’assegnazione a mansioni operative non compatibili con le sue condizioni fisiche. Ha dedotto la violazione degli artt. 905 e 912 d.lgs. 66/2010, dell’art. 2087 c.c., dei principi di trasparenza, efficacia, efficienza, affidamento, buona fede e correttezza, nonché dei principi del contraddittorio e del diritto di difesa. Ha inoltre lamentato la tardiva comunicazione del superamento del periodo di comporto, l’adozione di ulteriori visite mediche dopo il maturare del periodo massimo di aspettativa, il difetto di motivazione, il difetto di istruttoria, l’illogicità manifesta e lo sviamento. È stato chiesto anche il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali asseritamente derivanti dal collocamento in congedo e dalla perdita di indennità economiche.

La decisione

Il TAR ha respinto sia il ricorso introduttivo sia i motivi aggiunti. Quanto al computo delle assenze, ha interpretato l’art. 49, comma 3, d.P.R. 395/1995 nel senso che sono escluse dal periodo massimo di aspettativa soltanto le assenze dovute a ferite o lesioni traumatiche riportate in servizio, non tutte le malattie dipendenti da causa di servizio. La patologia alle ginocchia del ricorrente non è stata ricondotta a tale categoria, anche per l’assenza di specifiche deduzioni e prove sul punto. È stata respinta anche la censura fondata sull’art. 2087 c.c., poiché il ricorrente non ha dimostrato la violazione, da parte dell’Amministrazione, delle misure necessarie alla tutela della sua integrità fisica; inoltre, la C.M.O. aveva certificato al termine dei periodi di assenza la sua idoneità al servizio militare senza riserve, sicché l’Amministrazione poteva assegnarlo a mansioni operative in assenza di specifiche prescrizioni mediche contrarie. La tardiva adozione della determinazione di aspettativa è stata ritenuta giustificata dal fatto che la C.M.O. aveva certificato la posizione di congedo solo con il verbale successivo, consentendo allora all’Amministrazione di determinarsi. Tale tempistica non ha leso il diritto di difesa, concretamente esercitato mediante la proposizione del ricorso, né il legittimo affidamento, gravando sul dipendente l’onere di conoscere la disciplina sul periodo massimo di aspettativa. È stata infine esclusa la violazione dell’obbligo di motivazione, ritenendo chiaramente comprensibili le ragioni degli atti impugnati. La domanda risarcitoria è stata respinta in quanto collegata all’asserita illegittimità degli atti. Le spese sono state integralmente compensate per la peculiarità della vicenda.

Norme richiamate

  • art. 49, comma 3, d.P.R. 395/1995

    Fino a completa guarigione clinica, i periodi di assenza del personale dovuti a ferite o lesioni traumatiche riportate in servizio, che non comportino inidoneità assoluta al servizio, non sono computati ai fini del compimento del periodo massimo di aspettativa.

    La deroga al computo nel periodo massimo di aspettativa riguarda esclusivamente le assenze dovute a ferite o lesioni traumatiche riportate in servizio, e non tutte le patologie dipendenti da causa di servizio.

  • art. 905 d.lgs. 66/2010

    Richiamato dal ricorrente in relazione alla disciplina dell'aspettativa per infermità e del collocamento in congedo; le censure fondate sulla norma sono state respinte.

  • art. 912 d.lgs. 66/2010

    Richiamato dal ricorrente in relazione alle conseguenze del superamento del periodo massimo di aspettativa; le censure fondate sulla norma sono state respinte.

  • art. 2087 c.c.

    La dedotta violazione dell'obbligo datoriale di tutela dell'integrità fisica non è stata provata; in assenza di prescrizioni mediche specifiche, l'assegnazione a mansioni operative non è stata ritenuta di per sé illegittima.

  • art. 1 l. 241/1990

    I principi di efficacia, economicità, trasparenza, buona fede e correttezza invocati dal ricorrente non sono stati ritenuti violati dalla tempistica dell'azione amministrativa.

  • art. 3 l. 241/1990

    Gli atti impugnati sono stati ritenuti sufficientemente motivati, poiché consentivano di comprendere le ragioni della decisione amministrativa.

  • art. 24 Cost.

    Non è stata ravvisata lesione del diritto di difesa, concretamente esercitato mediante la proposizione del ricorso.

Massime di principio

  • La deroga al computo delle assenze nel periodo massimo di aspettativa prevista per le forze di polizia riguarda soltanto le assenze dovute a ferite o lesioni traumatiche riportate in servizio, non ogni malattia riconducibile a causa di servizio.
  • L’accertamento della dipendenza di una patologia da causa di servizio non impedisce, di per sé, il computo delle relative assenze nel periodo massimo di aspettativa quando la patologia non rientri nella specifica categoria normativa delle ferite o lesioni traumatiche riportate in servizio.
  • L’assegnazione a mansioni operative non viola l’obbligo di tutela dell’integrità fisica del dipendente quando gli organismi sanitari competenti ne abbiano attestato l’idoneità al servizio senza prescrizioni o limitazioni specifiche.
  • La tardiva formalizzazione amministrativa del superamento del periodo massimo di aspettativa non determina, di per sé, una lesione del diritto di difesa quando l’interessato abbia potuto conoscere l’atto e impugnarlo efficacemente; né integra violazione dell’affidamento se il dipendente era tenuto a conoscere la disciplina applicabile al periodo massimo fruibile.
  • L’obbligo di motivazione è soddisfatto quando dagli atti impugnati risultano in modo comprensibile il superamento del periodo massimo di aspettativa e le ragioni del conseguente collocamento in congedo.

Come è indicizzato

MaterieStato giuridico e avanzamentoMotivazione del provvedimento
RamiForze armate e forze di poliziaProcedimento amministrativo
IstitutiLegittimo affidamentoBuona fede e correttezza della PADifetto di motivazioneDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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