Sentenza n. 1288/2026 - Venezia, Sezione 4
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione, da parte del Ministero, delle sentenze del Tribunale di Vicenza, Sezione Lavoro, n. 542 del 28 ottobre 2024 e n. 175 dell’8 aprile 2025
Esito
Favorevole al ricorrente (creditrice)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso ai sensi dell’art. 114 c.p.a. per ottenere l’ottemperanza alle due sentenze del Tribunale di Vicenza, Sezione Lavoro, deducendo il mancato pagamento delle somme riconosciutele. Nelle more del giudizio, il Ministero ha provveduto al pagamento integrale delle somme, sicché la ricorrente ha dichiarato soddisfatta la propria pretesa e chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere, insistendo per la condanna alle spese poiché il pagamento era intervenuto soltanto dopo la proposizione del ricorso.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, ritenendo integralmente soddisfatta la pretesa creditoria della ricorrente mediante il pagamento intervenuto in pendenza del giudizio di ottemperanza. Applicando il criterio della soccombenza virtuale, ha posto a carico del Ministero la metà delle spese di lite, liquidate in euro 750,00 oltre accessori di legge, con distrazione in favore del difensore antistatario. La restante metà delle spese è stata dichiarata non ripetibile, in considerazione della mancata costituzione del Ministero.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
La disposizione costituisce il fondamento dell’azione di ottemperanza proposta per ottenere l’esecuzione delle sentenze del giudice ordinario; la sopravvenuta esecuzione dell’obbligo ha determinato la definizione del giudizio per cessazione della materia del contendere.
Massime di principio
- Quando, nel corso di un giudizio di ottemperanza, l’amministrazione esegue integralmente l’obbligo risultante dal giudicato e soddisfa la pretesa del ricorrente, il giudizio deve essere definito con declaratoria di cessazione della materia del contendere.
- Il pagamento intervenuto soltanto dopo la proposizione del ricorso per ottemperanza consente l’applicazione della regola della soccombenza virtuale ai fini della regolazione delle spese, anche se la pretesa sostanziale è stata successivamente soddisfatta in via amministrativa.
- In caso di cessazione della materia del contendere e di mancata costituzione dell’amministrazione, il giudice può porre a carico dell’amministrazione soltanto una parte delle spese e dichiarare non ripetibile la restante parte, secondo le circostanze processuali e il criterio di soccombenza virtuale.
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