Cassazione Penale, Sentenza n. 30270/2025 del 04/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente chiedeva la revisione della condanna sostenendo che, a seguito delle mutate condizioni politiche in Siria e del riconoscimento internazionale del nuovo governo formato da componenti di Al Nusra/HTS, l'organizzazione non poteva più essere considerata terroristica e che la sua azione aveva finalità esclusivamente politiche e non terroristiche. Sosteneva inoltre che l'inclusione di Al Nusra nella black list aveva ingiustamente inciso sulla sua condanna e che documenti e fatti notori dimostravano la legittimita politica dell'azione di Chadad.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le nuove prove proposte non avessero il requisito della novità e non fossero idonee, con ragionevole sicurezza, a provare un fatto tale da rendere insostenibile il compendio probatorio originario che attestava la responsabilità penale. La decisione sottolinea che la qualificazione terroristica dell'associazione è fondata su elementi di fatto concernenti le modalità violente e indiscriminate delle azioni (kamikaze, esecuzioni di massa, attacchi a civili, attentati) e non può essere cancellata dalla sola affermazione di finalità politiche o dal mutamento degli equilibri internazionali. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 270-bis cod. pen.
associazione con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico
La norma incrimina l'associazione con finalità terroristiche; la sentenza interpreta che rileva soprattutto la finalità terroristica espressa attraverso modalità violente e indiscriminate, non l'orientamento politico ideologico. Il fatto che esistano finalità politiche concorrenti non esclude la sussistenza del delitto quando gli strumenti adottati siano terroristi.
art. 630, lett. c) cod. proc. pen.
istanza di revisione fondata su prova nuova
Per la revisione è richiesto che la prova nuova sia effettivamente nuova o idonea a determinare l'assoluzione; la corte richiede che la prova sia tale da mettere in dubbio, con ragionevole sicurezza, gli elementi essenziali che sostennero la condanna originaria. Non sono sufficienti fatti notori o documenti che non incidono sui profili essenziali della decisione.
Massime di principio
- Una modifica del quadro politico internazionale o il riconoscimento di un nuovo governo non cancella automaticamente la rilevanza penale di condotte precedenti qualificate come terroristiche.
- Per ottenere la revisione la prova nuova deve essere davvero nuova e idonea, in termini di ragionevole sicurezza, a smontare i profili essenziali del compendio probatorio che hanno determinato la condanna.
- La natura politica di un movente non esclude la sussistenza del reato di associazione terroristica se i mezzi impiegati sono rivolti a seminare panico, compiere azioni indiscriminate o attacchi contro la popolazione civile.
- L'inserimento in black list internazionali costituisce un elemento indiziario e non prova automatica della natura terroristica; va comunque valutato unitamente ad altre emergenze istruttorie e ai fatti concreti.
- In situazioni simili la difesa deve proporre prove nuove che incidano sulle modalità esecutive e sull'elemento volitivo così come accertati in istruttoria, dimostrando che il compendio probatorio originario non regge oltre ogni ragionevole dubbio.
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