Cassazione Penale, Sentenza n. 11410/2024 del 19/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna l'ordinanza del tribunale del riesame di Catania che aveva rigettato l'istanza di revoca della custodia cautelare in carcere applicata dal GIP per delitti connessi agli artt. 73 e 74 del DPR 309/90 (traffico di stupefacenti e associazione finalizzata al traffico). Deduce due motivi: (1) violazione dell'art. 273 c.p.p. e degli artt. 73 e 74 DPR 309/90 per presunta insufficienza di gravi indizi circa la partecipazione ad associazione dedita al traffico di stupefacenti; contesta la valutazione delle intercettazioni (riconoscimento del nome "Gaetano" e del termine "mio cugino") e l'assenza di affectio societatis e di contributo causale, lamentando travisamento dei fatti e uso di mere congetture senza valutare elementi favorevoli; (2) vizi di motivazione e violazione degli artt. 274 e 275 c.p.p., per mancata valutazione personalizzata delle esigenze cautelari, uso di formule di stile e presunzioni non confrontate con il caso concreto, mancata considerazione del tempo trascorso e insufficienza della prova del pericolo di fuga o di recidiva.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione si fonda sulla carenza tecnica e di correlazione del ricorso rispetto ai passaggi motivazionali dell'atto impugnato: i motivi erano generici, non individuavano puntualmente i passaggi motivazionali ritenuti viziati né i vizi manifesti necessari per sindacare la motivazione del giudice di merito. La Corte ha richiamato il principio secondo cui l'interpretazione delle intercettazioni è questione di fatto riservata al giudice del merito e sindacabile in Cassazione solo per manifesta illogicità o irragionevolezza, richieste non soddisfatte dal ricorso. Per questi motivi il ricorrente è stato condannato alle spese processuali (ai sensi dell'art. 616 c.p.p.) e al versamento, in via equitativa, della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
DPR 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73
Norma relativa alle fattispecie di illecita detenzione e traffico di sostanze stupefacenti; invocata come fatto-reato su cui si fondano le misure cautelari, ma la Corte ha ritenuto che le contestazioni sull'interpretazione delle prove non fossero adeguatamente motivate in cassazione
DPR 9 ottobre 1990, n. 309, art. 74
Riguarda l'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti; la Corte ricorda che, per i reati associativi, l'art. 275 c.p.p. pone una presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari, che il tribunale aveva adeguatamente motivato nel caso concreto
Codice di procedura penale, art. 273
Richiamato dal ricorrente per censurare la valutazione degli elementi indiziari; la Corte ha rilevato però che il ricorso non ha specificato i passaggi motivazionali dell'ordinanza che avrebbero violato la norma, rendendo la censura inammissibile
Codice di procedura penale, art. 274
Riferito a vizi di motivazione; la Corte ha ritenuto che le censure fossero generiche e non abbiano indicato vizi manifesti della motivazione tali da consentire il sindacato di legittimità
Codice di procedura penale, art. 275, comma 3
Prevede, per il reato associativo, una presunzione relativa circa la sussistenza delle esigenze cautelari; la Corte ha osservato che il tribunale aveva motivato l'attualità delle esigenze cautelari indicando elementi di fatto, e che il richiamo al tempo trascorso da parte del ricorrente era generico e non confrontato con la motivazione
Codice di procedura penale, art. 616
Norma richiamata in ordine all'onere per il ricorrente di sostenere le spese del procedimento nell'ipotesi di inammissibilità del ricorso; la Corte ha condannato il ricorrente alle spese sulla base di tale disposizione
Sentenza Corte Costituzionale 13/06/2000, n. 186
Richiamata sul punto del pagamento della somma alla Cassa delle Ammende; la Corte ha disposto il versamento di euro 3.000 in via equitativa, pur ritenendo che non sussistesse responsabilità colposa nella determinazione della causa di inammissibilità
Massime di principio
- Un ricorso per cassazione contro un provvedimento cautelare deve indicare con precisione i passaggi motivazionali ritenuti viziati e dimostrare vizi "manifesti"; argomentazioni generiche o una semplice diversa rilettura dei fatti sono inammissibili
- La valutazione e l'interpretazione delle intercettazioni è questione di fatto riservata al giudice di merito; la Cassazione può sindacare tali valutazioni solo se emerge manifesta illogicità, irragionevolezza o contraddittorietà evidente della motivazione
- Per i reati associativi (art. 74 DPR 309/90) opera una presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari (art. 275 c.p.p., comma 3); il giudice deve tuttavia motivare l'attualità delle esigenze fornendo elementi concreti, e il mero decorso del tempo rileva solo se di notevole consistenza e specificamente valutato
- La mancata indicazione integrale o la non allegazione delle trascrizioni/intercettazioni contestate può rendere inammissibile il motivo che ne deduce la manifesta illogicità per violazione del principio di autosufficienza
- Un ricorso mal redatto o eccessivamente generico può comportare non solo l'inammissibilità ma anche la condanna alle spese e l'obbligo di versare somme alla Cassa delle Ammende; occorre dunque una redazione tecnica, puntuale e supportata da prove/documenti quando si impugna la motivazione
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