Sentenza n. 90/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) n. 08529/2024, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Lazio che aveva respinto il ricorso contro la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio per un mese, con revoca del precedente periodo di sospensione cautelare
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il dipendente, in servizio presso l'Ufficio Immigrazione della Questura di Roma, era stato sottoposto a procedimento penale per avere agevolato, a fini di lucro, il rilascio di permessi di soggiorno a stranieri privi dei requisiti. Il procedimento penale si era concluso, per un capo, con declaratoria di prescrizione e, per gli altri, con assoluzione ai sensi dell'art. 530, comma 2, c.p.p., per insufficienza di prove. L'Amministrazione aveva successivamente avviato il procedimento disciplinare e irrogato la sospensione dal servizio per un mese, ritenendo accertato un grave comportamento contrario al decoro delle funzioni e consistente nell'agevolazione del rilascio di permessi di soggiorno illegittimi. L'appellante ha dedotto, riproponendo le censure di primo grado: violazione dell'art. 9 del d.P.R. n. 737/1981, per tardivo avvio del procedimento disciplinare; violazione dell'art. 653, comma 1, c.p.p., per la mancata efficacia vincolante dell'assoluzione penale; illogicità, contraddittorietà manifesta e travisamento dei fatti, sostenendo l'assenza di prove idonee a fondare la responsabilità disciplinare e contestando la valorizzazione della mancata rinuncia alla prescrizione.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha rigettato l'appello e confermato la sentenza del TAR. Quanto al primo motivo, ha ritenuto tempestivo il procedimento disciplinare: l'art. 9, comma 6, del d.P.R. n. 737/1981 deve essere interpretato nel senso che il termine decorre dalla conoscenza qualificata della sentenza penale irrevocabile da parte dell'Amministrazione, non dalla mera conoscenza di una pronuncia non definitiva. Nel caso concreto, la conoscenza della sentenza definitiva è stata acquisita il 29 dicembre 2016 e la contestazione degli addebiti del 28 marzo 2017 è stata considerata tempestiva. Non rileva il tempo trascorso prima della sospensione del procedimento disciplinare, poiché, una volta sospeso il procedimento in attesa della definizione del processo penale, il termine per la sua ripresa decorre secondo la disciplina dell'art. 9, comma 6, senza riduzioni correlate ai tempi della precedente attività amministrativa. Quanto al secondo motivo, il giudice ha escluso l'efficacia vincolante dell'assoluzione penale: ai sensi dell'art. 653, comma 1, c.p.p., il giudicato penale vincola il procedimento disciplinare soltanto quando vi sia un accertamento pieno dell'insussistenza del fatto o della sua non attribuibilità all'imputato, riconducibile all'assoluzione ex art. 530, comma 1, c.p.p. L'assoluzione ex art. 530, comma 2, c.p.p., fondata su insufficienza, mancanza o contraddittorietà della prova, non impedisce invece una rivalutazione autonoma dei fatti in sede disciplinare secondo lo standard probatorio meno rigoroso proprio di tale procedimento. Analogamente, la prescrizione non produce un giudicato vincolante sull'insussistenza dei fatti. Quanto al terzo motivo, il Collegio ha ritenuto non illogica né travisata la valutazione dell'Amministrazione, che aveva esaminato autonomamente le intercettazioni e le informazioni testimoniali concernenti i dati somatici, la postazione lavorativa e l'identificazione del dipendente. La riduzione della gravità dell'addebito rispetto alla contestazione originaria è stata considerata indice di un esercizio prudente e coerente del potere disciplinare. Le spese del grado sono state compensate per la peculiarità della vicenda.
Norme richiamate
art. 9, comma 6, d.P.R. n. 737/1981
Quando da un procedimento penale, comunque definito, emergono fatti e circostanze che rendano l'appartenente ai ruoli dell'Amministrazione della pubblica sicurezza passibile di sanzioni disciplinari, questi deve essere sottoposto a procedimento disciplinare entro il termine di giorni 120 dalla data di pubblicazione della sentenza, oppure entro 40 giorni dalla data di notificazione della sentenza stessa all'Amministrazione.
Il termine deve decorrere dalla conoscenza qualificata della sentenza penale irrevocabile da parte dell'Amministrazione, e non dalla conoscenza di una pronuncia non definitiva; la contestazione del 28 marzo 2017, successiva alla conoscenza del 29 dicembre 2016, è stata ritenuta tempestiva.
art. 11 d.P.R. n. 737/1981
Il procedimento disciplinare deve essere sospeso fino alla definizione del procedimento penale con sentenza passata in giudicato.
La sospensione del procedimento disciplinare in pendenza del processo penale rende rilevante, per la ripresa del procedimento, la conoscenza della sentenza penale definitiva.
art. 653, comma 1, c.p.p.
L'efficacia vincolante del giudicato penale nel procedimento disciplinare riguarda l'accertamento del fatto e opera soltanto in presenza di un accertamento pieno, non quando l'assoluzione sia fondata sul dubbio probatorio.
art. 530, comma 1, c.p.p.
L'assoluzione vincolante in sede disciplinare è quella fondata sull'accertata insussistenza del fatto o sulla sua non attribuibilità all'imputato.
art. 530, comma 2, c.p.p.
L'assoluzione per insufficienza, mancanza o contraddittorietà della prova non impedisce all'Amministrazione di rivalutare autonomamente gli elementi emersi nel processo penale e di affermare la responsabilità disciplinare secondo lo standard probatorio proprio del procedimento disciplinare.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003
Costituisce base normativa per l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato quale ulteriore presupposto per la tutela dei dati personali connessi a condanne penali e reati.
Massime di principio
- Ai fini del termine per l'avvio o la ripresa del procedimento disciplinare previsto dall'art. 9, comma 6, del d.P.R. n. 737/1981, la decorrenza presuppone la conoscenza qualificata da parte dell'Amministrazione della sentenza penale irrevocabile; la mera conoscenza di una pronuncia non definitiva non è sufficiente.
- L'efficacia vincolante del giudicato penale nel procedimento disciplinare riguarda soltanto l'accertamento pieno dei fatti materiali e della loro attribuibilità all'imputato, non la qualificazione o valutazione giuridica degli stessi.
- L'assoluzione penale pronunciata ai sensi dell'art. 530, comma 2, c.p.p., perché fondata su insufficienza, mancanza o contraddittorietà della prova, non produce il vincolo previsto dall'art. 653, comma 1, c.p.p.; l'Amministrazione può quindi rivalutare autonomamente gli elementi emersi nel processo penale secondo lo standard probatorio proprio del procedimento disciplinare.
- La prescrizione del reato e l'assoluzione con formula dubitativa non impediscono, di per sé, l'accertamento della responsabilità disciplinare, purché l'Amministrazione motivi autonomamente la decisione sulla base degli elementi istruttori disponibili.
- La rivalutazione disciplinare di intercettazioni, testimonianze e altri elementi acquisiti nel processo penale è legittima quando l'Amministrazione ne apprezzi autonomamente l'attendibilità e la portata, anche ridimensionando la gravità dell'addebito rispetto alla contestazione originaria.
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