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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 44502/2024 del 04/12/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente contestava la legittimità dell'utilizzo di atti e intercettazioni compiuti dopo l'8 ottobre 2021, sostenendo che il Pubblico ministero avesse illegittimamente "duplicato" l'iscrizione della notizia di reato e avviato un secondo biennio di indagini (post scadenza del primo biennio ex art. 407 c.p.p.), con la conseguente inutilizzabilità degli atti investigativi successivi (intercettazioni ambientali, telefoniche e telematiche e l'annotazione della Guardia di Finanza del 24/11/2023). In sostanza il ricorrente deduceva la violazione degli artt. 335, 405 e 407 c.p.p. e chiedeva l'annullamento dell'ordinanza di conferma della custodia cautelare.

La decisione

La Corte ha respinto il ricorso. Ha ritenuto inapplicabili le nuove disposizioni introdotte dal d.lgs. 10/10/2022 n.150 (entrate in vigore 30/12/2022) ratione temporis. Sul piano sostanziale la Corte ha affermato che, in caso di reato permanente, il Pubblico ministero può procedere a una nuova iscrizione e a ulteriori indagini riferite a segmenti temporali successivi qualora emergano elementi indicanti il perdurare della condotta delittuosa; ciò non determina automaticamente l'inutilizzabilità degli atti compiuti dopo la scadenza del primo biennio purché la nuova iscrizione e le indagini riguardino fatti o segmenti successivi e distinti nella ricostruzione temporale. La Corte ha quindi condiviso il rigetto del riesame operato dal Tribunale di Palermo e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 416-bis cod. pen.

    Norma contestata all'indagato quale partecipante e promotore di associazione mafiosa; la sentenza la riporta come oggetto dell'imputazione provvisoria senza effettuare qualificazioni ulteriori rispetto al capo d'imputazione

  • art. 416-ter cod. pen.

    Contestato l'illecito elettorale con riferimento a procurata condizionata; citata come secondo capo d'imputazione

  • art. 99, comma secondo, cod. pen.

    Richiamata la recidiva generica ai fini della contestazione penale, come elemento fattuale dell'imputazione

  • art. 309 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina il rimedio dell'impugnazione avanti alla Corte di Cassazione: il ricorso era proposto avverso l'ordinanza di riesame ex art. 309

  • art. 335 cod. proc. pen.

    Richiamata nella prospettazione difensiva in tema di aggiornamento/nuova iscrizione; la Corte distingue i casi di aggiornamento previsti dall'art. 335, comma 2, da quelli in cui emergono fatti successivi che giustificano nuova iscrizione

  • art. 405 cod. proc. pen.

    Richiamato nel contesto dei termini delle indagini preliminari; la Corte sottolinea che i termini valu tati per i reati permanenti vanno letti insieme alle norme sulle proroghe

  • art. 406 cod. proc. pen.

    Collegata alla disciplina delle proroghe dei termini delle indagini; la sentenza ne ricava l'esistenza di garanzie ma non l'automatica inutilizzabilità degli atti successivi quando emergano fatti successivi

  • art. 407 cod. proc. pen.

    Norma sul termine biennale massimo delle indagini; la Corte afferma che il decorso del biennio non impedisce al P.M. di procedere a nuova iscrizione per fatti o segmenti successivi e non comporta automaticamente inutilizzabilità degli atti riferiti a tali fatti

  • art. 335-quater, 407-bis e 415-ter cod. proc. pen.

    Riferite come disposizioni introdotte dal d.lgs. n.150/2022 e ritenute inapplicabili ratione temporis alle iscrizioni anteriori al 30/12/2022

  • art. 88-bis del d.lgs. n.150/2022

    Richiamato per spiegare la non applicabilità delle norme del d.lgs. n.150/2022 ai fatti anteriori alla loro entrata in vigore

  • art. 414 cod. proc. pen.

    Citato nella giurisprudenza richiamata: l'eventualità di riapertura delle indagini dopo archiviazione è disciplinata dall'art. 414; la Corte precisa che, per indagare segmenti successivi, non è sempre necessaria una riapertura formale dell'indagine

  • art. 415-quater cod. proc. pen.

    Citata a titolo di confronto come parte della disciplina più recente sulle "finestre di giurisdizionalizzazione" e sull'inerzia del P.M.; non applicabile ratione temporis nel caso concreto

  • art. 671 cod. proc. pen.

    Richiamato dalla Corte Costituzionale in dottrina citata: utile a illustrare la necessità di modulare la risposta sanzionatoria nei reati di lunga durata

  • art. 238 e 238-bis cod. proc. pen.

    Norme citate in relazione ai meccanismi di riunione di processi e di trasmigrazione probatoria tra procedimenti distinti relativi a periodi diversi della stessa vicenda

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma applicata dalla Corte per la condanna alle spese processuali in caso di rigetto del ricorso

  • art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

    Richiamata per gli adempimenti di cancelleria a seguito della decisione

Massime di principio

  • Nel caso di reato permanente il decorso del termine biennale delle indagini non determina automaticamente l'inutilizzabilità di atti investigativi successivi se emergono fatti o segmenti temporali distinti che giustificano una nuova iscrizione.
  • La nuova iscrizione per fatti successivi non va considerata un illegittimo "aggiornamento" quando i fatti investigati riguardino condotte temporali successive e autonomamente riconoscibili; occorre distinguere tra medesimo fatto e fatti successivi collegati.
  • L'inerzia del Pubblico ministero al termine del biennio non equivale ad archiviazione e, fatta salva diversa disciplina sopravvenuta, non impedisce che siano condotte ulteriori indagini su segmenti temporali successivi.
  • Se si contesta l'utilizzabilità di atti investigativi post-termine, è essenziale dimostrare che quegli atti sono stati usati per ricostruire esclusivamente fatti rientranti nel periodo coperto dal primo biennio o che non esistevano elementi nuovi relativi a condotte successive.
  • Per fascicoli iscritti prima dell'entrata in vigore delle modifiche legislative del 2022, quelle nuove tutele e limitazioni non si applicano ratione temporis; per iscrizioni successive occorre verificare la normativa vigente.
  • In una difesa strategica, mappare cronologicamente iscrizioni, decreti di autorizzazione alle intercettazioni e contenuti investigativi è fondamentale per sollevare con efficacia eccezioni di inutilizzabilità o di violazione dei termini.

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