Ordinanza n. 671/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6
per la riforma della sentenza del T.R.G.A. – Sezione Autonoma di Bolzano n. 60 del 27 febbraio 2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Consiglio di Stato ha dichiarato l’interruzione del processo, ritenendo che la morte di una parte intervenuta nel corso del giudizio integri una causa di interruzione processuale. L’interruzione impedisce al giudice di pronunciarsi sulle ulteriori questioni comprese nel thema decidendum; pertanto, l’ordinanza non decide i motivi d’appello né conferma o riforma la sentenza di primo grado.
Atto impugnato: Sentenza del TRGA – Sezione Autonoma di Bolzano n. 60 del 27 febbraio 2024
Esito
La controversia
È stato proposto appello contro la sentenza del TRGA – Sezione Autonoma di Bolzano n. 60 del 27 febbraio 2024. Nel corso del giudizio d’appello, il difensore degli appellanti ha depositato il certificato di morte di una delle appellanti, deceduta il 21 marzo 2025. Il giudice ha rilevato la conseguente integrazione di una fattispecie di interruzione del processo ai sensi degli artt. 79, comma 2, c.p.a., 299 e 300 c.p.c. e 80, comma 3, c.p.a.
Norme richiamate
La morte di una parte nel corso del processo determina l’interruzione del giudizio, impedendo la prosecuzione fino alla riassunzione secondo le regole applicabili.
Disciplina gli effetti e la prosecuzione del processo interrotto, secondo quanto rilevante nel caso concreto.
Prevede l’interruzione del processo per morte o altra causa relativa alla capacità processuale della parte, quando l’evento si verifica prima della costituzione in giudizio.
Disciplina la dichiarazione o rilevazione dell’interruzione conseguente alla morte o alla perdita della capacità processuale della parte costituita.
Richiamato dal giudice insieme all’art. 79, comma 2, c.p.a., nell’ambito della disciplina processuale applicabile.
Massime di principio
- La morte di una parte intervenuta nel corso del giudizio amministrativo integra una fattispecie di interruzione del processo ai sensi dell’art. 79, comma 2, c.p.a., con applicazione dei pertinenti meccanismi previsti dagli artt. 299 e 300 c.p.c. e dall’art. 80, comma 3, c.p.a.
- Una volta dichiarata l’interruzione del processo, il giudice non può pronunciarsi sulle ulteriori questioni comprese nel thema decidendum fino alla riattivazione del giudizio secondo le forme previste dalla legge.
Come è indicizzato
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