Cassazione Penale, Sentenza n. 30573/2022 del 02/08/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente ha proposto un incidente di esecuzione chiedendo la rideterminazione della pena detentiva originaria di anni 10 e mesi 8, alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 40/2019, e per consolidare una precedente rideterminazione in anni 8 ottenuta dalla Corte di Appello di Ancona (poi annullata dalla Corte di Cassazione). La Corte di Appello ha dichiarato inammissibile l'incidente ritenendo che "la pena non è attualmente in corso di espiazione" (scarcerazione il 23/02/2022). Il ricorrente ha invece contestato che, indipendentemente dalla situazione attuale, aveva interesse a un provvedimento giudiziale che impedisse un ordine di esecuzione per supplemento di pena (si è verificato un ordine di carcerazione del 11/05/2022 a suo carico).
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, dichiarandolo fondato, ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato alla Corte di Appello di Ancona perché adempia al mandato contenuto nella sentenza rescindente: cioè verificare se la pena inflitta con la sentenza della Corte di Appello di Catanzaro del 26/11/2002 (irrevocabile 29/05/2003) sia stata in precedenza integralmente espiata, con esame degli atti di cumulo (in particolare il provvedimento di cumulo del 2/9/2015 e l'ordinanza ex art. 671 del 3/12/2015) e della imputazione per fungibilità. La Cassazione ha ritenuto illegittimo l'ordine di carcerazione del 11/05/2022 in quanto emesso nei confronti di una pena o illegale (per effetto della Corte Cost. n. 40/2019) o già espiata. In sintesi, annullamento e rinvio per verifica puntuale della effettiva espiazione e del corretto computo delle pene.
Norme richiamate
art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990
L'articolo individua il tipo di reato per il quale era stata inflitta la condanna; la Corte ha ritenuto che la pena derivante da quella condanna sia divenuta, in parte, illegale alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 40/2019
Sentenza Corte Costituzionale n. 40 del 2019
Ha determinato la necessità di rideterminare le pene irrevocabili per reati ex art. 73 DPR 309/1990; ha reso quindi possibile l'istanza di rideterminazione ma pone il limite dell'esaurimento del rapporto esecutivo
art. 591, lett. a), cod. proc. pen.
Norma richiamata dal ricorrente nella censura alla decisione impugnata; la questione riguarda profili di legittimità dell'ordinanza del giudice dell'esecuzione
art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.
Facoltà di impugnazione per cassazione per violazione di norme di diritto; il ricorso per Cassazione è stato proposto ai sensi di questa norma
art. 671 cod. proc. pen.
Richiamato in relazione all'ordinanza di continuazione che ha inciso sul calcolo del cumulo e sulla rideterminazione della pena; rilevante per il computo delle date di espiazione e per la verifica della eventuale imputazione di periodo espunto
principio di diritto sul ruolo del giudice dell'esecuzione
Il giudice dell'esecuzione, investito di richiesta di rideterminazione della pena in seguito a pronuncia di incostituzionalità, deve preliminarmente verificare se la pena sia già stata integralmente espiata; l'accoglimento trova il limite nell'esaurimento del rapporto esecutivo
Massime di principio
- Il giudice dell'esecuzione deve accertare preliminarmente se la pena sia già stata integralmente espiata prima di procedere alla rideterminazione richiesta sulla base di una pronuncia di incostituzionalità; se il rapporto esecutivo si è esaurito, l'incidente è inammissibile
- In presenza di procedure di cumulo e ordinanze di continuazione occorre esaminare i provvedimenti di cumulo e le date di espiazione (inclusa la retroazione della liberazione) per determinare se la pena oggetto della richiesta sia stata già soddisfatta
- Un ordine di carcerazione emesso senza la previa verifica della legittimità della pena o della sua espiazione è illegittimo: può riguardare o una pena divenuta illegale per effetto di una sentenza di incostituzionalità o una pena già espiata
- Se una precedente rideterminazione della pena è stata annullata in sede di cassazione, il giudice di rinvio è vincolato al mandato e deve svolgere la verifica di fatto e di diritto indicata dalla sentenza rescindente
- Il ricorrente può avere interesse all'azione anche se non sta materialmente scontando la pena, quando sussiste un concreto rischio di esecuzione futura; tuttavia l'accoglimento dipende dall'esito della verifica sull'effettiva espiazione
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