Sentenza del 28/10/2015 n. 21956 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle entrate ha impugnato la sentenza della CTR della Puglia che aveva confermato il decreto di estinzione del processo per mancata riassunzione dopo l'interruzione dichiarata in seguito al fallimento della contribuente. L'Ufficio ha sostenuto, in particolare, che il reclamo contro il decreto di estinzione non fosse precluso dalla mancata impugnazione dell'ordinanza di interruzione, la quale ha natura ordinatoria e non decisoria, e che l'interruzione non fosse validamente verificata perché l'evento non era stato dichiarato in udienza o notificato dal procuratore costituito della parte interessata.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle entrate, ritenendo che, secondo la disciplina applicabile ratione temporis, il fallimento della parte già costituita non producesse automaticamente l'interruzione del processo. Ai sensi dell'art. 300 c.p.c., l'interruzione richiedeva la dichiarazione in udienza o la notificazione dell'evento da parte del procuratore della parte costituita. Poiché l'interruzione era stata dichiarata su richiesta del curatore fallimentare, e non dal procuratore costituito, mancavano i presupposti per far decorrere il termine di sei mesi per la riassunzione. Di conseguenza, la mancata riassunzione entro tale termine non poteva determinare l'estinzione del processo. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla CTR della Puglia, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese.
Norme richiamate
Art. 300 c.p.c.
L'interruzione del processo a seguito della perdita della capacità della parte costituita si verifica soltanto quando il procuratore della parte stessa dichiari in udienza o notifichi alle altre parti l'evento interruttivo.
Il fallimento della parte già costituita non determina automaticamente l'interruzione del processo secondo la disciplina applicabile al caso. È necessaria una dichiarazione in udienza o una notificazione proveniente dal procuratore costituito della parte interessata.
Art. 43, comma 3, legge fallimentare, come modificato dal D.Lgs. n. 5 del 2006, art. 41
L'apertura del fallimento determina l'interruzione del processo.
La disposizione introduce l'interruzione automatica per effetto dell'apertura del fallimento, ma non era applicabile al caso concreto perché entrata in vigore dopo la dichiarazione di fallimento della contribuente.
Art. 45, ultimo comma, D.Lgs. n. 546 del 1992
Il decreto presidenziale di estinzione può essere oggetto di reclamo nelle forme previste dall'art. 28.
Il reclamo contro il decreto di estinzione costituisce il rimedio processuale per contestare l'estinzione conseguente alla mancata riassunzione; la mancata impugnazione dell'ordinanza di interruzione non preclude necessariamente tale reclamo.
Art. 28 D.Lgs. n. 546 del 1992
Disciplina le forme del reclamo contro il decreto di estinzione nel processo tributario.
Art. 177 c.p.c.
L'ordinanza dichiarativa dell'interruzione ha natura ordinatoria e non decisoria: non definisce il processo né incide direttamente sulla pretesa sostanziale, ma determina soltanto una temporanea quiescenza del giudizio.
Art. 40 D.Lgs. n. 546 del 1992
Rileva nella disciplina dell'interruzione del processo tributario, da coordinare con le regole del codice di procedura civile applicabili al caso.
Art. 153 D.Lgs. n. 5 del 2006
Stabilisce la decorrenza temporale della modifica alla legge fallimentare, impedendone l'applicazione retroattiva al fallimento già dichiarato nel caso esaminato.
Art. 112 c.p.c.
È stato richiamato dall'Agenzia per contestare che la CTR avesse fondato la decisione sulla rilevanza della presenza in udienza del rappresentante dell'Ufficio, questione asseritamente non dedotta; il relativo motivo è stato assorbito dall'accoglimento del primo.
Massime di principio
- Per i fallimenti anteriori all'entrata in vigore della disciplina sull'interruzione automatica, il fallimento di una parte già costituita non interrompe da solo il processo: occorre una dichiarazione in udienza o una notificazione dell'evento da parte del procuratore costituito.
- Il curatore fallimentare, se non è il procuratore costituito della parte nel giudizio interrotto, non può da solo determinare validamente l'interruzione mediante una semplice richiesta o dichiarazione.
- Il termine perentorio per la riassunzione decorre soltanto se l'interruzione è stata validamente dichiarata in presenza dei relativi presupposti; in caso contrario, la mancata riassunzione non comporta l'estinzione del processo.
- L'ordinanza che dichiara l'interruzione ha normalmente natura ordinatoria e non decisoria. La contestazione dell'estinzione può quindi essere proposta contro il decreto di estinzione, senza che la mancata impugnazione dell'ordinanza comporti necessariamente acquiescenza.
- Per valutare gli effetti processuali del fallimento occorre verificare sempre la data dell'evento, la disciplina vigente in quel momento, il soggetto che ha dichiarato o notificato l'interruzione e la regolarità della successiva riassunzione.
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