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Sentenza

Sentenza n. 7679/2026 - Roma, Sezione 3

per l’esecuzione del giudicato derivante dalla sentenza n. 5216/2025 del Tribunale di Roma – Sezione Lavoro;

Giustizia amministrativa202601212

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Roma – Sezione Lavoro n. 5216/2025, relativa al riconoscimento del beneficio della Carta elettronica del docente

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha chiesto l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale ordinario di Roma, passata in giudicato per mancata impugnazione del Ministero, con la quale era stato accertato il suo diritto al beneficio economico di 500 euro annui tramite la Carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, per complessivi 1.500 euro, oltre interessi o rivalutazione, nonché al pagamento delle spese di lite. Dopo la rituale notifica del titolo esecutivo, il Ministero non ha adempiuto, nonostante fosse decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996. La ricorrente ha quindi domandato l'esecuzione del giudicato, anche mediante la nomina di un commissario ad acta. Il Ministero si è costituito senza svolgere effettiva attività difensiva.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda di ottemperanza. Ha verificato che la sentenza del giudice ordinario era passata in giudicato, che il titolo esecutivo era stato ritualmente notificato all'Amministrazione e che era decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996. Poiché il Ministero non aveva corrisposto le somme dovute, il giudice ha dichiarato l'obbligo dell'Amministrazione di dare esecuzione al giudicato e di corrispondere alla ricorrente gli importi riconosciuti, entro 60 giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione della sentenza. Ha nominato sin d'ora, per l'eventuale ulteriore inerzia, il Direttore generale competente quale commissario ad acta, con facoltà di delega e senza compenso, prevedendo un ulteriore termine di 60 giorni decorrente dalla scadenza del termine assegnato al Ministero e subordinando l'intervento commissariale alla richiesta della ricorrente. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in 800 euro oltre accessori, con distrazione in favore dei procuratori antistatari. La sentenza è stata trasmessa alla Procura regionale della Corte dei conti e all'OIV competente per gli eventuali seguiti.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    La disposizione costituisce la base processuale dell'azione di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare l'esecuzione del giudicato e di nominare, anche preventivamente, un commissario ad acta in caso di persistente inadempimento.

  • art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997

    termine dilatorio di centoventi giorni

    Il pagamento delle somme dovute dalle amministrazioni in esecuzione di un titolo esecutivo può essere richiesto, nel giudizio di ottemperanza, dopo la notifica del titolo e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è ammissibile per ottenere l'esecuzione di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato quando l'amministrazione destinataria non adempie agli obblighi da essa derivanti.
  • La rituale notifica del titolo esecutivo e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996 costituiscono presupposti sufficienti per procedere all'esecuzione giudiziale delle somme dovute dall'amministrazione, in assenza di pagamento.
  • Accertata l'inottemperanza, il giudice amministrativo deve ordinare all'amministrazione di adempiere entro un termine determinato e può nominare sin da subito un commissario ad acta, destinato a intervenire su richiesta dell'interessato dopo l'infruttuosa scadenza del termine assegnato all'amministrazione.
  • La persistente inerzia dell'amministrazione nell'esecuzione di un giudicato giustifica la condanna dell'amministrazione stessa alle spese del giudizio di ottemperanza.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaPersonale scolastico
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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