Cassazione Penale, Sentenza n. 14304/2024 del 08/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione articolato in tre mezzi: 1) carenza di querela alla luce della Riforma Cartabia, poiché il reato contestato (furto aggravato ex art. 624 e art. 625 n.4 c.p.) sarebbe divenuto procedibile a querela e la querela non sarebbe presente; 2) intervenuta prescrizione del reato maturata il 23/02/2023; 3) richiesta di applicazione delle pene sostitutive previste dall'art. 20-bis c.p. (lavoro di pubblica utilità o detenzione domiciliare) in favore del condannato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Il primo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato perché dagli atti risultava verbale di ricezione di querela della persona offesa (Mennella Antonio, 07/10/2014), e la Corte ha richiamato il principio del "favor querelae" secondo il quale manifestazioni di volontà della persona offesa anche non formali possono valere come querela. Il terzo motivo è stato altresì ritenuto manifestamente infondato: la Cassazione ha spiegato che le pene sostitutive introdotte dall'art. 20-bis c.p. e la normativa transitoria (art. 95 d.lgs. n.150/2022) prevedono che, quando ricorrono le condizioni transitorie, la richiesta di sostituzione della pena debba essere proposta al giudice dell'esecuzione (art. 666 c.p.p.) dopo la formazione del giudicato; dunque la via processuale corretta non è il ricorso per cassazione. Il secondo motivo (prescrizione sopravvenuta) non è stato esaminato nel merito perché, essendo il ricorso inammissibile, non si è formato un valido rapporto di impugnazione e la Cassazione ha ricordato che in questa situazione non è possibile rilevare cause di non punibilità come la prescrizione. Il ricorrente è stato inoltre condannato al pagamento delle spese e a una sanzione pecuniaria ex art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 624 cod. pen.
la fattispecie-base per il reato di furto è procedibile a querela già anteriormente alla riforma; la rideterminazione della pena è avvenuta sul presupposto della fattispecie-base
art. 625 cod. pen. n. 4
circostanza aggravante contestata
la Corte d'appello ha escluso l'aggravante, riducendo la fattispecie alla sola norma-base di cui all'art. 624 c.p.
art. 20-bis cod. pen.
pene sostitutive delle pene detentive brevi
introduce formalmente le pene sostitutive e fissa limiti soglia (es. lavoro di pubblica utilità fino a tre anni, detenzione domiciliare fino a quattro anni); la sua applicazione nelle pendenze transitorie è regolata dalla normativa d'urto
d.lgs. n. 150/2022, art. 95
norma transitoria in vigore dal 30/12/2022
prevede applicabilità delle norme del Capo III della legge n. 689/1981 se più favorevoli anche ai procedimenti pendenti e consente, per sentenze la cui pronuncia dispositiva è anteriore al 30/12/2022 e pendenti in Cassazione, di chiedere la sostituzione della pena al giudice dell'esecuzione dopo l'irrevocabilità
Legge 24 novembre 1981, n. 689, Capo III
disciplina delle pene sostitutive
fornisce il regime applicabile alle pene sostitutive richiamate dall'art. 20-bis c.p.
art. 666 cod. proc. pen.
competenza al giudice dell'esecuzione
l'istanza per l'applicazione di pene sostitutive, ove ammessa, deve essere proposta al giudice dell'esecuzione ai sensi di questa norma
art. 129 cod. proc. pen.
regola la dichiarazione delle cause di non punibilità; la Corte ha richiamato che, in caso di inammissibilità del ricorso, non è possibile rilevare la prescrizione come causa di non punibilità in questa sede
art. 616 cod. proc. pen.
condanna alle spese e sanzione pecuniaria
consente la condanna al pagamento delle spese e, se del caso, di una sanzione pecuniaria per il ricorrente quando il ricorso è inammissibile senza mancanza colposa nella determinazione della causa di inammissibilità
Massime di principio
- La presenza nel fascicolo di un verbale di ricezione di querela, anche se privo di formule solennemente espresse, può essere ritenuta sufficiente per la procedibilità nei reati a querela: valgono i principi del favor querelae e la validità delle manifestazioni non formali della volontà della persona offesa.
- Se il ricorso per cassazione è dichiarato inammissibile per vizio formale o altro motivo di inammissibilità, la Corte non può esaminare cause sopravvenute di non punibilità (come la prescrizione) né dichiararle: tali profili devono essere fatti valere nei gradi e nelle sedi procedurali competenti o, ove consentito, in sede di esecuzione.
- Le nuove pene sostitutive introdotte dall'art. 20-bis c.p. possono essere applicate con la procedura prevista dalla normativa transitoria (art. 95 d.lgs. n.150/2022): quando ricorrono i presupposti transitori, la domanda per la sostituzione deve essere proposta al giudice dell'esecuzione ai sensi dell'art. 666 c.p.p. dopo la formazione del giudicato.
- La pronuncia dispositiva intervenuta entro la data di entrata in vigore della normativa transitoria (30/12/2022) può determinare la pendenza del procedimento 'innanzi alla Corte di cassazione' ai fini dell'accesso al regime transitorio per le pene sostitutive.
- Chi impugna deve verificare preliminarmente la completezza del fascicolo (esistenza di querela, atti di costituzione di parte civile, ecc.) perché la mancanza di elementi formali può essere sanata se il contenuto documentale dimostra la volontà della persona offesa; tuttavia, l'assenza sostanziale di querela può determinare l'inammissibilità del ricorso o il rigetto del motivo.
- In caso di ricorso inammissibile il ricorrente può essere condannato al pagamento delle spese e a una sanzione pecuniaria; è quindi necessario valutare attentamente le chance di ammissibilità prima di proporre ricorso per cassazione.
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