Sentenza del 17/02/2017 n. 4247 - Corte di Cassazione
PROCEDIMENTO CIVILE - RIASSUNZIONE, IN GENERE Applicabilità della "traslatio iudicii" anche anteriormente all'art. 59 della l. n. 69 del 2009 - Sussistenza - Fondamento - Fattispecie.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La società contestava la decisione della CTR del Lazio che aveva dichiarato inammissibile, perché tardivo, il ricorso riassunto davanti alla Commissione tributaria dopo che il Tribunale ordinario, sezione lavoro, aveva declinato la propria giurisdizione. La ricorrente sosteneva che, anche prima dell'entrata in vigore dell'art. 59 della legge n. 69 del 2009, dovesse applicarsi il principio della traslatio iudicii, con conservazione degli effetti sostanziali e processuali della domanda originariamente proposta davanti al giudice privo di giurisdizione.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, affermando che la traslatio iudicii era applicabile anche anteriormente all'art. 59 della legge n. 69 del 2009 e nei rapporti tra giudice ordinario e giudice tributario. La riassunzione davanti al giudice munito di giurisdizione non costituiva un nuovo ricorso soggetto a un nuovo termine di impugnazione della cartella, ma consentiva la prosecuzione del processo con salvezza degli effetti della domanda originaria. La Corte ha inoltre respinto l'eccezione di estinzione per tardività della riassunzione, cassato la sentenza impugnata e rinviato la causa ad altra sezione della CTR del Lazio, anche per le spese.
Norme richiamate
Art. 59 della legge n. 69 del 2009
La norma ha reso possibile la riassunzione e la prosecuzione del processo davanti al giudice munito di giurisdizione, conservando gli effetti processuali e sostanziali della domanda.
La disposizione ha colmato il vuoto normativo individuato dalla Corte costituzionale, ma non era applicabile ratione temporis al caso concreto. La Cassazione ha comunque ritenuto che il medesimo principio fosse già ricavabile dall'interpretazione del sistema processuale.
Art. 50 c.p.c.
Prevede la riassunzione del processo davanti al giudice competente entro il termine previsto, con prosecuzione del giudizio.
La norma è stata interpretata estensivamente, prima della riforma del 2009, fino a consentire la prosecuzione del processo anche davanti a un giudice appartenente a una diversa giurisdizione.
Artt. 44, 45 e 46 c.p.c.
Sono richiamati come espressione della disciplina generale della riassunzione e della conservazione degli effetti processuali nei casi di erronea individuazione del giudice.
Art. 362, comma 2, c.p.c.
Consente di sottoporre alla Corte di cassazione i conflitti negativi di giurisdizione tra giudici di merito, assicurando un rimedio contro il rischio che entrambi i giudici neghino la propria giurisdizione.
Art. 21 del D.Lgs. n. 546 del 1992
Prevede il termine di sessanta giorni per impugnare l'atto tributario.
Il termine non ricominciava da capo dal deposito della sentenza declinatoria del giudice ordinario, poiché la riassunzione davanti al giudice tributario costituiva prosecuzione del processo originario e non nuovo giudizio.
Art. 125 delle disposizioni di attuazione del c.p.c.
Il giudizio riassunto prosegue tra le parti originarie. Per impedire l'estinzione può essere sufficiente la notificazione dell'atto di riassunzione entro il termine perentorio, purché l'atto contenga i requisiti formali necessari.
Articoli 3, 24 e 111 della Costituzione
Sono richiamati in relazione ai principi di uguaglianza, diritto di difesa e ragionevole durata ed efficienza del processo, che impediscono che l'errore nell'individuazione della giurisdizione comprometta definitivamente la tutela giudiziaria.
Art. 30 della legge n. 1034 del 1971
La Corte costituzionale ne aveva dichiarato l'illegittimità nella parte in cui non assicurava la conservazione degli effetti della domanda proposta davanti al giudice privo di giurisdizione.
Massime di principio
- Quando una causa è stata tempestivamente proposta davanti a un giudice privo di giurisdizione, la successiva riassunzione davanti al giudice competente può conservare gli effetti sostanziali e processuali della domanda originaria.
- La riassunzione davanti a un giudice appartenente a una diversa giurisdizione, come quella tributaria rispetto a quella ordinaria, non deve essere automaticamente trattata come un nuovo ricorso, se costituisce prosecuzione del processo già iniziato.
- Il termine per impugnare l'atto non ricomincia necessariamente dalla pronuncia declinatoria: occorre verificare se l'atto di riassunzione realizzi la traslatio iudicii e sia stato notificato entro il termine processuale applicabile.
- Per evitare l'estinzione del processo è essenziale rispettare il termine per la riassunzione e predisporre un atto con i requisiti formali necessari; in determinati casi è sufficiente la notificazione tempestiva alla controparte.
- La disciplina attuale deve essere interpretata alla luce del principio di effettività della tutela giurisdizionale, evitando che l'errore nella scelta del giudice determini la perdita definitiva del diritto di difesa.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 17 feb 2017Sentenza del 17/02/2017 n. 182 - Comm. Trib. Prov. Latina
- Sentenza · 17 feb 2017Sentenza del 17/02/2017 n. 7682 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 17 feb 2017Sentenza del 17/02/2017 n. 18 - Comm. Trib. II grado di Bolzano
- Sentenza · 17 feb 2017Sentenza del 17/02/2017 n. 133 - Comm. Trib. Reg. per la Basilicata
- Sentenza · 17 feb 2017Sentenza del 17/02/2017 n. 252 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
- Sentenza · 17 feb 2017Sentenza del 17/02/2017 n. 499 - Comm. Trib. Reg. per la Puglia
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →