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Cassazione Civile, Ordinanza n. 03477/2023 del 06/02/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (società)

La controversia

La controversia nasce da un contratto di global service stipulato dall'originario ente previdenziale con una società poi subentrata nel rapporto, avente a oggetto la gestione di complessi immobiliari. In un fabbricato locato a terzi si erano verificate infiltrazioni dal lastrico solare. Un conduttore aveva agito contro l'ente chiedendo il risarcimento dei danni, e nel relativo giudizio era emerso che i lavori di riparazione eseguiti dalla società erano stati malfatti; l'ente era stato quindi condannato a pagare somme per danni, spese e rifacimento di ulteriori interventi. L'ente aveva poi convenuto la società per ottenere il risarcimento dei danni da inadempimento contrattuale, includendo anche quanto corrisposto per lavori già pagati e risultati inutili. La Corte d'appello, in parziale riforma, aveva ritenuto non eziologicamente collegato il secondo intervento al primo e aveva liquidato il danno in via equitativa in importo inferiore, ponendo a carico della società solo una parte delle somme e ordinando la restituzione di quanto già versato in eccesso. Con il ricorso per cassazione l'ente ha dedotto: 1) omesso esame di un fatto decisivo, sostenendo che le consulenze tecniche avrebbero dimostrato che gli interventi della società avevano aggravato la situazione iniziale e che la Corte territoriale avrebbe trascurato tale dato; 2) violazione degli artt. 1223, 1226 e 1228 c.c. e dell'art. 115 c.p.c., contestando l'esclusione del nesso causale e la liquidazione del danno; 3) violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., censurando la compensazione di parte delle spese nonostante l'accoglimento della domanda della società solo in misura limitata.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha dichiarato inammissibile il primo motivo perché non denunciava l'omesso esame di un fatto storico decisivo, ma contestava soltanto la valutazione delle risultanze istruttorie e la sufficienza della motivazione, profili non più sindacabili nel vigore dell'art. 360, n. 5, c.p.c. Ha dichiarato inammissibile anche il secondo motivo, osservando che sotto l'etichetta della violazione di legge il ricorrente censurava in realtà la ricostruzione della fattispecie concreta e la valutazione delle prove; ha inoltre ribadito che l'accertamento del nesso di causalità materiale e giuridica ai fini dell'art. 1223 c.c. è apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito. Ha infine rigettato il terzo motivo, perché la compensazione parziale delle spese rientra nel potere discrezionale del giudice quando vi sia soccombenza reciproca o accoglimento solo parziale della domanda, anche quantitativamente. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità e viene dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    omesso esame di un fatto decisivo

    Il vizio è configurabile solo se il giudice omette l'esame di un fatto storico, principale o secondario, decisivo e discusso; non basta lamentare l'omessa considerazione di singoli elementi istruttori o la insufficienza della motivazione.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    La violazione di legge non può essere invocata per contestare la ricostruzione della fattispecie concreta o la valutazione delle prove, che restano profili di merito.

  • art. 1223 c.c.

    L'accertamento del nesso di causalità giuridica tra inadempimento e conseguenze dannose risarcibili costituisce apprezzamento di fatto del giudice di merito, sindacabile in cassazione solo nei limiti del vizio motivazionale minimo.

  • art. 1226 c.c.

    La liquidazione equitativa del danno può essere utilizzata dal giudice di merito sulla base degli elementi di causa, e la relativa valutazione non è censurabile in cassazione come violazione di legge se attiene alla concreta ricostruzione dei fatti.

  • art. 1228 c.c.

    Richiamato dal ricorrente, ma la Corte non ne sviluppa un'interpretazione autonoma; la censura è stata ritenuta inammissibile perché diretta alla valutazione del materiale probatorio.

  • art. 115 c.p.c.

    Il richiamo non consente di trasformare in violazione di legge una doglianza che riguarda in realtà il modo in cui il giudice ha apprezzato le prove.

  • art. 91 c.p.c.

    Il principio di soccombenza impedisce di porre le spese a carico della parte interamente vittoriosa.

  • art. 92 c.p.c.

    La compensazione, totale o parziale, delle spese resta rimessa al prudente apprezzamento del giudice nei casi di soccombenza reciproca o di accoglimento solo parziale della domanda.

  • d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater

    La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo e discusso, non la mera omissione di singoli elementi probatori né la contestazione della persuasività della motivazione.
  • La denuncia di violazione o falsa applicazione di legge è inammissibile quando, sotto la veste formale del n. 3 dell'art. 360 c.p.c., mira in realtà a ottenere una nuova valutazione delle prove o una diversa ricostruzione del fatto.
  • In tema di responsabilità contrattuale, l'accertamento del nesso causale materiale e giuridico tra inadempimento e danno risarcibile è apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito, sindacabile in cassazione solo nei limiti del controllo sul minimo costituzionale della motivazione.
  • La liquidazione equitativa del danno spetta al giudice di merito e non è censurabile in cassazione se sorretta da motivazione non apparente e logicamente comprensibile.
  • La compensazione delle spese processuali è legittima quando la domanda sia accolta solo parzialmente, anche in termini quantitativi, e il sindacato di legittimità è limitato al rispetto del principio per cui la parte interamente vittoriosa non può essere gravata di spese.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniInadempimentoSpese di lite
RamiProcesso civileObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNesso di causalità

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